Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30326 del 21/11/2019

Cassazione civile sez. III, 21/11/2019, (ud. 20/09/2019, dep. 21/11/2019), n.30326

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16599-2018 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GAGGIANO 39,

presso lo studio dell’avvocato MARIA FONTI, rappresentato e difeso

dall’avvocato ERMINIO COLAZINGARI;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ S.P.A., in persona del procuratore Dott. C.P.A.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio

dell’avvocato GIORGIO SPADAFORA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANTONIO SPADAFORA;

– controricorrente-

e contro

CO.ME.C COMMERCIO E MEDIAZIONE E CAVA S.R.L., O.D.;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 27568/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 21/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2019 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GIUSEPPE CIGNITTI per delega;

udito l’Avvocato MARIA AVERSA per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- F.A. propone ricorso, articolato su quattro motivi, per la revocazione, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, dell’ordinanza di questa Corte n. 27568 del 21 novembre 2017, con la quale ne è stato dichiarato inammissibile il ricorso, notificato nei confronti di Allianz S.p.A. e di Co.Me.C. Commercio mediazione e cava s.r.l. e O.D., contro la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 6554/2013, la quale, a sua volta, ne aveva accolto parzialmente il gravame e rigettato quello incidentale proposto dall’appellata Allianz S.p.A., ritenendo sussistere, in conseguenza dell’incidente stradale avvenuto il (OMISSIS), postumi più consistenti a suo carico rispetto a quanto accertato in primo grado, così da condannare parte appellata al pagamento di un’ulteriore somma, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non, rispetto a quanto liquidato dal Tribunale in favore di esso appellante danneggiato, nonchè alla refusione delle spese di lite.

2. – Resiste con controricorso l’Allianz S.p.A., mentre non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati Co.Me.C Commercio mediazione e cava s.r.l. e O.D..

La società controricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- In via preliminare ed assorbente (ciò esimendo il Collegio anche dal dare contezza del tenore dei motivi di ricorso) deve essere accolta l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla parte controricorrente per assenza di valida procura alla lite (vizio che, del resto, è rilevabile anche d’ufficio).

1.1. – Giova, infatti, rammentare che il ricorso per revocazione costituisce un nuovo giudizio, e non già una nuova fase di quello precedente, e deve, quindi, essere redatto nel rispetto degli artt. 365 c.p.c. e ss..

In questo senso è l’orientamento costante di questa Corte, che in più di un’occasione ha enunciato il principio secondo cui: “il ricorso per revocazione proposto ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., comma 1, (che richiama i precedenti artt. 365 e ss. cit. codice) deve essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale, con conseguente inutilizzabilità della procura speciale rilasciata per il precedente ricorso per cassazione” (Cass., 16 gennaio 2006, n. 700, Cass., 31 luglio 2015, n. 16224; cfr. anche Cass., 19 ottobre 2006, n. 22385, Cass., S.U., 5 luglio 2011, n. 14651).

2. – Tale requisito difetta nel caso di specie, in quanto la procura apposta in calce al ricorso apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ai sensi dell’art. 83 c.p.c., comma 2, con foglio ad esso spillato (oltre a non fare cenno alcuno alla sentenza revocanda e al presente giudizio, ma, in modo equivoco, alludendo ad una “azione esecutiva che ne deriverà”) reca la data del 30 ottobre 2014 e, pertanto, risulta essere di gran lunga antecedente rispetto alla sentenza impugnata per revocazione, resa pubblica il 21 novembre 2017.

Ed è principio del pari consolidato che la procura per il ricorso per cassazione – e, dunque, anche per il ricorso ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., stante l’espresso richiamo all’art. 365 c.p.c. – “è necessariamente speciale, dovendo riguardare il particolare giudizio davanti alla Suprema Corte, sicchè è valida solo se rilasciata in data successiva alla decisione impugnata, così assicurandosi la certezza giuridica della riferibilità dell’attività svolta dal difensore titolare della posizione sostanziale controversa, escludendosi, pertanto, la possibilità di una sua sanatoria e ratifica” (Cass., 4 aprile 2017, n. 8741; cfr., tra le altre, anche Cass., 11 settembre 2014, n. 19226).

3. – Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, non occorrendo provvedere alla regolamentazione di dette spese nei confronti degli intimati che non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.200,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 20 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2019

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