Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30328 del 21/11/2019

Cassazione civile sez. III, 21/11/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 21/11/2019), n.30328

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 34711-2018 proposto da:

S.M., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato difeso dall’avvocato

CATERINA PALUMBO;

– ricorrente –

contro

C.F., SP.DA., sp.do. quali eredi del

Dott. SP.LO., domiciliati ex lege presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato

ANGELO CHIULLI;

– controricorrenti –

e contro

CONSIGLIO DEI MINISTRI, EREDI SP.LO., C.S.

sp.do. E SP.DA.;

– intimati –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il

05/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/09/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato CATERINA PALUMBO;

udito l’Avvocato ANGELO CHIULLI;

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’avv. S.M. convenne in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri, davanti al Tribunale di Potenza, a titolo di risarcimento dei danni per l’esercizio di attività giudiziaria, ai sensi della L. 13 aprile 1988, n. 117.

A sostegno della domanda espose, tra l’altro, che il Giudice di pace di Taranto Dott. Sp.Lo., nell’esercizio delle sue funzioni, aveva disatteso, con provvedimento orale, un’istanza di correzione della sentenza resa nel giudizio tra l’avv. S. e M.C. e M.R., procedendo poi ugualmente alla correzione della stessa sentenza dietro istanza ripetuta dalla controparte. Sostenne l’attore che il provvedimento di correzione l’aveva costretto ad impugnare la sentenza corretta, in tal modo arrecandogli un danno che egli determinò nella somma di Euro 102.661,38.

Si costituì in giudizio l’Avvocatura dello Stato, chiedendo che la domanda fosse dichiarata inammissibile o comunque infondata.

Nel giudizio, incardinato nel 2013 e come tale assoggettato alla fase preliminare di ammissibilità, prestò intervento il Dott. Sp., chiedendo che la domanda fosse respinta. Indi, venuto a mancare il medesimo ed interrotto il giudizio, la causa fu riassunta nei confronti dei suoi eredi C.F., do. e Sp.Da..

Il Tribunale dichiarò la domanda inammissibile.

2. La pronuncia è stata impugnata dall’avv. S. e la Corte d’appello di Potenza, con decreto del 5 ottobre 2018, ha rigettato il reclamo, condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado.

Ha osservato la Corte territoriale che era infondata la prima censura dell’appellante, avente ad oggetto la composizione del collegio giudicante di primo grado. Ed infatti, interrotto il giudizio per morte del Dott. Sp., la causa era stata riassunta davanti ad un diverso giudice istruttore e così riservata in decisione; per cui nessuna nullità poteva sussistere, posto che la situazione era diversa da quella in cui la decisione venga resa da un giudice monocratico diverso da quello davanti al quale sono state precisate le conclusioni.

Quanto alla questione dell’intervenuta eliminazione della fase di ammissibilità del giudizio di responsabilità civile dei magistrati, la Corte ha osservato che tale eliminazione non è operativa per i giudizi introdotti prima dell’abrogazione della L. n. 117 del 1988, art. 5. Nessun vizio processuale era poi ravvisabile nel fatto che la decisione del Tribunale fosse intervenuta oltre il termine di quaranta giorni stabilito dalla L. n. 117 del 1988, art. 5 posto che tale norma non prevede alcuna sanzione per l’inosservanza di detto termine.

La Corte d’appello ha poi aggiunto che era irrilevante, ai fini del giudizio di responsabilità civile, ogni questione relativa alla pendenza di un procedimento disciplinare nei confronti del Dott. Sp..

Ha concluso poi la Corte che l’avv. S. non aveva in alcun modo dimostrato di aver subito un qualsivoglia danno a causa del provvedimento di correzione di errore materiale oggetto del giudizio.

3. Contro il decreto della Corte d’appello di Potenza propone ricorso l’avv. S.M. con atto affidato a tre motivi.

Resistono C.F., do. e Sp.Da. con un unico controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Prima di procedere all’esame del ricorso, il Collegio osserva che è infondata l’eccezione, avanzata dal ricorrente nella memoria di cui all’art. 378 c.p.c., secondo cui la memoria di costituzione degli eredi Sp. sarebbe inammissibile per tardività.

In base alla L. n. 117 del 1988, art. 5, comma 4, abrogato dalla L. 27 febbraio 2015, n. 18, ma tuttora applicabile nella presente fattispecie ratione temporis, nei confronti del decreto col quale la corte d’appello ha dichiarato inammissibile la domanda è possibile proporre ricorso per cassazione. La procedura che la legge prescrive è diversa da quella che normalmente regola il ricorso per cassazione; si stabilisce, infatti, che il ricorso, da notificare alla controparte entro trenta giorni dalla notificazione del decreto di inammissibilità, debba essere depositato “nella cancelleria della stessa corte d’appello nei successivi dieci giorni” e che l’altra parte debba costituirsi “nei dieci giorni successivi depositando memoria e fascicolo presso la cancelleria”.

Il ricorrente, dopo aver dato atto che la notifica del ricorso era avvenuta in data 5 novembre 2018, sostiene che gli eredi Sp. si sarebbero dovuti costituire entro il 25 novembre successivo; per cui, essendosi invece costituiti nella cancelleria della Corte d’appello di Potenza in data 26 novembre 2018, la “memoria di resistenza” sarebbe da ritenere inammissibile per tardività. Dimentica il ricorrente, però, che il 26 novembre 2018 era un lunedì, per cui il termine di costituzione veniva a cadere di domenica, con conseguente proroga al giorno seguente non festivo (art. 155 c.p.c.).

L’eccezione, pertanto, è destituita di fondamento.

2. Occorre poi aggiungere, sempre in via preliminare, che la memoria suindicata depositata dal ricorrente, com’è stato puntualmente rilevato dal Procuratore generale nella pubblica udienza, contiene una serie di censure nuove. Si tratta, in particolare, di quelle di cui alle lettere c) (violazione del principio di non contestazione), e) (violazione dello ius postulandi) ed f) (violazione di una serie di norme del codice penale) della memoria.

Tali questioni sono inammissibili per la loro novità e non verranno, pertanto, esaminate.

3. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nullità del decreto per violazione della normativa comunitaria, alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea in causa C-173 (Kobler contro Traghetti del Mediterraneo).

Osserva il ricorrente che alla luce di tale giurisprudenza è da ritenere ormai abrogata la fase di ammissibilità prevista dalla L. n. 117 del 1988, per cui il decreto impugnato dovrebbe essere cassato. Altra ragione di nullità risiederebbe nel fatto che il giudizio di ammissibilità doveva concludersi nel termine perentorio di quaranta giorni, nella specie disatteso dal Tribunale.

4. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), nullità del decreto impugnato per omesso esame dei reati asseritamente commessi dal Dott. Sp., con conseguente diritto al risarcimento dei danni da liquidare anche in via equitativa.

Il ricorrente osserva che il Dott. Sp. aveva disposto la correzione del provvedimento da lui emesso e che tale correzione non era impugnabile con ricorso per cassazione. Il predetto, inoltre, aveva commesso numerosi reati, avendo anche falsificato o soppresso dati informatici del sito del Ministero della giustizia, per cui doveva essere chiamato a rispondere del danno.

5. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 161 c.p.c. e nullità del decreto per irregolarità della composizione del collegio di primo grado e mancato esame della questione da parte della Corte d’appello.

La censura rileva che nel giudizio di primo grado il Collegio era composto, tra gli altri, dal Dott. V. e dal Dott. P., istruttore della causa. Ripetuta irritualmente l’udienza di precisazione delle conclusioni, la decisione è stata assunta da un collegio totalmente diverso, composto dal Dott. L.S. quale Presidente e dai giudici G.L. e R.F. quale relatore. Tale mutamento del Collegio renderebbe nulla la decisione; oltre tutto, non vi era alcuna ragione di impedimento che giustificasse il mutamento, e la firma in calce alla decisione (da parte del Dott. L.S.) renderebbe comunque nullo il provvedimento del Tribunale.

6. Osserva la Corte, procedendo ad un esame dei motivi assunti nella loro globalità, che il ricorso è inammissibile per violazione della disposizione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), a norma del quale il ricorso deve contenere “l’esposizione sommaria dei fatti di causa”. Tale disposizione ha come suo scopo quello di agevolare la comprensione della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, in immediato coordinamento con i motivi di censura, indicando il necessario e non il superfluo (così, tra le altre, la sentenza 27 ottobre 2016, n. 21750).

Nel caso in esame il ricorso non risponde a tale contenuto minimo.

E’ vero che il ricorrente, prima di procedere all’enunciazione dei motivi (che hanno inizio alla p. 6 del ricorso), premette una descrizione del fatto; ma tale descrizione non consente di comprendere quale fosse realmente l’accusa mossa nei confronti del Giudice di pace di Sp.Ta.Lo.. Dalla lettura di tale premessa, infatti, è dato comprendere che il magistrato incolpato era stato chiamato a decidere una causa di opposizione a decreto ingiuntivo per compensi professionali in favore dell’avv. S.. Dopo di che, il ricorso parla di una presunta violazione del principio del contraddittorio conseguente ad una non meglio identificata correzione, avvenuta oralmente e poi per iscritto, di un provvedimento emesso dal Giudice Sp. di cui non si comprende il contenuto. Si aggiunge, poi, che a carico del Giudice di pace era stata ipotizzata la commissione di una serie di illeciti penali per manomissione dei tabulati del Ministero della giustizia, in relazione al provvedimento di correzione del 18 maggio 2011; evento, questo, per il quale l’avv. S. aveva denunciato il Giudice di pace Sp. al Consiglio superiore della magistratura, ottenendone la sospensione dall’ufficio.

L’esposizione sommaria finisce sostanzialmente così, di modo che questa Corte non è posta in grado di comprendere quale sia la ragione di proposizione del giudizio di responsabilità civile ai sensi della L. n. 117 del 1988.

7. La presente motivazione potrebbe concludersi qui.

Rileva il Collegio, tuttavia, che i motivi proposti, ove pure il ricorso fosse ammissibile, non sarebbero comunque meritevoli di accoglimento.

Il primo motivo, infatti, oltre a non considerare l’ormai pacifica giurisprudenza di questa Corte secondo cui il c.d. filtro di ammissibilità nei giudizi di responsabilità civile dei magistrati continua ad applicarsi ai giudizi promossi prima della modifica di cui alla L. n. 18 del 2015, è anche intrinsecamente contraddittorio. Da un lato, infatti, esso ipotizza che il giudizio di ammissibilità non dovrebbe più sussistere, mentre dall’altro invoca il rispetto del termine di quaranta giorni contenuto proprio nell’art. 5, comma 4, cit., che il ricorrente considera non più vigente. Il tutto senza contare che quest’ultimo termine non è stato ritenuto perentorio in relazione alla decisione della corte d’appello (ordinanza 12 giugno 2011, n. 26264).

Il secondo motivo è inammissibile per la sua evidente incomprensibilità, come rilevato anche dal Procuratore generale nella pubblica udienza.

Il terzo motivo è inammissibile nella parte in cui ipotizza un’omissione di pronuncia, posto che la Corte d’appello ha affrontato il problema della ipotizzata violazione nella composizione del collegio giudicante di primo grado. E comunque il ricorso non considera che, come rileva la Corte di merito, il processo era stato interrotto e riassunto davanti ad altro giudice istruttore, per cui il richiamo alla sentenza 2 dicembre 2013, n. 26938, delle Sezioni Unite di questa Corte è chiaramente fuor di luogo, trattandosi di un caso completamente diverso.

8. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

In considerazione, poi, del tipo di controversia instaurata, della totale disattenzione manifestata nei confronti della motivazione resa dalla Corte di merito e dell’uso strumentale del ricorso per cassazione, il ricorrente va condannato all’ulteriore risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, nei confronti degli eredi Sp. (Sezioni Unite, sentenza 13 settembre 2018, n. 22405).

Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 6.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge, oltre Euro 5.000 ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2019

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