Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30333 del 21/11/2019

Cassazione civile sez. III, 21/11/2019, (ud. 10/10/2019, dep. 21/11/2019), n.30333

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21113-2018 proposto da:

B.B.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI

SEVERANO 35, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GUGLIELMO GUERRA;

– ricorrente –

contro

CARIGE ASSICURAZIONI SPA, P.M., PU.CO.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 21/2018 del TRIBUNALE di RIMINI, depositata il

21/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/10/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente, viaggiando in bicicletta, ha avuto un incidente con una autovettura, condotta da Pu.Co. e di proprietà di P.M., assicurata con la Carige Ass.ni.

Ha agito in giudizio verso costoro, ma la domanda di risarcimento dei danni è stata rigettata in primo grado dove è stata ritenuta l’esclusiva responsabilità del ricorrente, che, secondo il giudice, avrebbe invaso la corsia opposta, e per tale infrazione sarebbe stato sanzionato dai vigili accorsi sul posto.

Questa decisione è stata riformata dal giudice di appello, il Tribunale di Rimini, che ha svolto una diversa ricostruzione del fatto, o meglio, ha ritenuto non facilmente ricostruibile la dinamica dell’incidente, e niente affatto possibile stabilire le responsabilità relative di ciascun soggetto coinvolto, applicando conseguentemente la presunzione di pari responsabilità di cui all’art. 2054 c.c., e riconoscendo un danno di 1757,76 Euro a favore del ricorrente.

Contro questa decisione ricorre il ciclista con tre motivi di ricorso. Nessuno degli intimati si è costituito.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La ratio della decisione impugnata.

Il giudice di appello ha ritenuto che, sulla base delle prove assunte, v’è assoluta incertezza sulla dinamica del sinistro.

Ritenendo che nessuna delle due parti ha fornito la prova idonea a superare la presunzione di pari responsabilità e, non essendo quindi accertata la misura del concorso di ciascuno, l’evento deve ritenersi ascrivibile ad entrambi in eguale misura (p. 6 in particolare).

2.- Il ricorrente propone tre motivi di ricorso.

I primi due attengono alla valutazione delle prove e possono esaminarsi congiuntamente.

Con il primo dei due, il ricorrente ritiene che il giudice di merito abbia violato, per erronea interpretazione, gli artt. 2043 e 2054 c.c., ed in particolare quest’ultimo.

Sostiene che la norma stabilisce una presunzione di colpa solo sussidiariamente, ossia in difetto della prova della responsabilità esclusiva o preponderante di uno dei soggetti coinvolti e ritiene che il tribunale avrebbe dovuto effettuare prima una indagine sulla riferibilità dell’evento ad uno dei due e solo dopo concludere per la presunzione. In realtà il giudice di merito non avrebbe rispettato questo ordine logico, essendosi limitato a dedurre l’impossibilità di ricostruire il fatto dalla imprecisione del punto d’urto.

Con il secondo motivo invece lamenta violazione dell’art. 116 c.p.c., attribuendo al giudice di merito di non avere valorizzato adeguatamente una risultanza probatoria, in particolare la testimonianza di tale A.F., il quale ha dichiarato di aver visto l’autovettura invadere la corsia del ciclista.

Testimonianza che, secondo il ricorrente, se tenuta in debito conto, avrebbe consentito di attribuire per l’appunto alla vettura, e non a lui, la responsabilità esclusiva del sinistro.

I motivi sono infondati.

Intanto, quanto al primo dei due, va osservato che non v’è alcuna inversione del cosiddetto ordine logico che starebbe a base della ratio dell’art. 2054 c.c., come assume il ricorrente, in quanto correttamente il giudice di merito ha dapprima verificato l’impossibilità di ricostruire la vicenda, e dunque attribuire responsabilità ad uno dei due, e solo in un secondo tempo, ha concluso per la regola della conseguente presunzione di responsabilità ripartita.

Ciò detto, il resto delle censure si risolve in critiche alla valutazione delle prove, che è rimessa invece al prudente e discrezionale apprezzamento del giudizio di merito e che non può essere messa in discussione in sede di legittimità chiedendo una nuova e diversa valutazione dei fatti.

Anche ad intendere che nella censura si postuli un errore percettivo del giudice di merito (errore censurabile questo in Cassazione) il motivo è infondato, poichè il Tribunale non ha travisato affatto la testimonianza di tale A.F., ma l’ha letta unitamente alle altre risultanze di prova, compresa la testimonianza, di segno opposto di tale Be., ed ha concluso nel senso che entrambe si contraddicono e che dunque tale contraddizione non consente una ricostruzione del fatto da cui possano ascriversi responsabilità prevalenti od esclusive all’uno o all’altro soggetto, cosi da impedire l’operare della presunzione.

3.- Con il terzo motivo invece il ricorrente lamenta violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.

Secondo il ricorrente il giudice di merito avrebbe errato nella compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio, o non avrebbe comunque adeguatamente motivato il perchè.

Anche questo motivo è infondato, solo che si pensi che il giudice di merito ha ritenuto la presunzione di colpa di cui all’art. 2054 c.c., che naturalmente porta alla compensazione delle spese, per la logica delle cose, presupponendo una pari responsabilità di ciascuna parte, e dunque pari soccombenza nel giudizio.

Il ricorso va pertanto rigettato, ma la mancata costituzione degli intimati esclude una pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2019

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