Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30325 del 21/11/2019

Cassazione civile sez. III, 21/11/2019, (ud. 13/09/2019, dep. 21/11/2019), n.30325

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28544-2016 proposto da:

CAMELIA SRL, in persona dell’amministratore unico e legale

rappresentante A.G., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA SABOTINO 31, presso lo studio dell’avvocato GIORGIA MINOZZI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORGIO BOTTANI;

– ricorrente –

contro

EDILTRENZANO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore

R.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI

RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato CHIARA MORASCHI,

rappresentata e difesa dall’avvocato WERNER MANZILLO;

– controricorrente –

e contro

ARTEDILE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3536/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 27/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/09/2019 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

RILEVATO

che:

la società Camelia s.r.l. ha impugnato per cassazione la sentenza del della Corte d’appello di Milano 27.9.2016 n. 3536, pronunciata all’esito di un giudizio di accertamento giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, ex art. 548 c.p.c.;

la società intimata Ediltrenzano s.r.l. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

la società ricorrente ha dichiarato di rinunciare all’impugnazione, ed il difensore della società intimata ha sottoscritto per adesione l’atto di rinuncia, dichiarando di concordare sulla richiesta di compensazione delle spese;

va di conseguenza dichiarato estinto il giudizio, ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;

le spese del giudizio di legittimità vanno compensate, così come richiesto dalle parti.

P.Q.M.

la Corte di cassazione, visto l’art. 391 c.p.c., dichiara estinto il giudizio e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2019

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