Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30336 del 21/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 21/11/2019, (ud. 19/02/2019, dep. 21/11/2019), n.30336

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11118/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata

in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente e controricorrente all’incidentale –

contro

Carlino Diffusion s.p.a. (o Carlino Agency s.p.a.), con sede in

Napoli via Francesco Crispi n. 26, rappresentata e difesa, giusta

mandato a margine del controricorso, dall’Avv.to Francesco Manzon,

elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in

Napoli corso Umberto I n. 174;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 163/07/2012, depositata il 28 marzo 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio

2019 dal Consigliere Marco Dinapoli.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Carlino Diffusion s.p.a. impugnava con vari motivi n. 5 atti di contestazione di violazione di norme tributarie e di erogazione delle sanzioni di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, comma 2, per l’importo complessivo di Euro 16.246,02 notificatile dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli di Napoli in data 2 agosto 2008, per operazioni effettuate nell’anno 2005 in regime di sospensione di imposta previsto dal D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 50 bis, per merce invece non introdotta materialmente nel deposito fiscale.

La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli accoglieva il ricorso con sentenza n. 763 del 13 ottobre 2010 (depositata il 2 novembre 2010). Avverso tale decisione l’Agenzia delle dogane proponeva appello, che veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania con sentenza n. 163/07/2012 del 12 marzo 2012 (depositata il 28 marzo 2012) non notificata.

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ricorre in questa sede per tre motivi e chiede la cassazione della sentenza impugnata con vittoria di spese. La società convenuta, Carlino Agency s.p.a. deposita controricorso con cui eccepisce l’infondatezza del ricorso avverso, e propone contestuale ricorso incidentale per due motivi. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli deposita controricorso a ricorso incidentale, con cui eccepisce l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso incidentale. Successivamente la società controricorrente deposita memoria illustrativa ex art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.- Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli lamenta omessa o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5; la sentenza impugnata avrebbe omesso la valutazione di tutti gli elementi di fatto accertati dalla Guardia di Finanza nel P.V.C. con cui è stata accertata l’omessa introduzione delle merci nel deposito fiscale, e fondato la decisione su valutazioni generiche e sfornite di riscontri probatori.

2.- Con il secondo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 50 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; la sentenza impugnata sarebbe errata per avere ritenuto assolto il pagamento dell’Iva mediante il metodo reverse charge, mentre invece il regime di sospensione dell’Iva richiesto dalla contribuente costituisce un beneficio fiscale condizionato all’introduzione effettiva delle merci importate nel deposito fiscale.

3.- Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 17, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; la norma presupporrebbe, a differenza di quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, l’introduzione effettiva delle merci importate nel deposito fiscale.

4.- La Carlino Agency s.p.a. deposita controricorso con cui eccepisce l’infondatezza dei motivi di ricorso ex adverso proposti, e contestualmente propone come motivi di ricorso incidentale, le eccezioni di inapplicabilità delle sanzioni e di incompetenza per territorio dell’Agenzia delle dogane che ha emesso gli atti di contestazione delle sanzioni. Successivamente, dopo la fissazione dell’adunanza camerale, deposita note integrative con cui invoca a sostegno delle proprie richieste la sentenza della CEDU del 17 luglio 2014 in causa C.273/13, nel frattempo sopravvenuta.

5.- Il primo motivo di ricorso (dal quale possono ritenersi assorbiti i rimanenti motivi proposti) è fondato. La sentenza impugnata per porre in dubbio il valore dimostrativo del PVC della Guardia di Finanza di Napoli del 31 luglio 2007 su cui si fondano gli atti di contestazione ed irrogazione di sanzioni impugnati, utilizza argomenti congetturali, scollegati dal contesto probatorio acquisito in atti e contraddittori. In particolare:

5.1- La sentenza attribuisce carattere di mero indizio al PVC della Guardia di Finanza, che afferma essere fondato solo sulle dichiarazioni di un trasportatore, omettendo, però di prendere in considerazione tutti gli elementi di riscontro a tali dichiarazioni evidenziati nel PVC, quali le fatture emesse dagli autotrasportatori, le bolle doganali, l’incompletezza dei registri delle merci introdotte nel deposito doganale della Saima s.p.a.

5.2- La sentenza, oltre ad omettere la valutazione esauriente delle circostanze di fatto evidenziate dai verbalizzanti, ricava elementi di convincimento in senso contrario da argomenti meramente congetturali, del tutto privi di valenza probatoria, quale l’omissione di un controllo della natura della merce presso i magazzini della Carlino Agency, da cui sarebbe potuto emergere che si trattava di “merce regolarmente sdoganata e in circolazione sul territorio italiano”; mentre invece non era in discussione la natura delle merci, ma la loro effettiva introduzione nel deposito doganale.

5.3- E’ contraddittoria ed apodittica l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata che “il contribuente ha comunque fornito la prova dell’avvenuto pagamento dell’imposta sul valore aggiunto attraverso il metodo reverse charge”; per un verso infatti essa non contrasta l’accertamento della mancata introduzione materiale della merce importata nel deposito doganale; per altro verso non chiarisce in che modo e per quali motivi dalla circostanza indicata dovrebbe derivare un vizio, e di quale natura, degli atti impugnati, che non intimano il pagamento dell’Iva, ma irrogano sanzioni.

5.4- Nella questione in esame occorre infatti distinguere l’obbligo del pagamento dell’Iva all’importazione delle merci, dalla sanzione per l’omessa introduzione materiale delle merci nel deposito fiscale. 5.5- Con riferimento all’obbligo tributario, questa Corte ha già affermato il principio per cui “l’amministrazione finanziaria non può pretendere il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto all’importazione dal soggetto passivo che, non avendo materialmente immesso i beni nel deposito fiscale, si è illegittimamente avvalso del regime di sospensione di cui al citato D.L. n. 331, art. 50 bis, comma 4, lett. b), qualora costui abbia già provveduto all’adempimento, sebbene tardivo, dell’obbligazione tributaria nell’ambito del meccanismo dell’inversione contabile mediante un’autofatturazione ed una registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite, atteso che la violazione del sistema del versamento dell’IVA, realizzata dall’importatore per effetto dell’immissione solo “virtuale” della merce nel deposito, ha natura formale e non può mettere, pertanto, in discussione il suo diritto alla detrazione, come chiarito dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 17 luglio 2014, Equoland, in causa C-272/13, ” (Cass. sez. V n. 12231 del 17 maggio 2017). Si tratta di un principio affermato senza contrasti anche nella giurisprudenza più recente (Cass. Sez. V, 1 febbraio 2019 n. 3102; Cass. Sez. V, 1 febbraio 2019 n. 3080).

5.6- Con riferimento invece alla sanzione amministrativa per la mancata introduzione delle merci nel deposito doganale, questa Corte ha già deciso (Cass. Sez. V n. 3102 del 1 febbraio 2019) che la legge comunitaria non osta alla previsione di un deposito fiscale che come quello italiano è stato predisposto ad un più efficace controllo IVA, con la conseguenza che deve riconoscersi al Paese membro il potere di comminare sanzioni in caso le merci importate non siano state materialmente immesse nello stesso; sanzioni che, ancora secondo il giudice unionale, debbono essere però “appropriate” in relazione alla gravità della violazione ed ai suoi effetti, spettando al giudice nazionale apprezzare ciò nel merito; per altro questa Corte ha già avuto occasione di affermare che la sanzione prevista, in mancanza di altre speciali, ben può essere quella stabilita dal citato D.Lgs. n. 471, art. 13, per il ritardato o omesso versamento d’imposte (Cass. sez. VI n. 17814 del 2015; Cass. sez. VI n. 16109 del 2015). D’ altro canto, la stessa sentenza della CGUE 17 luglio 2014, in C-272/13 che ha escluso l’obbligo del pagamento dell’Iva all’importazione nel caso di utilizzazione solo virtuale del deposito fiscale, ha però fatto salva la legittimità delle norme nazionali che in tal caso prevedono l’applicazione di sanzioni amministrative. La sanzione prevista dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, appare quindi applicabile per il ritardato pagamento, in relazione all’intervallo di tempo intercorso tra la dichiarazione doganale e l’autofatturazione, in misura non fissa, ma proporzionale alla gravità ed entità del ritardo e che “può consistere anche nel computo degli interessi di mora, purchè sia rispettato il principio di proporzionalità – la cui adeguata determinazione, implicando un accertamento di fatto, compete al giudice di merito” (Cass. sez. V n. 12231 del 17 maggio 2017).

6.- Sono inammissibili entrambe le eccezioni formulate dalla Carlino Agency s.p.a. nella forma di ricorso incidentale, richiamate in precedenza al punto 4, essendo stato il contribuente vincitore (13503/18).

7.-In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata per i motivi e nei limiti di cui sopra, con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, per un nuovo giudizio anche sul regolamento delle spese processuali. Il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile, con le conseguenze previste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, in esso assorbiti i rimanenti motivi proposti, cassa la sentenza impugnata nei limiti di cui in motivazione e rinvia per un nuovo giudizio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui rimette anche il regolamento delle spese processuali; dichiara inammissibile il ricorso incidentale, dando atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento da parte del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2019

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