Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30331 del 27/10/2021

Cassazione civile sez. trib., 27/10/2021, (ud. 12/10/2021, dep. 27/10/2021), n.30331

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18738/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

BPER BANCA S.P.A., che ha incorporato la NUOVA CASSA DI RISPARMIO DI

FERRARA S.P.A., succeduta, senza soluzione di continuità, alla

CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA SPA, in amministrazione straordinaria,

elettivamente domiciliata in Roma Via Alberico II n. 33, presso lo

studio dell’avvocato Calderara Gianluca, rappresentata e difesa

dall’avvocato Berardi Luigi Ferdinando;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. EMILIA-ROMAGNA, n.

141/10/15, depositata il 21/01/2015.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza ex art. 23, comma

8-bis, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla L. 18 dicembre

2020, n. 176, dal Consigliere GUIDA RICCARDO.

Dato atto che il Sostituto Procuratore Generale Vitiello Mauro ha

formulato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA cc

1. La Cassa di Risparmio di Ferrara ha impugnato il diniego opposto dall’Amministrazione finanziaria C’A.F.”) alla sua istanza di rimborso di Euro 33.523,00 per maggiore Irap versata, per il 2006, per l’attività svolta nella Regione Veneto, in applicazione dell’aliquota del 5,25%, in luogo di quella ordinaria del 4,25%.

2. La Commissione tributaria provinciale di Bologna, con sentenza n. 84/03/2011, ha accolto il ricorso, senza però riconoscere interessi e rivalutazione sulla somma oggetto della domanda, mentre la Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) dell’Emilia-Romagna, con

la decisione menzionata in epigrafe, ha rigettato l’appello dell’ufficio e, in parziale accoglimento dell’appello incidentale della Banca, ha affermato il diritto della contribuente al rimborso degli interessi sulla maggiore imposta versata.

3. In particolare, la C.T.R. ha ritenuto che la legge finanziaria per il 2006 abbia sospeso per gli istituti di credito con attività nel Veneto il pagamento dell’Irap secondo la maggiore aliquota del 5,25% in quanto, per quel periodo d’imposta, detta Regione non ha esplicitamente affermato, con apposita legge, di volere utilizzare l’aumento dell’1%, rispetto all’aliquota ordinaria del 4,25%, a copertura del disavanzo del Servizio Sanitario Regionale.

4. L’Agenzia ha proposto ricorso per la cassazione, sulla base di un unico motivo, cui la Banca ha resistito con controricorso, illustrato con una memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso (“Violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 61 e 175, della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 165, della L.R. Veneto n. 29 del 2004, art. 2 e della L.R. Veneto n. 9 del 2005, art. 23, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3)”), l’ufficio, delineato il quadro normativo di riferimento, premette che la Legge Finanziaria 2005 ha autorizzato la deroga alla sospensione della maggiorabilità dell’aliquota Irap per le Regioni che versino in situazione di disavanzo della gestione sanitaria, consentendo loro di deliberare l’inizio o la ripresa della decorrenza di precedenti maggiorazioni già sospese dalla normativa nazionale. Soggiunge che, avvalendosi di tale facoltà, la L.R. Veneto n. 9 del 2005, art. 23, comma 2, ha confermato la maggiorazione dell’aliquota Irap dal 4,25% al 5,25% – già prevista dalla L.R. Veneto n. 29 del 2004, art. 2 a copertura del disavanzo di gestione 2004 – anche in questo caso con destinazione funzionalizzata del relativo gettito, nel rispetto dei presupposti della L. Finanziaria 2005, art. 1, comma 175, e cioè a copertura dei disavanzi di gestione (accertati o stimati) nel settore sanitario. Sulla base di tali premesse, l’A.F. ascrive alla C.T.R. l’errore giuridico consistente nel non avere compreso che la (Legge Finanziaria 2006), L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 165, che pure ha esteso la sospensione “ordinaria” della maggiorabilità dell’aliquota Irap “al 31 dicembre 2006”, non ha inciso sulla L. Finanziaria 2005, art. 1, comma 175, e sulla già prevista derogabilità della sospensiva, in precedenza legittimamente esercitata dalla Regione Veneto con la L.R. Veneto n. 9 del 2005, art. 23, comma 2, la cui “funzionalizzazione” emergeva con assoluta chiarezza, il che escludeva che fosse richiesto o necessario (dopo l’entrata in vigore della Finanziaria per il 2006) alcun ulteriore provvedimento normativo regionale che esplicitasse la destinazione del maggiore gettito Irap 2006 a copertura del disavanzo sanitario.

1.1. Il motivo è fondato nei limiti che seguono.

Ripercorrendo sinteticamente il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, è noto che:

(a) la Regione Veneto, avvalendosi del potere attribuito alle Regioni dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 16, comma 3, vigente ratione temporis, aumentò l’aliquota ordinaria Irap applicabile ai soggetti indicati nei precedenti artt. 6 e 7 (banche, società finanziarie e imprese di assicurazione), dal 4,25% a 5,25%, tanto per l’anno 2003 (L.R. Veneto 22 novembre 2002, n. 34, art. 2) quanto per l’anno 2004 (art. 2, legge reg. Veneto 24 novembre 2003, n. 38);

(b) il legislatore nazionale, tuttavia, con la L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 3, comma 1, lett. a), ha “sterilizzato” gli aumenti delle aliquote Irap disposti dalle Regioni, stabilendo che la maggiorazione delle aliquote dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 16, comma 3, che non sia confermativa della aliquota in vigore per l’anno 2002, è sospesa sino a quando non si raggiunga un accordo, ai sensi del D.Lgs. n. 281 del 1997, in sede di Conferenza unificata tra Stato, Regioni ed Enti locali;

(c) tale sospensione è stata confermata dalle successive Leggi Finanziarie del 2004 e 2005; in particolare, la L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 61, e la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 165, hanno ulteriormente prolungato la sospensione delle maggiorazioni delle aliquote Irap fino al 31 dicembre 2006; la L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 175, (Finanziaria 2005) ha stabilito una deroga, decorrente dal 1 gennaio 2005, a favore delle Regioni che dovevano coprire i disavanzi finanziari, tra cui anche la Regione Veneto (su tali aspetti, cfr. Cass. 11/05/2012, n. 7344);

(e) per il 2005, la L.R. Veneto 25 febbraio 2005, n. 9, art. 23, ha previsto la copertura del disavanzo di gestione 2004 del Servizio Sanitario Regionale con l’utilizzo dell’aumento dell’aliquota Irap.

Così ricostruiti gli aspetti giuridici della controversia, ritiene la Corte che la maggiorazione dell’1% dell’aliquota Irap operata dalla Regione Veneto per il 2005, funzionale alla copertura del disavanzo del Servizio Sanitario Regionale maturato nel 2004, era consentita e, pertanto, in base al citato art. 23, era applicabile soltanto al periodo d’imposta 2005, non anche a quelli successivi e, per quanto adesso rileva, al 2006 (oggetto del giudizio), in mancanza di una specifica disposizione regionale derogatoria (anche per il periodo d’imposta 2006) rispetto alla sospensione della maggiorazione dell’aliquota Irap fino al 31 dicembre 2006, stabilita con legge dello Stato (L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 165).

1.2. E’ parzialmente conforme a diritto, pertanto, la pronuncia della C.T.R., la quale ha giustamente negato l’applicabilità della maggiore aliquota del 5,25%, ma non si è uniformata al costante indirizzo sezionale, che va qui ribadito, recentemente enunciato da Cass. 10/06/2021, n. 16479, per il quale “a seguito della sospensione dell’efficacia dell’aumento dell’aliquota Irap per il 2002, per banche ed assicurazioni, di un punto percentuale, la stessa Corte ha ritenuto doversi applicare l’aliquota del 4,75% già prevista a livello nazionale per il 2002 dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 45, comma 2, anziché l’aliquota ordinaria del 4,25% (ex multis cfr. Cass., 14/11/2012, n. 19838; 18/09/2013, n. 21327; 15/12/2014, n. 26263; 23/02/2015, n. 3574; 23/01/2020, n. 1476, quest’ultima (…) con riferimento all’anno d’imposta 2006, per l’Irap fissata dalla regione Toscana nella misura dei 4,40%).”.

2. In definitiva, la sentenza impugnata erra laddove reputa applicabile l’aliquota Irap del 4,25% anziché quella del 4,75%, sicché, sotto questo profilo, il motivo di ricorso va accolto (cfr., su questo specifico aspetto, Cass. 07/02/2018, n. 2940) nei termini appena specificati e, di conseguenza, la sentenza va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con l’annullamento del diniego del rimborso per la parte relativa all’importo eccedente quello determinato con l’applicazione dell’aliquota del 4,75%.

3. Per le peculiarità della controversia e per il consolidarsi della giurisprudenza di legittimità dopo l’instaurazione del giudizio di cassazione è congruo compensare, tra le parti, le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini indicati in motivazione, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla il diniego di rimborso per la parte relativa all’importo che supera quello risultante dell’applicazione dell’aliquota Irap del 4,75%. Compensa, tra le parti, le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2021

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