Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30325 del 22/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 22/11/2018, (ud. 15/05/2018, dep. 22/11/2018), n.30325

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14461-2017 proposto da:

COMUNE DI MACCHIA D’ISERNIA C.F.(OMISSIS), in persona del Sindaco e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIO MARIO EPIFANIO;

– ricorrente –

contro

L.A., elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso da se medesimo;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 192/2017 del TRIBUNALE di ISERNIA, depositata

il 17/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/05/2018 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

L.A., con ricorso del 02/08/2013, interponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Isernia, avverso il processo verbale di contravvenzione n. (OMISSIS), elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Macchia d’Isernia, per violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8.

Il Comune di Macchia di Isernia si costituiva ritualmente in giudizio, contestando la domanda, producendo documentazione a sostegno della propria tesi difensiva, formulando, altresì, richieste istruttorie e concludeva per il rigetto della opposizione con vittoria di spese e competenze del giudizio.

Il Giudice di Pace, con ordinanza resa fuori udienza disattendeva la richiesta di prova testimoniale articolata dall’Ente Comunale e, con sentenza n. 79 del 2013, accoglieva l’opposizione e annullava il verbale di contravvenzione impugnato.

Avverso questa sentenza, interponeva appello il Comune di Macchia di Isernia, ribadendo la legittimità del verbale di contestazione e, chiedendo la riforma integrale della sentenza del Giudice di Pace.

Si costituiva L.A., chiedendo il rigetto del gravame.

Il Tribunale di Isernia con sentenza n. 192 del 2017 rigettava l’appello e confermava la sentenza impugnata. Secondo il Tribunale di Isernia era illegittima l’apposizione dell’autovelox sul lato destro della carreggiata (della SS n. (OMISSIS)) nella direzione di marcia (OMISSIS)), ossia da Isernia in Direzione (OMISSIS)), anzichè sul lato sinistro, come, invece, autorizzato dall’Ente proprietario della strada.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dal Comune di Macchia di Isernia con ricorso affidato a due motivi. L.A. ha resistito con controricorso.

1. = il Comune di Macchia di Isernia lamenta:

a) Con il primo motivo di ricorso violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 2697 c.c. omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ed in relazione all’art. 245 c.p.c. Secondo il ricorrente, sia il Giudice di Pace che il Tribunale avrebbero ritenuto di non ammettere la prova testimoniale, tempestivamente, richiesta senza alcuna motivazione.

b) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 2697 c.c. omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè ed in relazione al D.L. n. 121 del 2002, art. 4, convertito in L. n. 168 del 2002 e D.M. 15 agosto 2007, art. 2, nonchè in relazione al D.Lgs. n. 231 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni. Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere illegittimo il posizionamento dell’apparecchiatura sul lato destro, anzichè sull’alto sinistro dir. di marcia (OMISSIS), non tenendo presente che il D.L. n. 121 del 2002, art. 4, convertito con L. n. 168 del 2002, conferisce al Prefetto la competenza di individuare le strade o i tratti di strada in cui possono essere installati i dispositivi di controllo della velocità, senza che sia specificato il senso di marcia. Nel caso specifico poi il Prefetto aveva autorizzato l’installazione di due manufatti prefabbricati contenenti strumenti fissi per la rilevazione della velocità degli autoveicoli in transito lungo il tratto di strada Statale n. (OMISSIS) ricadente nel Comune di Macchia di Isernia e precisamente al Km. (OMISSIS) lato sinistro direzione di marcia (OMISSIS) e Km. (OMISSIS) lato destro direzione di marcia (OMISSIS).

Su proposta del relatore, il quale riteneva che i motivi formulati con il ricorso potessero essere rigettati, con la conseguente definibilità nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di Consiglio.

Rileva il collegio che il ricorso è infondato e deve essere rigettato, in tal senso trovando conferma la proposta già formulata dal relatore ai sensi del citato art. 380-bis c.p.c..

1.1. = In via preliminare va rigettata l’eccezione formulata da parte controcorrente di nullità della procura ad litem perchè non risulterebbe che il Sindaco fosse stato autorizzato al rilascio della procura.

Va qui osservato che dall’esame della L. 8 giugno 1990, n. 142, artt. 35 e 36, poi trasfusi nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 48, comma 2 e art. 50, commi 2 e 3, si ricava il principio secondo cui competente a conferire al difensore del Comune la procura alle liti è il sindaco, non essendo più necessaria l’autorizzazione della Giunta Municipale, atteso che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell’ente (Cass. SS.UU. 10 maggio 2001, n. 186; 10 dicembre 2002, n. 17550), con la conseguenza che la decisione di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti competono in via ordinaria e salva deroga statutaria, al rappresentante legale dell’ente, senza bisogno di autorizzazione della giunta o dei dirigente competente ratione materiae (C.d.S., sez. 5, 18 marzo 2010, n. 1588; 7 settembre 2007, n. 4721, 16 febbraio 2009, n. 848; sez. 6, 1^ ottobre 2008, n. 4744; 9 giugno 2006, n. 3452; Cass. civ. sez. 1, 17 maggio 2007, n. 11516), ferma restando tuttavia la possibilità dello statuto (competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell’ente, anche in giudizio) di prevedere l’autorizzazione della giunta (ovvero di richiedere una preventiva determinazione del dirigente ovvero ancora di postulare l’uno e l’altro intervento) (Cass. SS.UU., 16 giugno 2005, n. 12868)”.

1.2. = Il primo motivo è inammissibile sia perchè il Tribunale ha motivato il rigetto della richiesta della prova testimoniale e, comunque, perchè generico, posto che il ricorrente nel denunciare la mancata ammissione della prova testimoniale tempestivamente richiesta non indica il contenuto della dedotta prova e soprattutto non indica in che modo il capitolato della prova testimoniale, se espletato, avrebbe comportato una decisione, sicuramente, diversa da quella impugnata.

1.3 = Il secondo motivo è infondato perchè, come lo stesso ricorrente riconosce, l’apposizione del prefabbricato contenente uno strumento per la rilevazione della velocità degli autoveicoli in transito, era stata autorizzata per entrambi i sensi di marcia ma veniva realizzato per un solo senso di marcia apponendo il prefabbricato di rilevazione in una carreggiata opposta al senso di marcia indicato nel provvedimento di autorizzazione.

Ora, pur riconoscendo la possibilità che un rilevatore della velocità, posto in un senso di marcia, possa rilevare la velocità degli autoveicoli provenienti dal senso di marcia opposto, tuttavia, la rilevazione della velocità degli autoveicoli provenienti nel senso di marcia opposto a quello ove esiste il rilevatore non sarebbe legittima perchè lo strumento di rilevazione non sarebbe stato (e non avrebbe potuto essere) segnalato adeguatamente dato che la segnaletica di avviso non potrebbe indicare l’esistenza di uno strumento di rilevazione della velocità in un altro senso di marcia.

Senza dire che il senso di marcia è identificativo di una strada che non può essere indicata unitariamente con la strada di senso contraria, e dunque ogni strada nella sua autonomia deve mantenere la segnaletica che la riguarda senza poter riportare indicazioni che riguardano altra strada sia pure identificata con il senso di marcia contrario.

Il Comune di Macchia di Isernia, insomma, ha ritenuto di collocare un semplice prefabbricato considerandolo, e non lo avrebbe potuto fare, operativo per entrambi i sensi di marcia, senza tenere conto che il prefabbricato installato, per il senso stesso dell’autorizzazione, era legittimato a rilevare la velocità dei soli veicoli provenienti in quel senso di marcia ma non anche, come è avvenuto nel caso in esame, per le autovetture che provenivano dalla direzione opposta.

La sentenza impugnata, pertanto, non merita la censura che le è stata rivolta, anzi correttamente afferma che “(….) l’autovelox in questione è (illegittimamente) posto sul lato destro della careggiata nella direzione di marcia (OMISSIS). Il che determina l’illegittimità derivata dall’impugnato verbale di contestazione essendovi (…) un rapporto di presupposizione – consequenzialità immediata tra l’atto autorizzato dall’A.N.A.S. illegittimamente seguito ed il verbale di accertamento de quo (….)”

Pertanto, qualora – come verificatosi nella fattispecie – il decreto prefettizio abbia previsto la legittima installazione lungo un solo senso di marcia (che nel caso in esame avrebbe dovuto essere posizionato nella direzione (OMISSIS)) ed, invece, l’accertamento sia stato effettuato mediante la rilevazione di un autovelox posizionato sul contrapposto senso di marcia, ne consegue che – difettando a monte l’adozione di uno specifico provvedimento autorizzativo – il relativo verbale di contestazione differita della violazione di cui all’art. 142 C.d.S. debba ritenersi affetto da “illegittimità derivata”, come statuito dal Tribunale di Isernia con la sentenza qui impugnata (senza che possano assumere rilevanza, al riguardo, eventuali note chiarificatrici successivamente approntate dalla competente P.A., a fronte di una precisa indicazione sulle modalità e sul punto di installazione dell’autovelox rinvenibile direttamente nel decreto autorizzativo). E del resto questo principio si ricava da quanto affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 10206/2013), in base al quale, in tema di violazioni del codice della strada, se è pur vero che il più volte richiamato D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4 (convertito, con modificazioni, nella L. 1 agosto 2002, n. 168) conferisce al prefetto la competenza ad individuare le strade o i tratti di strada in cui possono essere installati dispositivi di controllo della velocità, precisandosi che detta norma non richiede che il provvedimento prefettizio specifichi necessariamente il senso di marcia interessato dalla rilevazione, argomentando a contrario si desume che se nel decreto prefettizio è contenuto specificamente il riferimento ad un determinato senso di marcia (come accaduto nel caso sottoposto all’esame del giudice di appello), il rilevamento elettronico della velocità e la correlata attività di accertamento (con contestazione differita) degli agenti stradali potranno ritenersi legittimi se riferiti all’autovelox come posizionato in conformità al decreto autorizzativo e non, invece, con riguardo ad altro autovelox posizionato sulla stessa strada e in prossimità dello stesso punto chilometrico ma sulla carreggiata o corsia opposta, che non abbiano costituito oggetto di previsione da parte dello stesso o di altro provvedimento autorizzativo.

In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate con il dispositivo. Il Collegio dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio che liquida in Euro 600,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali pari al 15% dei compensi ed accessori nella misura di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2018

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