Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30335 del 21/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 21/11/2019, (ud. 19/02/2019, dep. 21/11/2019), n.30335

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20107/2012 R.G. proposto da:

Equitalia Nord s.p.a. con sede legale in Milano, via dell’Innovazione

n. 1/b, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Rosa Verna e Paolo

Boer, domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, piazza

Cola di Rienzo n. 69, giusta procira allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Mediobanca-Banca di credito finanziario s.p.a., con sede in Milano,

piazzetta Enrico Cuccia n. 1, rappresentata e difesa, giusta procura

a margine del controricorso, dall’Avv.to Nicola Pennella,

elettivamente domiciliata presso Assonime in Roma piazza Venezia n.

11;

-controricorrente –

e

Agenzia delle entrate – direzione provinciale di Milano

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 14/30/2012, depositata il 16 febbraio 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio

2019 dal Consigliere Marco Dinapoli.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Mediobanca – Banca di credito finanziario s.p.a. impugnava due provvedimenti del 26 e 27 novembre 2007 con cui Equitalia aveva ridotto le somme richieste a titolo di interessi di mora per il ritardo di gg. 99 nei rimborsi Iva relativi al primo e secondo trimestre del 2006, giustificando tale riduzione con la decorrenza degli interessi dal 61 giorno successivo alla disposizione di pagamento, diversa e inferiore rispetto a quella richiesta.

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, riuniti i ricorsi, li accoglieva con sentenza n. 116/42/10 dell’11 gennaio 2010-24 aprile 2010. Avverso tale decisione Equitalia Nord proponeva appello, che veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con sentenza n. 14/30/2012 depositata il 16 febbraio 2012, non notificata.

Equitalia ricorre in questa sede per due motivi e chiede la cassazione della sentenza impugnata con vittoria di spese; deposita inoltre memoria ex art. 378 c.p.c. con cui insiste nelle proprie conclusioni. La società convenuta deposita controricorso con cui eccepisce l’infondatezza del ricorso avverso. L’Agenzia delle entrate, ancorchè ritualmente intimata dalla ricorrente, non si costituisce in giudizio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.- Con il primo motivo di ricorso Equitalia lamenta violazione e falsa applicazione del D.M. 28 dicembre 1993, n. 567, art. 20, commi 4, 4 bis e 5 regolamento di attuazione della L. n. 413 del 1991, art. 78, commi da 27 a 38, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3. La sentenza impugnata sarebbe viziata da error in iudicando perchè non ha preso in considerazione il del D.M. n. 567 del 1993, art. 5, che stabilisce che debbano essere corrisposti gli interessi qualora il rimborso non possa essere effettuato per mancanza di fondi nel termine di gg. 60 previsto dalla L. 413 del 1991, art. 78, comma 33 lett. a); tale norma prevede che detto termine decorra dalla presentazione di richiesta sottoscritta dal contribuente attestante il diritto al rimborso, o dalla comunicazione dell’Ufficio competente, fino alla disposizione dell’erogazione, che costituirebbe il dies ad quem, indipendentemente dalla data di valuta.

2.- Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, poichè, contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, l’unico soggetto legittimato nel presente giudizio sarebbe l’Amministrazione Finanziaria che, emettendo l’ordinativo di pagamento, ha riconosciuto il debito.

3.- Il primo motivo di ricorso è fondato. La L. 1 gennaio 1991 n. 413, istitutiva del conto fiscale, ha introdotto e disciplinato con le disposizioni contenute nell’art. 78, commi da 33 a 37, anche un sistema di erogazione dei rimborsi alternativo rispetto a quello stabilito in via generale, autorizzando il concessionario della riscossione, nella qualità di gestore del conto, ad erogare con celerità, mediante accredito bancario regolamentato dal D.M. 28 dicembre 1993, n. 567, art. 20, i rimborsi spettanti al contribuente per i crediti d’imposta sorti dopo il primo gennaio 1994 o risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente a tale data (e, quanto all’Iva, quelli spettanti all’Ufficio per crediti risultanti da dichiarazioni presentate in data anteriore). La L., art. 78, comma 33, lett. a, nel testo ratione temporis applicabile, prevedeva che “la erogazione del rimborso dovrà essere effettuata entro sessanta giorni sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dal contribuente ed attestante il diritto al rimborso, o di apposita comunicazione dell’ufficio competente”. La successiva modifica di questa norma effettuata dalla D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 14, comma 1, per cui “l’erogazione del rimborso è effettuata entro sessanta giorni sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dal contribuente ed attestante il diritto al rimborso, ovvero entro 20 giorni dalla ricezione di apposita comunicazione dell’ufficio competente…” non può applicarsi, con effetto retroattivo, al caso qui in esame, perchè espressamente circoscritta dall’art. 14, comma 2, ai rimborsi erogati a partire dal 1 gennaio 2015.

3.1- il D.M. 28 dicembre 1993, n. 567, art. 20, peraltro, è stato modificato dal D.M. 10 ottobre 2003, n. 309, art. 1, che ha cambiato il comma 4 (che originariamente includeva sia l’ipotesi della richiesta diretta al concessionario che quella del rimborso disposto dall’ufficio) ed ha introdotto il nuovo comma 4 bis. Le norme così modificate prevedono: “4. Decorso il quarantesimo giorno dalla presentazione della richiesta, il concessionario, rispettando l’ordine cronologico e per ciascuna giornata in ordine crescente di importo, entro i successivi venti giorni dispone l’erogazione del rimborso e, se dovuta, nei limiti della garanzia prestata, tramite accreditamento sul conto corrente bancario comunicato dall’intestatario. 4-bis. I rimborsi dei tributi disposti dall’ufficio finanziario sono erogati dal concessionario entro venti giorni dalla ricezione della disposizione di pagamento, con le modalità di cui al comma 4.”. Non è stato modificato invece il comma 5, per cui “…Qualora il rimborso richiesto non possa essere eseguito, per carenza dei fondi disponibili, nel termine di sessanta giorni previsto dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 78, comma 33, lett. a), sugli ammontari in tutto o in parte non rimborsati competono gli interessi previsti dalle leggi speciali per i crediti di imposte”

3.2- Il coordinamento fra le norme indicate è stato così deciso da questa Corte nella sentenza n. 28334/2018 pubblicata il 7 novembre 2018: “L’indicata modifica, tuttavia, ha avuto un carattere meramente interno alla procedura e ai rapporti tra uffici e contribuente (in vista della indicata finalità acceleratoria), ma non ha influito sulla individuazione del termine per la mora ex re per l’intempestivo rimborso, che è rimasto di sessanta giorni decorrenti dalla richiesta diretta del contribuente al concessionario ovvero dalla disposizione dell’ufficio, in consonanza del resto con i criteri direttivi enunciati dal legislatore nella L. 413 del 1991, art. 78, comma 33, sui quali non può certamente incidere in via derogatoria la sopravvenuta regolamentazione (in termini analoghi v. anche Cass. 18798 del 28/07/2017)”.

3.3- Si riporta il seguente principio di diritto affermato nella sentenza, cui occorre dare continuità in questa sede: “in caso di ritardato rimborso di credito Iva, al creditore spettano gli interessi di mora fino al pagamento effettivo salvo che per il periodo complessivo massimo di giorni sessanta – termine funzionale all’assolvimento dei controlli e delle verifiche di spettanza dell’Amministrazione e ragionevole secondo i principi affermati dalla Corte di Giustizia (sentenza 12 maggio 2011, in C7 Corte di Cassazione – copia non ufficiale 107/10, Enel Maritsa Iztok 3 AD) che decorrono, ai sensi della L. n. 491 del 1991, art. 78, comma 33, lett. a, nel testo ratione temporis applicabile, anteriore alla modifica operata con il D.Lgs. n. 175 del 2014, dalla data della richiesta formulata direttamente al concessionario ovvero, in caso di richiesta rivolta all’ufficio finanziario, dalla comunicazione o disposizione di pagamento di quest’ultimo”.

4.- Il secondo motivo di ricorso è assorbito dalla presente decisione, che rende priva di rilievo la questione di legittimazione passiva prospettata dalla ricorrente.

5.-In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata per i motivi di cui sopra, con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, per un nuovo giudizio che determini in punto di fatto, in applicazione del principio di diritto affermato, la decorrenza e l’ammontare degli interessi moratori spettanti, ed a cui si rimette il regolamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, nei sensi di cui in motivazione e rinvia per un nuovo giudizio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui rimette anche il regolamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2019

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