Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30331 del 23/11/2018
Cassazione civile sez. VI, 23/11/2018, (ud. 18/04/2018, dep. 23/11/2018), n.30331
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2394-2018 proposto da:
Z.L., ricorso non notificato;
– ricorrente –
contro
M.M.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 5254/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 02/08/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 18/04/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.
Fatto
RILEVATO
che:
è stata proposto da Z.L., già parte in causa nel procedimento innanzi alla Corte di Appello di Roma n. r.g. 3999/2012, atto genericamente definito “ricorso per Cassazione ex art. 345 c.p.c. alla Sentenza 5254/2017” di quella stessa Corte.
Con il detto “ricorso” si chiede – testualmente – “l’annullamento delle Sentenze di Merito e d’Appello con le spese di lite a carico”.
La suddetta sentenza, pure gravata, n. 5254/2017 non risulta neppure acclusa al “ricorso”.
Il ricorso risulta sottoscritto dal ” Z.L.”, parte non assistita, senza svolgimento del processo ed allegazione di alcuna rituale censura.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1.- Il ricorso, tenuto presente le già esposte modalità di formulazione dello stesso, in epigrafe sintetizzate, è manifestamente inammissibile.
Tanto per violazione di multiple norme in materia di presentazione di ricorso per cassazione.
In assenza della sottoscrizione da parte di avvocato abilitato (Cass. n. 6346/1985) e dell’elusione dei basilari adempimenti previsti ex lege per la proposizione del ricorso per cassazione non può che dichiararsi la manifesta inammissibilità del ricorso in esame.
2.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte:
dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 18 aprile 2018.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018