Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30331 del 21/11/2019

Cassazione civile sez. III, 21/11/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 21/11/2019), n.30331

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18208/2018 proposto da:

Società Agricola Tenuta Olivi, in persona del legale rappresentante

in carica, elettivamente domiciliato in Roma alla via N. Ricciotti

n. 9 presso lo studio dell’AVVOCATO VINCENZO COLACINO che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Azienda Agricola Agricol S.r.l., in persona del legale rappresentante

in carica, elettivamente domiciliato in Roma alla via Arno n. 38

presso lo studio dell’AVVOCATO FRANCO DI MARIA che lo rappresenta e

difende unitamente all’AVVOCATO GIOVANNI MICHIELI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

P.L., elettivamente domiciliato in Roma alla via G. Vico n.

1 presso lo studio dell’AVVOCATO LORENZO PROSPERI MANGILI che lo

rappresenta e difende unitamente all’AVVOCATO SILVIA MATURO

VANGELISTI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 00312/2018 della Corte d’Appello di Venezia,

depositata il 09/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/09/2019 da Dott. Cristiano Valle.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Venezia, Sezione specializzata agraria, con sentenza n. 00312 del 09/04/2018 ha riformato la sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione specializzata agraria e, in accoglimento dell’appello della Agricol S.r.l. ha dichiarato la simulazione del contratto di affitto del 7 giugno 1999 tra P.L. e l’Azienda agricola Tenuta Olivi, società semplice, avente ad oggetto il fondo sito in (OMISSIS), di ha. 3.32,79; ha dichiarato il diritto della Agricol S.r.l. a permanere nel fondo e condannato l’Azienda agricola Tenuta Olivi al pagamento, in favore di Agricol S.r.l., della somma di Euro ventiseimilacinquecento, a titolo di risarcimento danni, oltre interessi al saggio legale a decorrere dalla domanda giudiziale, con onere delle spese di lite in solido su P.F. e Azienda Tenuta Olivi, in favore di Agricol S.r.l. e P.L..

Avverso la sentenza d’appello ricorre con cinque motivi Società semplice Tenuta Olivi in persona dell’amministratore P.F..

Resistono con separati controricorsi la Agricol S.r.l. e P.L., la prima propone altresì ricorso incidentale ed il secondo propone ricorso incidentale condizionato.

Il P.G. non ha depositato conclusioni.

Tutte le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONE DELLA DECISIONE

I motivi del ricorso principale attengono: il primo a violazione e falsa applicazione dell’art. 1414 c.c. e segg. per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente la simulazione; il secondo ad omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, consistente nella carenza dei presupposti di legge per ritenere la simulazione; il terzo pure per omesso esame di fatti decisivi circa l’insussistenza del diritto al risarcimento dei danni da mancato reddito a favore dell’Azienda Agricola; il quarto per nullità della sentenza per rigetto della domanda di risarcimento dei danni subiti e ancora da subire dalla Azienda agricola ed infine il quinto per nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda proposta in via subordinata con memoria difensiva in appello.

Il primo ed il secondo motivo sono infondati.

La Corte territoriale ha, con accertamento di fatto, non adeguatamente censurato, affermato sussistere la simulazione relativa del contratto di affitto desumendola da una serie di indici, quali la richiesta dei canoni avanzata solo dopo l’inizio delle controversie giudiziali, la dichiarazione del commercialista della società, che affermava trattarsi di “affitto figurativo” e soprattutto l’esiguità del canone, pari ad Euro cinquecentosedici annui, a fronte di un’estensione di terreno di oltre tre ettari coltivati a vigneto e con uve di pregio (Raboso, Chardonnay, Cabernet, Sauvignon e Glera), affermando, quindi, che detto canone aveva valore meramente simbolico.

Il terzo ed il quarto motivo, pure esaminabili congiuntamente, in quanto entrambi concernenti il mancato risarcimento dei danni in favore dell’Azienda agricola tenuta Olivi, sono pure infondati, avendo la Corte territoriale ritenuto, anche in questo caso con accertamento di fatto, che la domanda di risarcimento danni fosse sostanzialmente da disattendere, essendo stati riconosciuti i danni da mancato godimento del fondo in favore della Agricol S.r.l.

Ne consegue che, pur nella stringatezza della statuizione d’appello in ordine al diniego del risarcimento dei danni vi è motivazione, e il relativo sindacato di questa Corte deve sul punto arrestarsi, trattandosi di sentenza soggetta, come pure si dirà in seguito in relazione al ricorso incidentale, al regime impugnatorio ristretto, per quanto concerne il sindacato sulla motivazione, di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 come risultante a seguito delle novelle legislative del 2012.

Il quinto motivo del ricorso principale è inammissibile, per difetto di autosufficienza, in quanto non specifica a chi i miglioramenti erano richiesti, se all’Agricol S.r.l. ovvero a P.L., in quanto in ricorso viene tratteggiato un contratto di affitto agrario con P.L. ma tutto il dialogo processuale è impostato, nelle fasi di merito, nel senso di una sostanziale comproprietà del fondo.

Il contratto dissimulato era, inoltre, verosimilmente, quello di comodato, cosicchè, deve rilevarsi che al comodatario non sono comunque dovuti i rimborsi per i miglioramenti (Cass. n. 07923 del 26/06/1992. (Rv. 477920 – 01): “al comodatario non sono rimborsabili le spese straordinarie non necessarie ed urgenti, anche se comportino miglioramenti, tenendo conto della non invocabilità da parte del comodatario stesso, che non è nè possessore nè terzo, dei principi di cui agli artt. 1150 e 936 c.c., ed altresì della carenza, anche nel similare rapporto di locazione, di un diritto ad indennizzo per le migliorie.”).

Al rigetto del ricorso principale consegue l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato di P.L., concernente la mancata pronuncia, da parte della Corte territoriale, sulla proroga tacita del contratto di affitto agrario, e quindi attinente punti superati dal rigetto del ricorso principale.

Il ricorso incidentale dell’Agricol S.r.l. verte sul mancato risarcimento dei danni, avendo, in test della ricorrente incidentale, la Corte territoriale perso in esame una sola annata agraria quella del 2014-2015 e non anche quella precedente.

Il ricorso incidentale non coglie nel segno, in quanto proposto mediante paradigma normativo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non utilmente invocabile, nel caso di specie, in quanto la Corte territoriale ha comunque motivato sul punto affermando che la Agricol S.r.l. nel corso dell’annata agraria 2013-2014 era stata immessa nel possesso del fondo per almeno sei mesi. La detta censura è, altresì inammissibile, in quanto non individua, così come richiesto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 il “fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti” reiterando, come già tratteggiato, un motivo di impugnazione non più esperibile, nella specie di sindacato di fatto sulla motivazione, in contrasto con la giurisprudenza formatasi in tema (Sez. U n. 08053 del 07/04/2014 e più di recente Cass. del 12/10/2017 n. 23940), secondo la quale: “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.”).

In conclusione vanno rigettati sia il ricorso principale, con assorbimento dell’incidentale condizionato, sia l’incidentale.

L’esito complessivo della lite rende sussistenti idonee ragioni, anche in considerazione degli esiti alterni delle fasi di merito, per disporre integrale compensazione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità tra tutte le parti (Corte Cost. n. 77 del 19 aprile 2018 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo modificato dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, dall’art. 13, comma 1, recante Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile, convertito, con modificazioni, nella L. 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni).

La natura agraria della controversia esclude l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale, assorbito l’incidentale condizionato;

compensa tra le parti le spese di questo grado del giudizio; rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione sezione terza civile, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2019

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