Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3033 del 06/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/02/2017, (ud. 24/11/2016, dep.06/02/2017),  n. 3033

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28380-2015 proposto da:

C.M.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DI PIERRO, che

la rappresenta e difende unitamente agli avvocati STEFANO CAPO e

FRANCESCO TRAMONTINI, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MERCADANTE 9,

presso lo studio dell’avvocato FABIO SANTINI, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIORGIO AZZALINI, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 865/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 24/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. FRANCO Dl STEFANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- E stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., datata 1.9.16 e regolarmente notificata ai difensori delle parti (a mezzo p.e.c. il 22.10.16), relativa al ricorso avverso la sentenza della corte di appello di Venezia n. 865 del 24.4.15, del seguente letterale tenore:

“1.- C.M.T. ricorre a questa Corte, sulla base di un motivo, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stato rigettato il suo appello avverso la sentenza di improcedibilità, pronunciata il 21.3.13 dal tribunale di Treviso, della sua domanda proposta nei confronti di T.A. e proseguita nei confronti della di lei erede R.V., per essere la convenuta già deceduta al momento dell’instaurazione del rapporto processuale (28.5.12). La R. resiste con controricorso.

2.- Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360-bis cod. proc. civ. (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a) parendo dovervisi rigettare.

3.- La ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione dell’art. 153 c.p.c., comma 2, lamentando essere stato vanificato il principio della rimessione in termini dalla ritenuta insanabilità delle conseguenze del già intervenuto decesso della controparte al momento della pretesa instaurazione del rapporto processuale.

4.- La controricorrente, ribadita l’irrilevanza della notifica all’erede del ricorso già diretto contro persona già deceduta, argomenta a sostegno della gravata sentenza e comunque, in subordine, rileva che la richiesta di rimessione in termini andava avanzata immediatamente e non con memoria successiva alla costituzione in giudizio dell’erede.

5.- Per antico insegnamento (tra le più remote, Cass. 11 febbraio 1977, n. 610), del resto corrispondente a principi generali dell’ordinamento, è inesistente la sentenza che sia emanata nei confronti di un soggetto che, essendo già defunto al momento della proposizione della domanda, risulti in quello stesso momento privo della capacità di diritto e quindi inidoneo ad essere destinatario del vincolo giuridico che promana da qualsiasi giudicato; pertanto, la notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado effettuata ad una persona già deceduta è, a sua volta, giuridicamente inesistente, posto che la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita e si estingue con la morte, con conseguente insanabile nullità tanto della notifica stessa (da ultimo, in riaffermazione degli stessi principi, v. Cass. 6 giugno 2013, n. 14360) che, intuitivamente, di ogni rapporto processuale conseguente.

6.- Pertanto, la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado – o, in ogni caso, l’instaurazione del rapporto processuale, se avvenuta con ricorso – effettuata ad una persona già deceduta deve considerarsi giuridicamente inesistente e rispetto ad essa non possono trovare applicazione principi dettati per un rapporto processuale già validamente instaurato, come quelli sulla validità della notifica alla parte deceduta dopo la pubblicazione della sentenza in caso di incolpevole ignoranza del decesso (Cass. 18 settembre 2001, n. 11688; Cass. 13 marzo 2003, n. 3726).

7.- Tanto dovrebbe impedire l’applicazione del principio della rimessione in termini, invocato dall’odierna ricorrente, appunto per la radicale ed insanabile nullità del rapporto processuale, quand’anche in conseguenza di fatto da lei non prevenibile per le obiettive peculiarità della vicenda (decesso della destinataria dell’atto il giorno prima del tentativo di instaurazione del rapporto processuale): non potendo, oltretutto nei confronti di soggetti diversi da quelli in origine identificati come controparte, essere riaperti termini che non hanno mai iniziato a decorrere a causa di tale irrimediabile vizio iniziale.

8.- Dinanzi alla vista consolidata giurisprudenza e salvo ogni eventuale diverso avviso del Collegio, sembra inevitabile proporre a quest’ultimo il rigetto del ricorso”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2.- Non sono state presentate conclusioni scritte, nè le parti sono comparse in camera di consiglio per essere ascoltate, benchè la controricorrente abbia depositato memoria.

3.- A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni, avverso le quali del resto nessuna delle parti ha ritualmente mosso alcuna critica osservazione, nè fornito al Collegio validi argomenti per superare il consolidato orientamento ivi ricordato.

4.- Pertanto, ai sensi degli arti. 380-bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso va rigettato e le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della ricorrente soccombente.

5.- Deve, infine, trovare applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: ai sensi di tale disposizione, il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto – senza ulteriori valutazioni discrezionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante integralmente soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna C.M.T. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore R.V., liquidate in Euro 2.600,00, oltre Euro 200,00 per esborsi ed oltre maggiorazione per spese generali ed accessori nella misura di legge;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2017

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