Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30327 del 22/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 22/11/2018, (ud. 15/05/2018, dep. 22/11/2018), n.30327

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16641-2017 proposto da:

TA.LO. e T.C., elettivamente domiciliati in ROMA

piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentati e difesi dall’avvocato ALDO BULGARELLI;

– ricorrente –

contro

TA.LU.SI., TE.RO., TA.GI.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3012/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 29/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/05/2018 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Verona, pronunciandosi sulla domanda avanzata da TA.LO. e Ta.Ca. nei confronti di TA.LU.SI., perchè quest’ultimo venisse condannato ad astenersi dal porre in essere atti lesivi del loro diritto di comproprietà su area cortiliva e su domanda riconvenzionale proposta da TA.LU.SI. di accertamento dell’intervenuta usucapione dell’area antistante il suo immobile e venisse dichiarato il divieto di parcheggio di vettura sull’area comune da parte degli attori, accolta la domanda degli attori, respingeva la domanda di usucapione e aveva accolto la domanda in ordine al divieto di parcheggio di autovetture da parte degli attori sul cortile comune parte attrice.

Veniva proposto appello da TA.LO. e da T.C. e la Corte di Appello di Venezia, con sentenza n. 3012 del 2016, nella contumacia di Ta.Si., in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Verona, respingeva la domanda riconvenzionale proposta da Ta.Si., confermava nel resto la sentenza impugnata, compensava le spese per il primo grado, vista la reciproca soccombenza e nulla per le spese del secondo grado, vista la condotta remissiva dei convenuti.

La cassazione della sentenza della Corte di Appello di Venezia è stata chiesta da TA.LO. e da Ta.Ca. per un solo motivo, che investe la sola statuizione sulle spese del giudizio.

TA.LU.SI., in questa fase, non ha svolto attività giudiziale. Non hanno svolto attività giudiziale, in questa fase, neppure, Te.Ro. e TA.GI., intimati quali litisconsorti necessari.

1. = Con l’unico motivo di ricorso TA.LO. e T.C. lamentano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione alla ritenuta rilevanza al fine di compensazione delle spese della condotta remissiva dei convenuti che non si sono costituiti (in appello), con la conseguente errata conferma della compensazione delle spese in primo grado e della parimenti errata statuizione che i convenuti in appello nulla dovevano a parte appellante. Secondo i ricorrenti, la statuizione con la quale la Corte distrettuale di Venezia ha disposto la compensazione in primo grado e, sostanzialmente, la compensazione in secondo grado è errata perchè lesiva del principio di soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c. e della stessa normativa in tema di compensazione delle spese giudiziali.

Su proposta del relatore, il quale riteneva che il motivo formulato con il ricorso potesse essere accolto, con la conseguente definibilità nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il Presidente ha fissato l’adunanza della Camera di Consiglio.

Rileva il collegio che il ricorso deve essere accolto, in tal senso trovando conferma la proposta già formulata dal relatore ai sensi del citato art. 380-bis c.p.c.

2. = L’unico motivo di ricorso è fondato.

Va qui ribadito, quanto già affermato da questa Corte in altre occasioni: che in caso di riforma, anche parziale, della sentenza impugnata, il giudice d’appello è tenuto a pronunciarsi, anche d’ufficio, sul regolamento relativo alle spese di giudizio, modificando il capo che ha statuito sulle stesse: ciò, nel rispetto del principio stabilito dall’art. 91 c.p.c., alla luce del quale, la valutazione della soccombenza deve essere effettuata secondo un “criterio unitario e globale” e, pertanto, l’onere delle spese deve essere attribuito e ripartito avuto riguardo “all’esito complessivo della lite”. In altre parole, se il giudice d’appello riforma, anche parzialmente, la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, pur in assenza di una specifica richiesta formulata in tal senso, ad un nuovo regolamento delle spese, alla stregua dell’esito finale della lite; nel caso di rigetto del gravame, invece, il giudice può modificare la decisione sulle spese, soltanto, in presenza di uno specifico capo di impugnazione.

Così come va qui ribadito che, ai sensi dell’art. 92, comma 2, la compensazione tra le parti, totale o parziale delle spese del giudizio, può essere disposta, oltre, che in ipotesi di soccombenza reciproca, in quella della assoluta novità della questione o di mutamento della giurisprudenza su una questione dirimente che, a ben vedere, non è che una sottospecie della seconda. Quindi se la questione non è “assolutamente nuova” e se il mutamento della giurisprudenza non riguarda una questione “dirimente” il giudice non può compensare le spese (Cass. n. 25141 del 2006, e n. 4485 del 2001).

Ora, nel caso in esame, con il rigetto della domanda riconvenzionale proposta da Ta.Si., quest’ultimo diveniva totalmente soccombente. Pertanto, le spese del giudizio di primo grado non potevano, in mancanza di adeguata giustificazione, esser poste neppure parzialmente sulla parte vittoriosa, cioè, a carico di TA.LO. e T.C.. A sua volta, il comportamento remissivo della parte soccombente non è ragione adeguata nè sufficiente per compensare le spese del giudizio.

In definitiva, il ricorso va accolto, solo nei confronti di TA.LU.SI., posto che gli altri non hanno dato causa al giudizio relativo ad opere eseguite dal convenuto, ma sono citati solo perchè comproprietari e (Cfr Cass. 25141 del 2006) Te.Ro. nel costituirsi chiedeva l’integrale rigetto delle domande proposte dal convenuto TA.LU.SI.. La sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata per un nuovo esame alla luce dei principi qui affermati ad altra Sezione della Corte di Appello di Venezia, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2018

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