Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30335 del 18/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 30335 Anno 2017
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

ORDINANZA

sul ricorso 2275-2013 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio
dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2017
3196

CARRADORI OSVALDO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA ITALO CARLO FALBO 22, presso lo studio
dell’avvocato ANGELO COLUCCI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MASSIMO MONALDI,
giusta delega in atti;

Data pubblicazione: 18/12/2017

- controricorrente –

avverso la sentenza n. 46/2012 della CORTE D’APPELLO

di ANCONA, depositata il 13/01/2012 R.G.N. 192/2008.

RG 2275\13

RILEVATO CONCILIATA
Che la Corte d’appello di Ancona, con sentenza depositata il 13.1.12, dichiarò
l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato da Poste
Italiane s.p.a. con Osvaldo Carradori il 7.10.1999, ai sensi dell’art. 8 del
c.c.n.l. 1994, (per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione
e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, ed in ragione della
graduale introduzione di nuovi processi produttivi, e sperimentazione di nuovi
servizi ed in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul
territorio delle risorse umane), con conseguente accertamento della
sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e con
condanna di Poste al pagamento di 8 mensilità dell’ultima retribuzione ai sensi
dell’art. 32 L.n. 183\10, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi.
Che per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso
affidato a quattro motivi; resiste il Carradori con controricorso.
CONSIDERATO
Che la ricorrente Poste ha depositato atto di rinuncia al presente ricorso
notificato alla controparte.
Che la rinuncia al ricorso, notificata alla controparte, determina comunque
l’estinzione del giudizio, incidendo l’accettazione unicamente sul regime delle
spese. Di conseguenza deve dichiararsi l’estinzione del presente giudizio, con
condanna di Poste Italiane s.p.a. al pagamento delle spese di lite come da
dispositivo, da distrarsi in favore del difensore del Carradori, dichiaratosi
antecipante.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Condanna la ricorrente Poste al pagamento delle
spese di lite, pari ad €.200,00 per compensi ed €.3.000,00 per compensi
professionali, oltre a spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., da
distrarsi in favore dell’avv. M. Monaldi.
Così deciso in Roma, nella Adunanza del 12 luglio 2017

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