Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30327 del 21/11/2019

Cassazione civile sez. III, 21/11/2019, (ud. 20/09/2019, dep. 21/11/2019), n.30327

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14943-2018 proposto da:

G.N.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato ANGELA

BUCCICO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MAURIZIO AGOSTINELLI;

– ricorrente –

contro

M.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

SALLUSTIO 9, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO PALERMO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato AMILTORE ARCURI;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS) S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 135/2017 della CORTE D’APPELLO DI TRENTO,

SEZ.DIST. DI BOLZANO, depositata il 02/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2019 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO, che ha concluso per l’annullamento della sentenza;

accoglimento motivi 2, 4 e 5; assorbito il 6; motivi 1 e 3

infondati;

udito l’Avvocato MAURIZIO PAGANELLI per delega;

udito l’Avvocato GIANFRANCO PALERMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- G.N.G. e la (OMISSIS) s.r.l. proposero opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bolzano in favore di M.V. per l’importo di Euro 450.000,00, azionato in base all’accordo transattivo sottoscritto dalle parti in data 13 agosto 2007 al fine di definire le controversie penali e civili tra loro pendenti, deducendo, a fondamento della proposta opposizione, l’inidoneità della transazione a costituire valido titolo monitorio, in quanto contenente prestazioni corrispettive rimaste inadempiute da entrambe le parti, con conseguente illiquidità ed inesigibilità del credito vantato.

Nel contraddittorio con i convenuti, l’adito Tribunale di Bolzano rigettò l’opposizione, con conseguente condanna alle spese di lite di parte opponente.

2.- Avverso tale decisione proponeva gravame soltanto G.N.G..

La causa veniva interrotta per il fallimento della società (OMISSIS) s.r.l. e, quindi, riassunta dall’appellante.

Con sentenza resa pubblica il 2 dicembre 2017, la Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, respingeva il gravame, condannando parte appellante alla refusione delle spese di lite.

2.1.- A fondamento della decisione la Corte territoriale, per quel che rileva in questa sede, segnatamente osservava che: a) nell’atto di transazione, le parti avevano distinto le somme da corrispondere al M. in due voci distinte: “l’una per la cessione delle quote” societarie e “l’altra a titolo transattivo per l’abbandono delle controversie sia in sede penale sia in sede civile”, là dove, poi, la “qualificazione di un’ulteriore somma… demandata ai rispettivi legali” rientrava “nelle pattuizioni transattive”; b) come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, seppure il pagamento di Euro 310.000,00 – di cui Euro 10.000,00 per la cessione delle quote dell’azienda ed Euro 300.000,00 per la restituzione dei finanziamenti effettuati da parte appellata – sarebbe dovuto avvenire all’atto della cessione delle quote, era previsto, per tale incombente, il termine del 15 settembre 2007, decorso inutilmente il quale il credito era divenuto esigibile, avendo il M. adempiuto agli impegni presi per la transazione, ossia la remissione della querela e la rinunzia alla causa civile pendente; c) era irrilevante, ai fini dell’esigibilità del credito azionato in via monitoria dal M., la sopravvenuta impossibilità di adempiere all’obbligazione di cessione delle quote – per intervenuto fallimento della società (OMISSIS) s.r.l. – in quanto gravava in capo al G., nel cui interesse era stabilita la cessione delle quote societarie, l’onere (mai adempiuto) di scegliere il notaio ed invitare controparte al relativo appuntamento per detta cessione, là dove il M. aveva invece correttamente adempiuto alle obbligazioni, distinte, su di esso gravanti in forza dell’atto di transazione.

3.- Per la cassazione di tale sentenza ricorre G.N.G., sulla base di sei motivi illustrati da memoria, avverso i quali resiste con controricorso, illustrato da memoria, M.V., mentre non svolge alcuna attività difensiva l’intimata (OMISSIS) s.r.l., cui il ricorso è stato notificato “ai soli effetti di integrazione del contraddittorio”.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver erroneamente la Corte territoriale, omettendo di pronunciare sui motivi di appello ed accogliendo un’eccezione in senso stretto mai sollevata (ossia quella di cui all’art. 1460 c.c.), ritenuto esigibile il credito vantato dal M. in forza del colpevole inadempimento dell’odierno ricorrente nel convocare, entro il termine previsto nell’accordo (15 settembre 2007), il primo davanti ad un notaio per la formalizzazione della vendita, ritenendo, così, irrilevante la sopravvenuta dichiarazione di fallimento della società (OMISSIS) s.r.l.

2. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 1362,1363 e 1366 c.c., per aver il giudice di appello erroneamente interpretato le clausole contrattuali dell’atto di transazione, escludendone la sinallagmatichia.

3. – Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver erroneamente la Corte territoriale, accogliendo un’eccezione in senso stretto mai sollevata da controparte, ritenuto la sopravvenuta impossibilità di cessione delle quote della società non nell’intervenuta declaratoria di fallimento, ma nel ritardo nella fissazione della data del rogito, ascrivibile all’odierno ricorrente, posto che tale cessione sarebbe stata prevista nell’interesse di quest’ultimo.

4. – Con il quarto mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363 e 1366 c.c., per aver erroneamente la Corte di appello interpretato le clausole contrattuali contenute nell’atto di transazione inter partes, individuando, così, un interesse esclusivo dell’odierno ricorrente alla stipula del contratto di cessione delle quote della (OMISSIS) s.r.l.

5. – Con il quinto mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 1460 c.c., per aver erroneamente la Corte territoriale escluso la sinallagmaticità tra le singole clausole della transazione e condannato l’odierno ricorrente al pagamento delle somme costituenti oggetto delle obbligazioni assunte con detto contratto pur nell’accertato inadempimento della controparte.

6. – Con il sesto mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 91 c.p.c., conseguendo all’accoglimento del ricorso per cassazione la riforma della statuizione sulle spese di lite, da doversi porre a carico del M..

7.- Il primo e il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro, sono inammissibili.

Invero, la Corte territoriale (cfr. anche sintesi al p. 2.1. dei “Fatti di causa”), contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha, anzitutto, preso in considerazione il profilo, dedotto dall’appellante, sulla sinallagmaticità tra tutte le obbligazioni previste dalla transazione inter partes, reputandole, però (al pari del primo giudice), distinte, essendo, del resto, stabilite prestazioni differenti: l’importo di Euro 10.000,00 per la cessione delle quote, da una parte, gli importi di Euro 300.000,00 ed Euro 150.000,00 rispettivamente per la restituzione di finanziamenti pregressi effettuati dal M. e da imputarsi a causale concordata dai legali delle parti contrattuali, dall’altra; questi ultimi importi da corrispondersi in ragione della remissione della querela e dell’abbandono della causa civile da parte dello stesso M. e, quindi, “a titolo transattivo”.

Ciò posto, il giudice di appello ha, quindi, ritenuto il credito oggetto della transazione azionato dall’ingiungente (Euro 450.000,00) esigibile non già “sulla base di una considerazione del tutto nuova e diversa, mai svolta e/o sviluppata dalle parti” (come dedotto da parte ricorrente), bensì ribadendo quanto già ritenuto dal Tribunale, ossia che l’esigibilità di detto credito era conseguenza dell’inutile decorso del termine (15 settembre 2007) contrattualmente fissato per la cessione delle quote societarie, incombendo allo stesso G. la scelta del notaio per il rogito dell’atto di cessione, essendo pattuita nel suo interesse, là dove, invece, il M. aveva provveduto ad adempiere alle proprie obbligazioni di carattere transattivo.

Sicchè, le doglianze di extrapetizione (che la successiva memoria ripropone secondo la medesima prospettiva del ricorso), oltre a non cogliere l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, prescindono altresì dalla portata della sentenza di primo grado (di cui neppure forniscono idonea e intelligibile contezza, anche ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), la quale, per un verso, costituiva l’oggetto dei motivi di impugnazione in secondo grado, che ad essa avrebbero dovuto, quindi, rapportarsi in modo specifico (così da dover dare indicare specificamente – ciò che, invece, è mancato anzitutto le allegazioni di parte che avevano delimitato il thema decidendum in primo grado e, poi, le congruenti ragioni di gravame), e, per altro verso, ha trovato adesione e conferma con la sentenza di appello, anche avuto riguardo al percorso argomentativo seguito dal Tribunale, di cui il ricorrente non si duole affatto, nè deduce, in questa sede, che sia stato oggetto di specifiche e congruenti critiche veicolate con l’atto di appello.

8. – Il secondo, quarto e quinto motivo, da scrutinarsi congiuntamente in quanto connessi, non possono trovare accoglimento.

In tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati in via esclusiva al giudice di merito, ma afferisce alla sola verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica ovvero, nel regime vigente (applicabile ratione temporis nel presente giudizio di legittimità), per omesso esame di fatto, storico-naturalistico, decisivo e discusso tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in presenza di motivazione rispondente al c.d. “minimo costituzionale” (Cass., S.U., 7 aprile 2014, n. 8053), con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una valutazione diversa degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (tra le altre, Cass., 10 febbraio 2015, n. 2465).

Pertanto, le censure non possono risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poichè quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (Cass., 28 novembre 2017, n. 28319).

Orbene, la prospettazione di parte ricorrente (ribadita con la memoria ex art. 378 c.p.c.) non è tale da rendere evidenti effettivi errores in iudicando sull’applicazione dei canoni di interpretazione negoziale, tendendo, piuttosto, a capovolgere i termini dell’ermeneusi effettuata dal giudice di merito, il quale ha ritenuto – attraverso una plausibile ricostruzione della volontà dei paciscenti, fondata su una interpretazione complessiva del regolamento negoziale in base a buona fede (artt. 1362,1363 e 1366 c.c.) e tenuto conto della sua causa in concreto (da cui anche l’interesse dello stesso cessionario alla cessione delle quote della società (OMISSIS) s.r.l.) – che le prestazioni dedotte in contratto (e così il relativo adempimento, secondo la loro portata e importanza) dovessero essere considerate in via separata e non in nesso inscindibile tra loro.

9. – Il sesto motivo (che, auspicando una diversa regolamentazione delle spese processuali dell’intero giudizio all’esito favorevole della presente impugnazione, si palesa, invero, un “non motivo”) è da ritenersi assorbito dall’inammissibilità degli altri motivi.

10. – Il ricorso va, quindi, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, non occorrendo provvedere alla regolamentazione di dette spese nei confronti della parte intimata che non ha svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.200,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 20 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2019

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