Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30329 del 21/11/2019

Cassazione civile sez. III, 21/11/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 21/11/2019), n.30329

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 13243/2018 proposto da:

R.F., domiciliato in Roma, presso la Cancelleria civile

della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’AVVOCATO

MONICA GIATTI;

– ricorrente –

contro

B.F., domiciliata in Roma, presso la Cancelleria civile

della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli AVVOCATI

WALTER LASSI E GIOVANNI OMARCHI;

– controricorrente –

e contro

Be.Fl., domiciliato in Roma, presso la Cancelleria civile

della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso DELL’AVVOCATO

ALESSANDRO MONTAGNOLI;

– controricorrente –

e contro

Ri.Ma.,

– intimata –

avverso la sentenza n. 02149/2017 della CORTE d’APPELLO di VENEZIA,

depositata 11 18/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/09/2019 da Dott. Cristiano Valle.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Venezia, Sezione specializzata per le controversie agrarie, con sentenza n. 2149 del 18/10/2017, ha rigettato l’appello proposto da R.F. avverso la sentenza del Tribunale di Verona, Sezione specializzata per le controversie agrarie, che aveva rigettato la domanda proposta dallo stesso R. di accertamento di un affitto agrario, e di condanna al risarcimento dei danni, nei confronti di Ri.Ma., F. e Be.Fl..

Avverso la sentenza d’appello ricorre per cassazione con cinque motivi R.F..

Resistono, con separati controricorsi, F. e B.F.. Ri.Ma. è rimasta intimata.

Entrambe le parti controricorrenti hanno depositata memoria ai sensi dell’art. 380.bis.1 c.p.c., ma Be.Fl. l’ha inviata per posta e la stessa è, pertanto inammissibile (lo sarebbe anche in quanto pervenuta il 17/09/2019 e quindi fuori del termine di dieci giorni a ritroso antecedenti l’adunanza camerale).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

In via preliminare si rileva che vi è in atti istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

L’istanza, tuttavia, non risulta essere stata presentata al competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 124 e 126) e questa Corte non può, pertanto, in alcun modo ritenere che essa sia stata positivamente valutata.

I motivi di ricorso sono proposti ai sensi: il primo, dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 in relazione all’art. 437 c.p.c.; il secondo ed il terzo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5 in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4; il quarto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione all’art. 116 c.p.c.; il quinto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione a L. n. 203 del 1982, art. 22.

Con il primo mezzo R.F. lamenta la mancata ammissione, da parte della Corte territoriale, di documentazione comprovante la sua qualità di coltivatore diretto dei fondi, sebbene detta documentazione non fosse, ad opinione del ricorrente, strettamente necessaria, risultando già la detta qualifica dal materiale istruttorio acquisito in primo grado.

Il motivo è del tutto infondato: la Corte territoriale, quale giudice specializzato per le controversie agrarie, ha correttamente applicato la norma processuale invocata dal ricorrente, affermando che la documentazione di cui era chiesta l’acquisizione, e comunque l’ammissione in fase di gravame, era già formata prima del giudizio di primo grado, richiamando sul punto la costante giurisprudenza di questa Corte, dalla quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi (Cass. n. 23652 del 21/11/2016): “Nel rito del lavoro è inammissibile la produzione in appello di documenti di formazione antecedente il giudizio, genericamente indicati e sulla cui esibizione sia intervenuta una decadenza, nè in tal caso può essere esercitato il potere officioso del giudice di ammissione di nuovi mezzi di prova, che opera sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi a seguito del contraddittorio delle stesse.”.

La sentenza in scrutinio ha, inoltre, e sempre in aderenza all’orientamento di legittimità, escluso che la mancata contestazione, da parte dei B., della qualità di coltivatore diretto del R. in sede di tentativo di conciliazione, valesse quale mancata contestazione, in quanto (Cass. n. 08596 del 22/06/2001): “Il “contegno delle parti” dal quale, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., comma 2, il giudice è abilitato a trarre elementi indiziari di giudizio, è solo quello tenuto nel corso del processo, rimanendo, pertanto, ininfluente, ai predetti effetti, il comportamento tenuto innanzi al competente ispettorato agrario in sede di tentativo di conciliazione L. n. 203 del 1982, ex art. 46 previsto come onere a carico di chi intenda proporre in giudizio una domanda relativa a controversia agraria”. La Corte territoriale ha, peraltro, compiutamente valutato il materiale probatorio, rilevando che Be.Fl. in sede stragiudiziale si era limitato a non contestare che R.F. avesse effettuato attività di sfalcio su di una parte dei terreni, evidenziando, la sentenza gravata, che si trattava di circostanza di per sè equivoca, ossia neutra, potendo -essere detta attività essere effettuata anche a diverso titolo e quindi assolutamente inidonea a sostenere il titolo di affittuario accampato dal R., che, peraltro, rileva la Corte territoriale, svolgeva anche attività di “terzista” (pagg. 12 e 13 della motivazione) per i B.- Ri..

Il secondo ed il terzo motivo deducono vizi di violazione di legge, di nullità della sentenza e di omesso esame in relazione alla mancata ammissione di consulenza tecnica di ufficio, che il Tribunale quale giudice specializzato e quindi la Corte di appello, nella stessa composizione, avrebbero dovuto ammettere, sulla base della consulenza di parte depositata in prime cure.

I motivi sono inammissibili, in quanto non è indicato in quale atto processuale la consulenza d’ufficio sia stata chiesta e soprattutto quale fossero i punti dirimenti oggetto di specifica dimostrazione sui quali essa avrebbe dovuto incentrarsi (Cass. n. 07472 del 23/03/2017): “Il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è, di regola, incensurabile nel giudizio di legittimità; tuttavia, giusta la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è consentito denunciare in Cassazione, oltre all’anomalia motivazionale, solo il vizio specifico relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ed abbia carattere decisivo. Ne consegue che il ricorrente non può limitarsi a denunciare l’omesso esame di elementi istruttori, ma deve indicare l’esistenza di uno o più fatti specifici, il cui esame è stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui essi risultino, il “come” ed il “quando” tali fatti siano stati oggetto di discussione processuale tra le parti e la loro decisività”.

Il quarto mezzo, che lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione all’art. 116 c.p.c., la mancata valutazione dell’esborso da parte del R. della somma di Euro 1.400,00 in favore di Ri.Ma. è infondato: la sentenza in esame ha valutato la circostanza, rilevando che Ri.Ma. aveva dapprima accettato e quindi rimesso la somma al R. e comunque la causa dell’esborso poteva consistere nel pagamento di sementi, come affermato dalle controparti, e in ogni caso corrispondeva al più all’importo dell’affitto di una sola annata agraria, non constando prova di altri pagamenti, a fronte di un rapporto che il R. affermava essere iniziato nella seconda metà dell’anno 2009 e proseguito per gli anni 2010 e 2011.

Il quinto mezzo del ricorso afferma che la Corte d’appello sarebbe incorsa in violazione di legge, o in vizio di sussunzione, della L. n. 203 del 1982, art. 2 laddove ha affermato che il contratto di affitto presupponga la prova della qualità di coltivatore diretto in capo all’affittuario per poterlo ritenere di durata minima pari a quindici anni.

Il motivo difetta di specificità. La Corte ha affermato che in capo al R. difettava la prova della qualità di coltivatore diretto rilevando che risultava carente il requisito del godimento di un fondo di cui la controparte abbia la disponibilità e corroborando detta affermazione sulla base di analitica e logica valutazione delle risultanze di causa, rilevando che mancava la prova della stipula del contratto di affitto e che la registrazione dello stesso quale contratto verbale era avvenuta ad opera del solo R., mentre le attività sul fondo da questi compiute, e non contestate, erano spiegabili con la sua attività di terzista. Giova peraltro rilevare che (Cass. n. 19706 del 05/09/2006): “in materia di contratti agrari vale il principio generale della libertà di forme, sancito dalla L. n. 203 del 1982, art. 41 per cui, perchè possa dirsi esistente un contratto di affitto agrario è sufficiente che risulti l’accordo delle parti sulla circostanza che una di queste abbia, per fini agricoli, il godimento di un fondo di cui l’altra abbia la disponibilità. Rispetto al contratto di affitto a coltivatore diretto non può darsi per acquisito, se non con una prova in concreto, il possesso, da parte dell’affittuario, della qualifica di coltivatore diretto. I contratti di affitto a coltivatore diretto, peraltro, hanno pertanto la durata minima legale se e in quanto sussistano le condizioni soggettive previste dalla legge per l’esistenza del contratto. A tal fine il contratto di affitto a coltivatore diretto deve avere ad oggetto lo sfruttamento di un fondo agricolo da parte di un conduttore che sia coltivatore diretto e cioè coltivi il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia in proporzione almeno pari ad un terzo della forza lavoro necessaria per la coltivazione del fondo (tenuto conto agli effetti del computo delle giornate lavorative anche dell’impiego di macchine agricole e considerando equivalente il lavoro dell’uomo e della donna)”.

La stessa Corte ha peraltro evidenziato che in sede di udienza di discussione il R. aveva affermato di essere a conoscenza che la Ri., nello stesso periodo aveva stipulato altri contratti agrari, a forma scritta, concludendo, la sentenza in esame, che risultava poco verosimile che solo per il R. il contratto non fosse stato stipulato per iscritto.

Il ricorso è, pertanto, infondato.

Il ricorso è, conclusivamente, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore di ciascuna delle parti controricorrenti e tenuto conto della tardività della memoria difensiva di Be.Fl..

La natura agraria della controversia esclude l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 2.700,00 per B.F. ed in Euro 2.100,00 per Be.Fl., oltre Euro 200,00 per esborsi, rimborso forfetario al 15%, CA ed IVA come per legge su ciascuno dei detti importi; la natura agraria della controversia esclude l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione sezione Terza civile, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2019

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