Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30334 del 18/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 30334 Anno 2017
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

ORDINANZA

sul ricorso 2274-2013 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio
dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2017
3195

PASQUALI PATRIZIA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA ITALO CARLO FALBO 22, presso lo studio
dell’avvocato ANGELO COLUCCI, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MASSIMO MONALDI,
giusta delega in atti;

Data pubblicazione: 18/12/2017

- controricorrente

avverso la sentenza n. 7/2012 della CORTE D’APPELLO di

ANCONA, depositata il 13/01/2012 R.G.N. 176/2008.

RG 2274\13

Che la Corte d’appello di Ancona, con sentenza depositata il 13.1.12,
confermava l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato da
Poste Italiane s.p.a. con Patrizia Pasquali il 1.10.2001, ai sensi dell’art. 25 del
c.c.n.l. 11.1.01, per “esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi
di riorganizzazione, ivi ricom prendendo un più funzionale riposizionamento di
risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero
conseguenti all’introduzione e\o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti
o servizi”, nonché la “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di
assenze per ferie nel periodo giugno-settembre”, riducendo tuttavia l’indennità
dovuta ex art. 32 L. n. 183\10 ad otto mensilità dell’ultima retribuzione globale
di fatto, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati.
Che per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso
affidato a quattro motivi, poi illustrati con memoria, cui resiste la Pasquali con
controricorso.
CONSIDERATO

Che la sentenza è stata censurata dalla società ricorrente con quattro motivi
inerenti: a) l’erroneo disconoscimento della risoluzione del rapporto per mutuo
consenso; b) la mancata ammissione della prova offerta circa i limiti
percentuali di assunti a termine ed il mancato esercizio dei poteri ufficiosi; c) la
pretesa non contestazione del superamento di tali limiti, gravando del resto la
relativa prova sul lavoratore; d) la determinazione dell’indennità di cui all’art.
32 L. n. 183\10, anche considerata l’esistenza di accordi di stabilizzazione ai
sensi del citato art. 32, comma 6.
Che il primo motivo è infondato, avendo questa Corte più volte chiarito (cfr. da
ultimo Cass. n. 5240\15, Cass. n. 1780\14, Cass. n. 5887\11, ex aliis) che ai
fini della configurabilità della risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo
consenso -costituente una eccezione in senso stretto, Cass. n. 10526\09, il cui
onere della prova grava evidentemente sull’eccepiente, Cass. n. 227910- non
è di per sé sufficiente la mera inerzia del lavoratore dopo l’impugnazione del
licenziamento, essendo piuttosto necessario che sia fornita la prova di altre
significative circostanze denotanti una chiara e certa volontà delle parti di porre
definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo.
Tali significative circostanze non possono ravvisarsi, come ritenuto da Poste,
nella mera percezione del t.f.r. (recte:indennità di fine lavoro), trattandosi di
emolumento connesso alle esigenze alimentari del lavoratore, la cui pur
volontaria accettazione non può costituire indice di una volontà di risoluzione
del rapporto (cfr. da ultimo, Cass. ord. n. 10776\17).
Che il secondo motivo è inammissibile posto che, non essendovi dubbi che la
prova del rispetto della clausola di contingentamento (con l’indicazione del
numero dei contratti a termine e del numero dei lavoratori a tempo
indeterminato nell’anno di riferimento) grava sul datore di lavoro (Cass. n.
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RILEVATO

14283\11; Cass. n.7469\12; Cass. n. 7810\12; Cass. n. 701\13), il ricorrente
che, in sede di legittimità, denuncia la mancata ammissione di una prova
testimoniale da parte del giudice di merito ha l’onere di indicare specificamente
le circostanze che formavano oggetto della prova, al fine di consentire al
giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi,
delle prove stesse che, per il principio di autosufficienza del ricorso, la Corte di
cassazione dev’essere in grado di compiere solo sulla base delle deduzioni
contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini
integrative, Cass. sez.un. n. 28336\11. E’inoltre necessario che il ricorrente
alleghi e indichi la prova della tempestività e ritualità della relativa istanza di
ammissione e la fase di merito a cui si riferisce (Cass. 23 aprile 2010 n. 9748).
L’odierna ricorrente si limita invece ad invocare i poteri ufficiosi del giudice, che
in tale contesto non possono certamente sindacarsi.
Che il terzo motivo è infondato, gravando la prova del rispetto della clausola di
contingentamento sul datore di lavoro, come sopra detto, e che l’accertamento
della corte di merito circa il mancato assolvimento della stessa non viene
censurata adeguatamente da Poste, che si limita ad invocare i poteri ufficiosi
del giudice e la sopra esaminata mancata ammissione di capitoli di prova, oltre
alla inammissibile deduzione, assolutamente generica e logicamente
contraddittoria, di aver ciò dimostrato nel corso del giudizio.
Che il quarto motivo è infondato, avendo questa Corte ritenuto che la
determinazione tra il minimo il massimo della misura dell’indennità de qua
spetta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per
motivazione assente, illogica o contraddittoria (Cass. ord. n.27465\14, Cass. n.
7458\14, Cass. n. 1320\14), nella specie invece sussistente. Al riguardo deve
inoltre osservarsi che la dedotta presenza di accordi di riassunzione, o
stabilizzazione (rilevanti ai fini del contenimento entro sei mensilità di
retribuzione dell’indennità di cui al’art. 32, comma 6), è inammissibile per non
avere la società Poste prodotto ritualmente tali accordi ed inoltre per non
esserne verificabile la fruibilità da parte del lavoratore alla data della
cessazione del rapporto e la effettiva e concreta possibilità per il lavoratore di
aderirvi (Cass. n.3027\14).
Che il ricorso deve essere pertanto rigettato, con pronuncia sulle spese
secondo soccombenza e come da dispositivo, da distrarsi in favore del
difensore della Pasquali, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la società Poste Italiane al pagamento
delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in (.200,00 per
esborsi, (.4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella
misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., da distrarsi in favore dell’avv. M. Monaldi.
12 luglio 2017
Così deciso in Roma, nella _15.uz.,D…c1g1
Ac

RG 2274\13

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