Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30330 del 18/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 30330 Anno 2017
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

ORDINANZA

sul ricorso 2235-2013 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio
dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2017
3190

ORSINI BARBARA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR
presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA
RITA PUGLIA, giusta delega in atti;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 18/12/2017

avverso la sentenza n. 42/2012 della CORTE D’APPELLO

di ANCONA, depositata il 13/01/2012 R.G.N. 109/2008.

RG 2235\13

Che la Corte d’appello di Ancona, con sentenza depositata il 13.1.12, dichiarò
l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato da Poste
Italiane s.p.a. con Barbara Orsini il 2.1.2000, ai sensi dell’art. 8 del c.c.n.l.
1994, (per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e
rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, ed in ragione della graduale
introduzione di nuovi processi produttivi, e sperimentazione di nuovi servizi ed
in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle
risorse umane), con conseguente accertamento della sussistenza di un
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e con condanna di Poste
al pagamento di 8 mensilità dell’ultima retribuzione ai sensi dell’art. 32 L.n.
183\10, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi.
Che per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso
affidato a quattro motivi; resiste la Orsini con controricorso. Entrambe le parti
hanno depositato memoria.

CONSIDERATO
Che con il primo motivo la società si duole della erronea valutazione
dell’eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso, valutato
l’apprezzabile lasso di tempo tra la risoluzione del rapporto e la manifestazione
di una volontà oppositoria da parte del lavoratore.
Che il motivo è infondato, avendo questa Corte più volte chiarito (cfr. da ultimo
Cass. n. 5240\15, Cass. n. 1780\14, Cass. n. 5887\11, ex aliis) che ai fini della
configurabilità della risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso costituente una eccezione in senso stretto, Cass. n. 10526\09, il cui onere della
prova grava evidentemente sull’eccepiente, Cass. n. 227910- non è di per sé
sufficiente la mera inerzia del lavoratore dopo l’impugnazione del
licenziamento, essendo piuttosto necessario che sia fornita la prova di altre
significative circostanze denotanti una chiara e certa volontà delle parti di porre
definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo.
Tali significative circostanze non possono ravvisarsi, come ritenuto da Poste,
nella mera percezione del t.f.r., trattandosi di emolumento connesso alle
esigenze alimentari del lavoratore, la cui pur volontaria accettazione non può
costituire indice di una volontà di risoluzione del rapporto (cfr. da ultimo, Cass.
ord. n. 10776\17), e neppure nel reperimento di nuova occupazione, che,
rispondendo ad esigenze di sostentamento quotidiano, non indica la volontà del
lavoratore di rinunciare ai propri diritti verso il precedente datore di lavoro (cfr.
Cass. ord. n. 10776\17, Cass.n. 21310\14, Cass. n. 8061\14, Cass. n.
663214).
Che con il secondo motivo la società si duole che, a differenza di quanto
ritenuto dalla sentenza impugnata, dagli accordi sindacali stipulati in materia
non era affatto evincibile un loro limite temporale di efficacia, e segnatamente
al 30.4.98.

3

RILEVATO CONCILIATA

Che il motivo è infondato in quanto in contrasto col consolidato orientamento di
questa Corte sul punto (ex plurimis, Cass. 9 giugno 2006 n.13458, Cass.20
gennaio 2006 n.1074, Cass.3 febbraio 2006 n.2345, Cass. 2 marzo 2006
n.4603), secondo cui dall’esame dei vari accordi in materia si evince che le
parti sociali autorizzarono la stipula di contratti a tempo determinato per le
causali di cui all’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, sino al 30 aprile 1998.
Che con il terzo motivo la società si duole della determinazione dell’indennità
riconosciuta dalla sentenza impugnata ex art. 32 L. n. 183\10; che il motivo è
infondato, avendo questa Corte ritenuto che la determinazione tra il minimo il
massimo della misura dell’indennità de qua spetta al giudice di merito ed è
censurabile in sede di legittimità solo per motivazione assente, illogica o
contraddittoria (Cass. ord. n.27465\14, Cass. n. 7458\14, Cass. n. 1320\14),
nella specie invece sussistente.
Che il ricorso deve dunque rigettarsi, con conseguente condanna al pagamento
delle spese di lite, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la società Poste Italiane al pagamento
delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano per l’intero in
(.200,00 per esborsi, (.4.000,00 per compensi professionali, oltre spese
generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.
Così deciso in Roma, nella Adunanza del 12 luglio 2017

RG 2235\13

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