Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3033 del 11/02/2014
Civile Sent. Sez. L Num. 3033 Anno 2014
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: MAISANO GIULIO
SENTENZA
sul ricorso 20006-2009 proposto da:
SCAPATO
RAFFAELLA
C.F.
SCPRFL74M64D643L,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO
103, presso lo studio dell’avvocato ANGINO MARIO, che
la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2013
3745
I.N.P.S.- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
C.F. 80078750587;
– intimato –
avverso la sentenza n. 220/2009 della CORTE D’APPELLO
Data pubblicazione: 11/02/2014
di BARI, depositata il 22/01/2009, R.G.N. 2424/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/12/2013 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAISANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
per l’inammissibilità del ricorso.
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 22 gennaio 2009 la Corte d’appello di Bari ha confermato
la sentenza del Tribunale di Foggia del 7 giugno 2006 con la quale era stata
rigettata la domanda proposta da Scapato Raffaella, operaia agricola a
tempo determinato per il ricalcolo dell’indennità di disoccupazione
art. 4 d.lgs. n. 146 del 1997, alla stregua della retribuzione fissata dalla
contrattazione collettiva integrativa della provincia di Foggia, anziché in
base al salario medio convenzionale rilevato nell’anno 1995 e non più
incrementato negli anni successivi. La COile territoriale ha motivato tale
pronuncia di rigetto considerando estinta l’azione per intervenuta
decadenza il cui termine, in materia previdenziale, è dettato a protezione di
un interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni
concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici.
La Scapato propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato
ad un unico motivo.
L’INPS t è rimasto intimato.
Non risultando ritualmente notificato all’INPS il ricorso per cassazione, è
stato concesso alla ricorrente nuovo termine per la notifica del medesimo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile non avendo la ricorrente provveduto
alla sua rituale notifica non provvedendo alla sua rinnovazione in
ottemperanza all’ordinanza di questa Corte pronunciata in data 20
novembre 2012 e con la quale era stato dato termine di sessanta giorni per
il rinnovo della notifica stessa.
Nulla si dispone sulle spese soccombendo l’unica parte costituita.
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corrisposta in relazione alle giornate di lavoro effettuate nell’anno 1998 ex
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 18 dicembre 2013.