Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30327 del 18/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 30327 Anno 2017
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

ORDINANZA
sul ricorso 17386-2012 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 134 presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2017

ARCA MICHELINA;

2783

intimata

avverso la sentenza n. 410/2011 della CORTE D’APPELLO
GAL;–Gt,
SEZ.DIST. DI di SASSARI, depositata il 06/07/2011
R.G.N. 471/10;

Data pubblicazione: 18/12/2017

il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

RG 17386\12

RILEVATO
Che la Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza
depositata il 6.7.2011, confermava la sentenza del locale Tribunale con cui era stato
dichiarato nullo, sostanzialmente per la sua mancata rituale produzione in giudizio, il
contratto di lavoro a termine stipulato tra la società Poste Italiane e Michelina Arca
dal 13.6.98 al 30.9.98, in tesi motivato, ex art. 8 del c.c.n.l. 1994, dalla necessità
dell’espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie del personale,

con condanna al pagamento delle retribuzioni dal momento della costituzione in mora
della società.
Che awerso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società Poste,
affidato a tre motivi, poi illustrati con memoria, mentre l’Arca è rimasta intimata.
Che il la Procura Generale presso codesta Corte ha presentato requisitoria scritta ex
art. 380 bis c.p.c.

CONSIDERATO
Che con il primo motivo la società denuncia la violazione dell’art. 1372, e di altre
norme del c.c. dolendosi del mancato riconoscimento della risoluzione del rapporto de
quo per mutuo consenso. Che il motivo è infondato posto che, secondo il pacifico
orientamento di questa Corte (cfr., e plunrnis, Cass. 31.7.15 n. 16264, Cass. 9 aprile
2015 n. 7156; Cass. 12 gennaio 2015 n.231, Cass.28 gennaio 2014 n. 1780, Cass. 11
marzo 2011 n. 5887), ai fini della configurabilità della risoluzione del rapporto di
lavoro per mutuo consenso (costituente una eccezione in senso stretto, Cass. 7
maggio 2009 n. 10526, il cui onere della prova grava evidentemente sull’eccepiente,
Cass. 1°febbraio 2010 n. 2279), non è di per sé sufficiente la mera inerzia del
lavoratore dopo la cessazione del rapporto, o il semplice ritardo nell’esercizio dei suoi
diritti, essendo piuttosto necessario che sia fornita la prova di altre significative
circostanze denotanti una chiara e certa volontà delle parti di porre definitivamente
fine ad ogni rapporto lavorativo. Nessuna delle circostanze indicate dalla citata
giurisprudenza risulta fornita, con sufficiente grado di specificità, dalla ricorrente.
Che con secondo motivo la società denuncia la violazione degli artt. 437 e 421 c.p.c.,
lamentando che la corte di merito fece derivare dalla mancata produzione, sin dal
primo atto difensivo in primo grado, del contratto a termine de quo, l’esistenza di un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, senza considerare che esso non era affatto
contestato tra le parti, e senza comunque esercitare i poteri ufficiosi di cui alle citate
norme del codice di rito; lamenta ancora, con il terzo motivo, una insufficiente

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dichiarando sussistente tra le parti un rapporto di lavoro subordinato da tale data,

RG 17386\12

motivazione su di un fatto controverso, evidenziando che la sentenza impugnata non
valutò affatto la copia del contratto infine reperita da Poste e prodotta in sede di
gravame.
Che i motivi, congiuntamente esaminabili stante la loro connessione, sono fondati;
ed infatti, se è pur vero che il contratto de quo non venne prodotto tempestivamente
in giudizio, e che la lavoratrice dedusse che il contratto doveva considerarsi
inesistente ove non fosse stato prodotto da Poste, è pur vero che la stessa agì in

venne prodotto da Poste e che la corte di merito avrebbe dovuto acquisire ed
esaminare, attraverso l’esercizio dei poteri istruttori (ex art. 437 c.p.c.), anche
considerata l’indispensabilità del documento infine prodotto e la tempestiva
allegazione del fatto ad opera delle parti (Cass. n. 2379\07, n. 22305\07).
Che la sentenza impugnata deve dunque cassarsi in relazione alle censure accolte,
con rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, per l’ulteriore esame della
controversia, oltre che per la regolamentazione delle spese, ivi comprese quelle del
presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso e rigetta il primo. Cassa la
sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese alla
Corte d’appello di Cagliari.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 21quanie 2017

giudizio al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità di tale contratto, che infine

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