Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30326 del 22/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 22/11/2018, (ud. 15/05/2018, dep. 22/11/2018), n.30326

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16493-2017 proposto da:

F.C., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO D’ITALIA

n.102, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE MOSCA, rappresentato

e difeso dall’avvocato ALBERTO BOVA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimati –

avverso l’ordinanza N.RG. 377/17 del TRIBUNALE di FERRARA, depositata

l’08/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/05/2018 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

F.C. ha proposto ricorso avverso il provvedimento del GUP del 30.1.2017 che, a seguito della autocertificazione del 24.11.2016, con la quale il ricorrente chiedeva l’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, rigettava l’istanza sul rilievo che si trattasse di soggetto gravato da precedenti per reati contro il patrimonio; che non risultava lo svolgimento di alcuna attività lecita e che, quindi, si potesse ritenere che l’imputato vivesse dei proventi dei reati contro il patrimonio.

A fondamento dell’impugnazione deduce l’erroneità del provvedimento sul rilievo che il legislatore non preveda alcuna esclusione del gratuito patrocinio per gli autori di reati contro il patrimonio, tanto più se condannati solo in primo grado, come il ricorrente;

Il Tribunale di Ferrara con ordinanza, recante il N. Rg. 377 del 2017 rigettava il ricorso. Secondo il Tribunale di Ferrara, il provvedimento impugnato andava confermato perchè il ricorrente non aveva fornito alcun elemento dal quale comprendere come egli traesse le fonti del proprio sostentamento e, sulla base del quale, verificare la consistenza dei suoi redditi. Piuttosto, era onere del ricorrente fornire gli elementi necessari per far comprendere come il ricorrente facesse fronte alle proprie esigenze di vita.

La cassazione di questa ordinanza è stata chiesta da F.C. per un motivo. Il Ministero di Giustizia e l’Agenzia delle Entrate intimati, in questa fase, non hanno svolto attività giudiziale

1. = Con l’unico motivo di ricorso, F.C. lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost., commi 2 e 3 e dell’art. 27 Cost., comma 2, del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 96, comma 2 e dell’art. 2729 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Secondo il ricorrente, tre sarebbero i profili di illegittimità del provvedimento impugnato: a) per violazione dell’art. 24 Cost., comma 2, per aver fatto riferimento, quale indice presuntivo di superamento del reddito, ai proventi, derivanti dallo stesso reato oggetto del procedimento penale, per il quale F. ha presentato istanza di ammissione al gratuito patrocinio.

b) per violazione dell’art. 27 Cost., comma 2, per i riferimenti a procedimenti non ancora giudicati con sentenza definitiva. Sarebbe fin troppo evidente come tale richiamo finisca per entrare in frontale contrasto con la presunzione di non colpevolezza sancita dalla Costituzione.

c) per violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 96, comma 2 e dell’art. 2729 c.c. per la mancata disamina in concreto dei gravi precisi e concordanti elementi sulla scorta dei quali presumere il superamento dei livelli di reddito previsti dall’art.76.

Su proposta del relatore, il quale riteneva che il motivo formulato con il ricorso potesse essere accolto, con la conseguente definibilità nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di Consiglio.

Il Collegio, in via preliminare, rileva che il ricorso è inammissibile perchè il ricorrente non ha prodotto gli avvisi di ricevimento e la notifica del ricorso ed è anche improcedibile per mancata dichiarazione di conformità della notifica a mezzo PEC.

A. = Va, qui, osservato che, come più volte ha affermato questa Corte, in materia di notificazione a mezzo posta, l’avviso di ricevimento, pur non essendo elemento costitutivo del procedimento di notificazione, costituisce il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna dell’atto al destinatario, sia la data di questa e l’identità e l’idoneità della persona a mani della quale la consegna è stata eseguita. Ne deriva che, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, mancando il deposito dell’avviso (unitamente al ricorso o successivamente, in base all’art. 372 c.p.c.) e l’intimato non si sia costituito, il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile (S.U. n. 627 del 2008; nonchè Cass. n. 9342 del 2008, n. 1694 del 2009, n. 9487 del 2010, n. 14421 del 2010, n. 9453 del 2011, n. 13923 del 2011, n. 14780 del 2014). D’altra parte; che la prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica dell’atto introduttivo, ai fini della sua ammissibilità, deve essere data tramite la produzione dell’avviso di ricevimento, la cui assenza non può essere superata con la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c., non vertendosi in un’ipotesi di mera nullità (Cass. n. 26108 del 2015), salvo che l’impugnante ottenga la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale, a norma della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 6,comma 1, un duplicato dell’avviso stesso (Cass. 19623 del 2015).

Ora, nel caso in esame, la prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica dell’atto introduttivo non è stata data tramite la produzione dell’avviso di ricevimento (non prodotto neppure in vista dell’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.), nè il ricorrente ha avanzato alcuna istanza di rimessione in termini, con le modalità di cui sopra. Sicchè, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento – ed in assenza di costituzione dell’Agenzia delle Entrate comporta che il ricorso per cassazione vada dichiarato inammissibile, trattandosi di situazione rispetto alla quale valgono le stesse conseguenze derivanti dal vizio di giuridica inesistenza della notificazione stessa (Cass. n. 20893 del 2015 e n. 12509 del 2011, n. 4595 del 2009).

B. = Va, altresì, osservato che i difensori hanno il potere di attestare la conformità, anche ai fini della notifica a mezzo posta elettronica certificata, del documento estratto dai documenti cc.dd. telematici. La L. n. 53 del 1994, art. 9, dà agli avvocati la possibilità di estrarre copie dei documenti telematici e di attestare la conformità delle copie all’originale. L’attuale sistema delle attestazioni di conformità nel processo telematico è regolato dalla L. n. 221 del 2012, dal D.L. n. 179 del 2012 e portato a compimento dal decreto del Direttore Generale della DGSIA del 28 dicembre 2015. Tale decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2016 e sul portale dei servizi telematici dell’8 gennaio 2016, ha infatti dettato le regole che disciplinano l’attestazione di conformità della copia informatica apposta su un documento informatico separato. In particolare, per quel che riguarda il caso in esame, il D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis, comma 9-bis, convertito con modificazioni nella L. n. 221 del 2012 (introdotto dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 52, comma 1, lett. a), convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114), dispone che il difensore può estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. La norma precisa che tali copie analogiche o informatiche equivalgono all’originale.

Pertanto ove, come nel giudizio di cassazione, non è possibile procedere al deposito con modalità telematiche, si prevede che l’avvocato, in tali casi, deve porre in essere una duplice operazione: 1) estrarre copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata e dei suoi allegati (provvedimento impugnato o ricorso che viene notificato e relazione di notificazione), nonchè della ricevuta di accettazione e della ricevuta di avvenuta consegna; 2) attestare la conformità delle copie analogiche ai documenti informatici da cui sono tratte. Con l’ulteriore precisazione che “l’avvocato che compila la relazione o le attestazioni di cui agli artt. 3, 3-bis e 9 o le annotazioni di cui all’art. 5, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto”.

Ora, nel caso in esame, risulta che il ricorso per cassazione sia stato notificato tramite pec, sicchè nel depositare il ricorso era necessaria l’attestazione di conformità, cioè la dichiarazione che la copia depositata era conforme all’atto notificato mediante pec. Epperò, nel caso in esame l’attestazione di conformità è stata sottoscritta digitalmente, così come risulta dalla certificazione unita al ricorso e datata 29 giugno 20917 e non prodotta, come avrebbe dovuto essere, in forma analogica, ovvero con firma grafica e autentica del difensore (in tal senso cfr. Cass. 30765 del 2017).

Sotto questo profilo il ricorso è improcedibile.

Considerato che, logicamente, la causa di inammissibilità nella specie prevale su quella di improcedibilità, il Collegio ritiene che il ricorso de quo vada dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere alla liquidazione delle spese del presente giudizio posto che gli intimati non hanno svolto attività giudiziale. Il Collegio dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del medesimo art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2018

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