Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30322 del 22/11/2018

Cassazione civile sez. III, 22/11/2018, (ud. 06/11/2018, dep. 22/11/2018), n.30322

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 14318/2017 proposto da:

D.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. PISANELLI 2,

presso lo studio dell’avvocato LINA MUSUMARRA, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ROBERTO GIANLUIGI ANGELINI giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE BOLOGNA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ORTI DELLA FARNESINA 126, presso lo studio

dell’avvocato GIORGIO STELLA RICHTER, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati GIULIA CARESTIA BASSI, MARIA MONTUORO

giusta procura speciale in calce al controricorso;

REGIONE EMILIA ROMAGNA, in persona della Vice Presidente della Giunta

Regionale Dott. G.E., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI, 13, presso lo studio dell’avvocato

SAVERIO GIANNI, rappresentata e difesa dagli avvocati ANTONELLA

MICELE, DOMENICO FAZIO giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

AZIENDA USL BOLOGNA, DO.LE., M.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1420/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 20/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/11/2018 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

TRONCONE Fulvio, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;

udito l’Avvocato LINA MUSUMANA e ANGELINI ROBERTO GIANLUIGI;

udito l’Avvocato GIORGIO STELLA RICHTER;

udito l’Avvocato ANTONELLA MICELE.

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione del 14 settembre 1999, D.L., Do.Le. e M.G. convennero in giudizio la Regione Emilia Romagna, l’Azienda Usi Città di Bologna (oggi Azienda Usi di Bologna) ed il Comune di Bologna, per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a causa delle patologie sofferte da D.L. (epilessia e sindrome da disattamento), conseguenti alle lesioni provocate dai sanitari dell’Istituto Provinciale per l’Infanzia e Maternità di (OMISSIS), al momento della nascita, il (OMISSIS).

Si costituirono i convenuti contestando ciascuna il proprio difetto di legittimazione passiva, nonchè la prescrizione del diritto al risarcimento esercitato dagli attori. Il Comune di Bologna eccepì anche l’infondatezza della domanda attorea.

Il Tribunale di Bologna, con la sentenza del 5 dicembre 2003, statuì che la titolarità passiva del rapporto doveva individuarsi in capo alla Regione Emilia Romagna; rigettò l’eccezione di prescrizione e condannò l’ente regionale a pagare a D.L. la complessiva somma di Euro 292.390,77, oltre interessi dalla pubblicazione della decisione al saldo effettivo.

La decisione è stata parzialmente riformata dalla Corte d’Appello di Bologna, con sentenza n. 54 del 9 gennaio 2012. La Corte ha disatteso l’appello principale proposto dalla Regione Emilia Romagna quanto al difetto di legittimazione passiva e all’eccezione di prescrizione e, in accoglimento dell’appello incidentale del D. ha rideterminato il danno non patrimoniale, liquidandolo, in base alle Tabelle milanesi del 2009 e con aumento del 30% per personalizzazione, in Euro 311.449,00, oltre rivalutazione e interessi legali, cumulati anno per anno, con decorrenza dal gennaio 2009 al saldo effettivo.

Avverso tale pronunzia, proponeva ricorso in Cassazione la Regione Emilia Romagna, sulla base di tre motivi, illustrati da memoria. Resistevano con controricorso D.L. e il Comune di Bologna, il quale proponeva ricorso incidentale condizionato, fondato su un unico motivo, cui resisteva con controricorso D..

Con ordinanza interlocutoria n. 5493 del 18 marzo 2016, questa Terza Sezione Civile rimetteva al Primo Presidente della Corte, ai fini dell’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione relativa alla possibilità di ravvisare, in base al D.L. 19 settembre 1987, n. 382, art. 12, comma 2, un fenomeno di successione delle Regioni, o per esse delle USL, nei rapporti obbligatori già facenti capo ai Comuni, in relazione alle prestazioni rese dai disciolti enti ospedalieri della L. 23 dicembre 1978, n. 833, ex art. 66.

Restituiti dal Presidente aggiunto a questa Sezione, poichè non sarebbe ravvisabile un contrasto sincronico tra diversi orientamenti, questa Corte con sentenza n. 1420 del 20 gennaio 2017 accoglieva il primo motivo di ricorso principale, assorbiti gli altri, cassava senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara il difetto di legittimazione passiva della Regione Emilia Romagna. Dichiarava inammissibile anche il ricorso incidentale del Comune per difetto di interesse. Compensava le spese di causa tra tutte le parti e di tutti i gradi del giudizio. In particolare, la sentenza revocanda, esclusa la legittimazione passiva della Regione, afferma che non ricorreva interesse a decidere il ricorso incidentale del Comune, in quanto vittorioso nei gradi precedenti in mancanza di impugnazione della statuizione da parte del danneggiato.

Avverso tale sentenza propone ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4, D.L., affidandosi ad un motivo che illustra con memoria ex art. 378 c.p.c, insistendo per il rigetto del ricorso proposto dal Comune di Bologna con condanna di tale parte alla rifusione delle spese di tutti i gradi del giudizio. Propone istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza revocanda ai sensi dell’art. 401 c.p.c.. Resistono con autonomi controricorsi la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Bologna che illustra con memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, l’inesistenza di un giudicato in ordine alla soccombenza di D.L. nei confronti del Comune di Bologna. In particolare, l’attore aveva agito per il risarcimento dei danni subiti evocando in giudizio, in via alternativa o solidale, la Regione Emilia-Romagna, il Comune di Bologna e l’azienda Usl città di Bologna ed il tribunale aveva condannato al risarcimento la Regione Emilia-Romagna. Avverso tale decisione aveva proposto appello incidentale il danneggiato per ottenere un risarcimento maggiore e chiedendo nuovamente la condanna, in via alternativa o solidale, di tutti gli enti convenuti e, nel caso di accoglimento dell’appello proposto dalla Regione, la condanna del Comune e della Usl. Ciò escluderebbe la sussistenza di un giudicato interno riguardo al rigetto delle domande di D. nei confronti del Comune di Bologna. Nello stesso modo, in sede di legittimità D. aveva reiterato nel controricorso la richiesta di condanna del Comune di Bologna quale legittimato passivamente. Rispetto a tale impostazione degli atti processuali la Corte di Cassazione, non si sarebbe avveduta della proposizione da parte del danneggiato dell’appello incidentale anche nei confronti del Comune di Bologna (e quindi dell’inesistenza di un giudicato che vedeva D. parte soccombente nei confronti di tale amministrazione comunale) e neppure della domanda riproposta ai sensi dell’art. 346 c.p.c., nel controricorso per cassazione, per la condanna del Comune di Bologna a subire le statuizioni oggetto della sentenza della Corte d’appello di Bologna.

Non essendosi la Corte di cassazione avveduta di tali fatti risultanti dagli atti di causa non avrebbe potuto dichiarare inammissibile il ricorso incidentale del Comune di Bologna per carenza di interesse, “perchè sul punto si è formato il giudicato” (pagina 9 della sentenza della Corte di Cassazione).

Pertanto avrebbe dovuto esaminare il ricorso incidentale condizionato del Comune di Bologna con il quale denunciando “violazione di artr. 2934 e 2943 c.c., nonchè omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo” ribadiva l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione proposta anche nei confronti del Comune di Bologna, in quanto l’amministrazione non aveva mai ricevuto le raccomandate del 1990 che avrebbero interrotto la decorrenza del termine, nè il Comune era stato parte di un separato giudizio promosso dagli attori nel 1992.

Il ricorso incidentale, secondo l’odierno ricorrente, sarebbe inammissibile: per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3, attesa la descrizione sommaria e imprecisa della vicenda processuale; perchè formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, con riferimento all’inefficacia nei confronti del Comune degli atti interruttivi, circostanza che non costituisce un fatto storico sindacabile in sede di legittimità; perchè l’amministrazione non ha impugnato il capo della sentenza relativo alla decorrenza del termine di prescrizione riferito alla diagnosi della malattia e non alla sua insorgenza.

Oltre a tali motivi, già illustrati nel precedente controricorso, il ricorso incidentale del Comune di Bologna sarebbe infondato poichè gli atti interruttivi erano stati correttamente inviati alla Asl n. (OMISSIS) di Bologna, soggetto che appariva legittimato passivamente e che avrebbe dovuto, in virtù del principio di buon andamento della amministrazione, comunicare ai danneggiati che l’effettivo destinatario avrebbe dovuto essere il Comune di Bologna.

Sulla base di quanto precede, in considerazione della legittimazione passiva del Comune, la Corte di Cassazione dovrebbe provvedere anche sulla condanna al pagamento delle spese di lite.

Rileva la Corte che poichè il Collegio della sentenza revocanda era presieduto dal dr. Angelo Spirito, la trattazione va rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

Dispone il rinvio a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza della Corte Suprema di Cassazione, il 6 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2018

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