Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30330 del 23/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 23/11/2018, (ud. 15/03/2018, dep. 23/11/2018), n.30330

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10409-2017 proposto da:

B.N. nato a (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato SALVATORE MOTTA;

– ricorrente –

contro

M.M., B.N. nato a (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 402/2017 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata

il 26/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/03/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

Fatto

RILEVATO

che:

è stata impugnata da B.N. ((OMISSIS)) la sentenza n. 402/2017 del Tribunale di Catania con ricorso fondato su un motivo.

Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

Giova, anche al fine di una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, riepilogare, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

La gravata decisone del Tribunale, pronunciandosi sull’appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Adrano n. 107/2013, rigettava la domanda del succitato B. ((OMISSIS)) svolta la fine di ottenere la condanna al pagamento della provvigione dovutagli – a suo dire – dai convenuti per lo svolgimento dell’incarico di vendere l’immobile di cui in atti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Col motivo del ricorso si censura il vizio di violazione dell’ art. 113 c.p.c., comma 1 e art. 1755 c.c., comma 1, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3.

Parte ricorrente lamenta, in sostanza, il fato che con la gravata decisione sia stata esclusa la ricorrenza di nesso causa fra la pretesa attività mediatoria e la conclusione dell’affare ovvero della suddetta vendita immobiliare.

1.1- Il motivo non può essere accolto.

Con lo stesso si tende, in effetti, ad ottenere – tramite lo strumentale ricorso a preteso vizio di violazione di legge, una revisione della valutazione svolta e congruamente motivata con logiche argomentazioni dalla sentenza oggi gravata.

La stessa, va ricordato, ha tratto da talune circostanze (la mancata consegna delle chiavi dell’immobile al preteso mediatore, l’assenza di concreta attività consistita nell’aver fatto visionare il medesimo immobili) il fondamento della propria valutazione di assenza di attività mediatoria.

Al riguardo va affermato il principio per cui “in ogni caso non può ammettersi, anche attraverso la formale e strumentale deduzione di vizio di violazione di legge, una revisione in punto di fatto del giudizio di merito già svolto”, giacchè “il controllo di logicità del giudizio di fatto non può equivalere e risolversi nella revisione del “ragionamento decisorio” (Cass. civ., Sez. L., Sent. 14 no novembre 2013, n. 25608), specie quando non ricorre – come nella fattispecie – l’ipotesi di “un ragionamento del giudice di merito dal quale emerga una totale obliterazione di elementi” (Cass. civ., S.U., Sent. 25 ottobre 2013 n. 24148).

2.- Il ricorso deve, dunque, essere rigettato.

3.- Non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, da parte della ricorrente stante l’ammissione della stessa al patrocinio spese dello Stato ai sensi del D.L. n. 113 del 2002, art. 126.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA