Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3033 del 17/02/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3033 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per legge

Ricorrente
Contro

Apruzzese Nicola

Intimato

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte
n.54/14/36 depositata il 16/1/2014;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 21/1/2016 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Apruzzese Nicola contro l’Agenzia delle Entrate ha ad oggetto l’impugnativa del diniego di rimborso delle ritenute irpef effettuate dal datore di lavoro
in sede di defmizione anticipate del rapporto di lavoro a titolo di incentivo all’esodo.
Con la decisione in epigrafe, la CTR ha respinto

l’appello proposto dall’Ufficio

contro la sentenza della CTP di Novara n. 5/1/12 che aveva accolto il ricorso del contri-

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.

519.)
A6

19538/14

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 17/02/2016

buente. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto il contribuente. A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’udienza del
21/1/2016 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio, con rituale comunicazione
alle parti costituite.
Motivi della decisione
in

relazione all’art. 360 , I comma n. 3 c.p.c. laddove la CTR ha ritenuto tempestiva l’istanza
di rimborso.
La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte
(Sez. U, Sentenza n. 13676 del 16/06/2014) , secondo cui il termine di decadenza per il
rimborso delle imposte sui redditi, previsto dall’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
e decorrente dalla “data del versamento” o da quella in cui “la ritenuta è stata operata”, opera anche nel caso in cui l’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente
dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione europea da una sentenza della Corte di giustizia, atteso che l’efficacia retroattiva di detta pronuncia – come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale – incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile
allorché sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a
presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche. Né, per giustificare la decorrenza del termine decadenziale del diritto al rimborso dalla data della pronuncia
della Corte di giustizia, piuttosto che da quella in cui venne effettuato il versamento o venne
operata la ritenuta sono invocabili i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in
tema di “overruling”, dovendosi ritenere prevalente una esigenza di certezza delle situazioni
giuridiche, tanto più cogente nella materia delle entrate tributarie, che resterebbe vulnerata
attesa la sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei relativi rapporti. Nessun rilievo
va conferito alla circostanza che la ritenuta sia stata effettuata sulla ritenuta d’acconto, non
venendo in considerazione le ipotesi eccettuative nelle quali la giurisprudenza ha ritenuto
che si debba fare riferimento alla data del versamento del saldo (v. Cass. 4166/2014)
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c.,
decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso il diniego di
rimborso.

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T— RG. n.

19538/14

Ordinanza pag. 2

Assume la ricorrente la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del dpr 602/73

La natura della controversia e i contrasti giurisprudenziali giustificano la compensazione
delle spese del merito e la declaratoria di irripetibilità di quelle del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il
ricorso proposto dal contribuente avverso il diniego di rimborso„ compensando tra le

Così deciso in Roma, 21/1/2016

Il Presilente/ t.

parti le spese del merito e dichiarando irripetibili quelle del giudizio di cessazione.

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