Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30336 del 18/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 30336 Anno 2017
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: LORITO MATILDE

ORDINANZA

sul ricorso 13846-2013 proposto da:
TABASCO MASSIMO C.F. TBSMSM69C05F839X, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI BATTISTA MARINI 2,
presso lo studio dell’avvocato STEFANO GENOVESE,
rappresentato e difeso dall’avvocato BENINO
MIGLIACCIO, giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2017
3197

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;

Data pubblicazione: 18/12/2017

- controricorrente

avverso la sentenza n. 1468/2013 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/03/2013 R.G.N.

1/2010.

RILEVATO CHE
la Corte di Appello di Napoli confermava la pronuncia resa dal Tribunale
della stessa sede con cui era stato respinto il ricorso proposto da Massimo
Tabasco nei confronti di Poste Italiane s.p.a. inteso a conseguire la
declaratoria di nullità del termine apposto ai contratti stipulati fra le parti ai
sensi dell’art.1 d.lgs. n.368 del 2001, in relazione ai periodi 1/7-15/9/2003
per “ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di
provvedere alla sostituzione del personale addetto inquadrato nell’Area
Operativa e addetto al servizio di smistamento e trasporto presso il Polo
Corrispondenza Campania assente con diritto alla conservazione del posto
di lavoro… “;
deduceva a sostegno del decisum che le causali apposte ai contratti erano
assistite dal requisito della specificità, recando riferimento all’ufficio di
destinazione, alle mansioni dei lavoratori da sostituire e al loro
inquadramento; sotto il versante probatorio, rimarcava che la
documentazione prodotta dalla società si palesava idonea a suffragare la
sussistenza effettiva delle esigenze sostitutive presso l’ufficio di
destinazione;
per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Massimo Tabasco sulla
base di unico articolato motivo;
ha resistito la società Poste Italiane con controricorso;
CONSIDERATO CHE
1.con unico articolato motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa
applicazione del d. Igs. n.368/2001 c.p.c.;
si duole in estrema sintesi, che la Corte di merito non abbia condiviso i
rilievi espressi in sede di gravame, in ordine alla genericità della causale
apposta al contratto inter partes, tralasciando di considerare l’intento
fraudolento sotteso al contratto in esame, per avere la società inteso con
detta assunzione sopperire alla carenza di altri lavoratori precari;
2. la censura, sotto tale ultimo peculiare profilo, si palesa inammissibile
per la novità che la connota, non potendo il mero accenno recato in
ricorso ad una situazione di ipotetico abuso nella apposizione del termine,
assurgere a specifico motivo di censura, giacchè concerne una
argomentazione che non risulta in alcun modo sviluppata, neanche nei
pregressi gradi di giudizio, e, come tale, non è stata oggetto di disamina
da parte della Corte di merito;
3. nel resto la doglianza è infondata;
questa Corte ha infatti chiarito (vedi Cass. 26/1/2010 n. 1577 e n. 1576)
che il quadro normativo emerso a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs.
n.368 del 2001 è caratterizzato dall’abbandono del sistema rigido previsto
1

n. r.g. 13846/2013

dalla L. n.230 del 1962 – che prevedeva la tipizzazione delle fattispecie
legittimanti il ricorso al contratto a tempo determinato – e dall’introduzione
di un sistema articolato per clausole generali in cui l’apposizione del
termine è consentita a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo;
si è infatti affermato che l’onere di specificazione della causale nell’atto
scritto costituisce una perimetrazione della facoltà riconosciuta al datore di
lavoro di far ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato per
soddisfare una vasta gamma di esigenze aziendali (di carattere
tecnico,produttivo, organizzativo o aziendale), a prescindere da fattispecie
predeterminate;
il venir meno del sistema delle fattispecie legittimanti impone che il
concetto di specificità sia collegato a situazioni aziendali non più
standardizzate ma obiettive, con riferimento alle realtà specifiche in cui il
contratto viene ad essere applicato; il concetto di specificità risente,
dunque, di un certo grado di elasticità che, in sede di controllo giudiziale,
deve essere valutato dal giudice secondo criteri di congruità e
ragionevolezza;
3. è stato in particolare precisato (in motivazione, vedia 5/12/2011 aM1 n.
27052) che il contratto a termine, se in una situazione aziendale
elementare è configurabile come strumento idoneo a consentire la
sostituzione di un singolo lavoratore addetto a specifica e ben determinata
mansione, allo stesso modo in una situazione aziendale complessa è
configurabile come strumento di inserimento del lavoratore assunto in un
processo in cui la sostituzione sia riferita non ad una singola persona, ma
ad una funzione produttiva specifica che sia occasionalmente scoperta;
in quest’ultimo caso, il requisito della specificità può ritenersi soddisfatto

ca,
_.

non tanto con l’indicazione nominativa del lavoratore o dei lavoratori
sostituiti, quanto con la verifica della corrispondenza quantitativa tra il
numero dei lavoratori assunti con contratto a termine per lo svolgimento di
una data funzione aziendale e scoperture che per quella stessa funzione si
sono realizzate per il periodo dell’assunzione;
4. l’apposizione del termine per ragioni sostitutive è, dunque, legittima se
l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola
insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito
territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni
dei lavoratori da sostituire) che consentano di determinare il numero dei
lavoratori da sostituire, ancorché non identificati nominativamente, ferma
restando in ogni caso la verificabilità circa la sussistenza effettiva del
presupposto di legittimità prospettato (vedi, fra le altre, in motivazione,
Cass. 17/1/2012 n. 565 del 2012, Cass. 4/6/2012 n. 8966);
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n. r.g. 13846/2013

n. r.g. 13846/2013

dette conclusioni sono state condivise e fatte proprie dalla Corte
Costituzionale che, tornata a pronunciare nuovamente sulla questione, ha
evidenziato come “il criterio della identificazione nominativa del personale
sostituito è da ritenere certamente il più semplice e idoneo a soddisfare
l’esigenza di una nitida individuazione della ragione sostitutiva, ma non
l’unico. Non si può escludere, infatti, la legittimità di criteri alternativi di
specificazione, sempreché essi siano adeguati allo stesso fine e ancorati a
dati di fatto oggettivi. E così, anche quando ci si trovi – come ha rilevato la
Corte di cassazione – di fronte ad ipotesi di supplenza più complesse, nelle
quali l’indicazione preventiva del lavoratore sostituito non sia praticabile per
la notevole dimensione dell’azienda o per l’elevato numero degli
avvicendamenti, la trasparenza della scelta dev’essere, nondimeno,
garantita. In altre parole, si deve assicurare in ogni modo che la causa della
sostituzione di personale sia effettiva, immutabile nel corso del rapporto e
verificabile, ove revocata in dubbio ” ( Corte Cost. 27/3/2013 n.107);
6. la decisione impugnata ha fatto corretta applicazione dei suddetti
principi, che, come già detto, consentono di ritenere assolta l’esigenza di
specificità attraverso la indicazione degli elementi summenzionati alla
stregua del cd. “criterio elastico” di interpretazione (cfr., in motivazione,
Cass. 28/2/2017 n.5227, Cass. 7/4/2017 n.9129 riferita alla situazione di
carenza temporanea di personale verificatasi presso il Polo Campania);
7. il ricorso va pertanto rigettato; le spese del presente giudizio seguono,
infine, il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
si dà atto che sussistono le condizioni – ai sensi dell’art.1, comma 17, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater
all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della
sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro
4.000,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, ed
accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto
per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Così deciso in Roma nella Adunanza camerale del 12 luglio 2017.
Il Presidente
3

5.

il Funzionario Gi

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oggi, • • .1-8-DIC:••2017*

Il Funzeurio Giudiziario
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