Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30336 del 23/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 23/11/2018, (ud. 14/02/2018, dep. 23/11/2018), n.30336

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorso n. 25575-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente

domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

la rappresenta e difende opa legis.

– ricorrente –

contro

ZINCATURA ARCONATESE S.r.L., in persona del legale rappresentante

p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, presso le studio

dell’Avvocato RITA GRADARA, rappresentata e difesa dall’Avvocato

FRANCESCO TESAURO giusta procura speciale estesa in calce al

controricorso.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 34/50/2012, della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 23.3.2012;

udita la relazione della causa svolta nella, pubblica udienza del

14.2.2018 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO;

uditi per la ricorrente l’Avvocato dello Stato PIETRO GAROFOLI e per

la controricorrente l’Avvocato FRANCESCO TESAURO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale

IMMACOLATA ZENO che ha concluso per l’accoglimento del quarto motivo

di ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza dei 23.3.2012 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha respinto l’appello proposto avverso la sentenza n. 265/12/2010 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che aveva accolto il ricorso, proposto dalla società Zincatura Arconatese S.r.L. (già Profilati Leonatesi S.r.L.), avverso l’avviso con cui era stato accertato, per il periodo d’imposta 2006, un imponibile di Euro 1.608.207,00, quale credito d’imposta asseritamente illegittimamente acquisito dalla contribuente a seguito di cessione da parte della società Jenner 31 S.r.L., che a sua, volta ne sarebbe divenuta titolare in forza di operazione di acquisizione di usufrutto su azioni posta in essere illegittimamente ai fine di ottenere un credito d’imposta derivante dalla distribuzione dei redditi assoggettati all’Irpeg.

Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidato a due motivi.

Con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., poiché la motivazione della sentenza impugnata sarebbe priva delle “ragioni logico-giuridiche sulle quali è fondato il convincimento ivi espresso”.

Con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione e/o falsa applicazione” del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 67, per avere la CTR affermato l’illegittimità dell’avviso di accertamento adottato nei confronti della contribuente per violazione del divieto di doppia imposizione.

La società Zincatura Arconatese S.r.L. si è costituita con controricorso, deducendo l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso principale; in subordine, in caso di accoglimento del ricorso principale ha chiesto il rinvio della controversia dinanzi alla CTR “per la trattazione delle questioni rimaste assorbite”.

La società controricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. ed ha, in tale sede, chiesto in subordine di applicarsi, per il principio del favor rei, il trattamento sanzionatorio previsto per le violazioni contestate quale risultante a seguito delle modifiche apportate, al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo, con cui l’Ufficio lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per carenza di elementi essenziali del provvedimento, tale da pregiudicare l’individuazione delle ragioni del decisum, è infondato; la sentenza rende perfettamente comprensibili le ragioni della decisione a l’iter logico seguito dalla CTR per respingere l’appello dell’Ufficio, laddove è stato affermato, in particolar modo, che “la ripresa a tassazione del credito per cui è causa nei confronti della società cedente (il cui imponibile è stato rettificato proprio a seguito dell’esclusione di spettanza di tale credito: C.T.P. di Varese n. 98/7/10) determina che il recupero che ne è stato eseguito nei confronti della cessionaria Profilati srl con l’avviso di accertamento in oggetto, risulta, integrare una violazione dei divieto di doppia imposizione, stabilito dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 67”.

2.1. Il secondo motivo di ricorso, illustrato in premessa, è fondato.

2.2. Il punto denunciato dalia ricorrente riguarda le affermazioni della CTR circa la violazione del principio di doppia imposizione per la ripresa a tassazione del credito d’imposta, indicato dalla contribuente nella dichiarazione dai redditi per l’anno 2006, ritenuto dall’Ufficio inesistente poiché maturato all’esito di un’operazione fittizia; il credito, in particolare, era stato ceduto alla contribuente dalla società Jenner S.r.L., a sua volta destinatario di avviso di accertamento relativo al mancato riconoscimento del medesimo credito ed alla conseguente ripresa a tassazione.

2.3. Orbene, il divieto della doppia imposizione è un principio cardine dei sistema tributario, che serve ad evitare che lo stesso reddito venga tassato più volte.

2.4. In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’operatività del divieto di doppia imposizione, previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 67, postula la reiterata applicazione della medesima imposta in dipendenza dello stesso presupposto; nella disciplina delle imposte dirette questo principio è regolamentato anche dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 163, (hinc TUIR) secondo il quale “la stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi”.

2.5. Il caso in esame esula tuttavia da un’ipotesi di doppia tassazione; l’Ufficio si è infatti limitato ad emettere avvisi di recupero al fine di accertare l’insussistenza del credito d’imposta, oggetto di cessione circostanza che esula dall’esame delle questioni sottoposte alla Corte , ed a recuperare le somme non versate sia dal cedente che dal cessionario, che avevano entrambi inserito il credito, nelle rispettive dichiarazioni dei redditi, ai fine di compensarlo con i debiti d’imposta.

2.6. Emerge con evidenza che non vi è stata alcuna reiterata applicazione della medesima imposta in dipendenza dello stesso presupposto nei confronti della parte cedente e della cessionaria del credito in esame.

2.7. Tenuto conto dei superiori principi, è errata dunque l’affermazione della CTR secondo cui “la ripresa a tassazione del credito per cui è causa nei confronti della società cedente il cui imponibile è stato rettificato proprio a seguito dell’esclusione di spettanza di tale credito …) determina che il recupero che ne è stato eseguito nei confronti della cessionaria Profilati srl con l’avviso di accertamento in oggetto, risulta integrare una violazione del divieto di doppia imposizione, stabilito dal D.P.R. n. 600 del 1973 art. 67”.

3.1. Da ultimo, va osservato, con riguardo alle richieste avanzate in subordine dalla controricorrente per l’esame, da parte della CTR, in sede di rinvio, delle questioni rimaste assorbite, che non ricorre il requisito della soccombenza se le questioni, sollevate dalla parte nel giudizio di appello e riproposte con il ricorso incidentale, lungi dall’essere state esaminate e risolte in senso ad essa sfavorevole, siano rimaste assorbite per avere il Giudice di merito attinto la ratio decidendi da altre questioni di carattere decisivo.

3.2. Nel caso in esame, la contribuente ha richiamato i motivi d’appello relativi alla pretesa errata determinazione della maggiore imposta accertata ed all’illegittimità dell’avviso per scadenza dei termini per l’accertamento, per incompetenza funzionale della Direzione Regionale delle Entrate, per violazione, nel merito, del TUIR, art. 14 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis e per contraddittorietà nella motivazione.

3.3. Laddove, come si è detto, in relazione a questioni (assorbenti), la sentenza del Giudice di appello venga cassata dalla Suprema Corte, come nel presente caso, rimangono dunque impregiudicate le questioni dichiarate o considerate assorbite, che possono essere riproposte e discusse nel giudizio di rinvio (cfr., da ultimo Cass. n. 22095/2017).

4. La sentenza va, pertanto, cassata e rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito delia controversia, valutando anche l’incidenza sul quadro sanzionatorio delle modifiche apportate alla relativa disciplina dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158.

5. Al Giudice di rinvio va, infine, anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, respinge il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, il 14 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018

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