Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30322 del 18/12/2017


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Civile Sent. Sez. L Num. 30322 Anno 2017
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: BRONZINI GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso 24753-2016 proposto da:
PIZZO LUCIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
BELS1ANA TI,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

DELL’ERBA, rappresentata e difesa dall’avvocato
°RONZO DE DOSSO, giusta delega in atti;

rícorrente-

contro
POSTE ITALIANE 3.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del 10901e rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliaLa in ROMA, V.LE MAZZINI 134, presso lo
studio dell atc LUIGI FIORILLO, rappresentata e

Data pubblicazione: 18/12/2017

difesa dall’avvocato PA089 TCS1

,

ai

in

atti;
controricorrente-

avverso la sentenza n. I388/2016 della CORTE
D’APPELLO di MILANO, depositata il 21/10/2016 R.G.N.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/06/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
BRONZINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale DOTT. ALBERTO CELESTE, che ha concluso per
l’inammissibilità o in subordino rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato °RONZO DE DONNO;
udito l’Avvocato FRANCESCO BONFRATE per delega
verbale PAOLO TOSI.

937/2016;

RG /2015

Fatti di causa
1. Con la sentenza del 21.10.2016 la Corte di appello di Milano,
in riforma della sentenza del Tribunale di Milanoin. 1665/2016,
rigettava la domanda proposta dalla sig.ra Pizzo di dichiarazione di
illegittimità del licenziamento intimatole per giusta causa (con

riteneva che le condotte contestate alla Pizzo integrassero delle mere
irregolarità operative e che non avessero in concreto arrecato alcun
serio pregiudizio alla regolarità del servizio e come tali rientranti nella
previsione di cui all’art. 54 comma 4 3 che prevede la sola sanzione
conservativa. Per la Corte di appello, invece, in relazione alle
operazioni condotte dal sig. Molteni per conto di società differenti era
emerso che si era superata la soglia prescritta per l’autorizzazione al
prelievo di contanti e pertanto si trattava di operazioni che
implicavano le segnalazioni previste dalle norme antiriciclaggio. Le
operazioni tutte condotte dal sig. Molteni a distanza di poche giorni
avrebbero dovuto consigliare la Pizzo come Direttore dell’Ufficio a
compiere le dovute segnalazioni senza limitarsi al mero dato degli
schermi societari attraverso i quali operava il Molteni. Per alcuni
prelievi di una certa consistenza la debita autorizzazione del TSC non
era stata richiesta neppure al numero sbagliato ove la Pizzo aveva
inviato altri fax ( numero che doveva conoscere ed accertare). Era
stata contestata anche la mancata segnalazione extra Gianos di
operazioni sospette ed era emerso che le segnalazioni erano state
inviate tardivamente e solo dopo i solleciti ricevuti dalla filiale di
appartenenza e non in tutti i casi. Le operazioni sospette del sig.
Molteni erano iniziate nel settembre del 2013 e la Pizzo aveva
effettuato le prime segnalazioni nel marzo del 2014, nonostante-ad
esempio-in un’occasione il Molteni avesse in sette minuti effettuato 10
prelievi consecutivi per un totale di 31.000 euro. Era stato anche
ammesso dalla lavoratrice che in certe occasioni allo stesso cliente
i

preavviso) accogliendo il reclamo presentato dalle Poste. Il Tribunale

\
RG /2015

era stato consentito di ricevere importi superiori alle richieste di
prenotazione anche giocando sulle diverse società prenotate. Per la
Corte territoriale non si poteva, quindi, parlare di mere irregolarità
ma la condotta così come accertata doveva ricondursi all’art. 54
comma quinto lettera C) del CCNL che prevede il licenziamento con

dell’ufficio di Milano che doveva garantire un regolare funzionamento
del servizio osservando le disposizioni antiriciclaggio: anche se la
maggior parte delle operazioni era stata effettuato dalla sig.ra
Pezzullo addetta allo sportello, la Pizzo era la Direttrice, come detto,
tdell’Ufficio vavrebbe dovuto, quindi, rilevare le anomalie verificatesi
anche perché preposta al controllo dei movimenti di cassa e quindi
pienamente a conoscenza dell’accaduto. La Pizzo era stata formata
sulla specifica materia antiriciclaggio e perfettamente a conoscenza
della relativa normativa. Era quindi legittima la irrogata sanzione
espulsiva per contrarietà della condotta contestata ( e provata) agli
obblighi di comportamento di cui agli artt. 2104 e 2015 cod. civ. ed
anche in relazione a quanto previsto dall’art. 54 quinto comma lettera
C) CCNL che stabilisce il licenziamento con preavviso per ”
irregolarità, trascuratezza o negligenza ovvero per inosservanza di
leggi o di regolamenti o degli obblighi di servizio dalle quali sia
derivato un pregiudizio alla sicurezza e alla regolarità del servizio con
gravi danni alla società o anche a terzi o anche con gravi danni alle
persone”. La condotta contestata aveva procurato gravi danni alla
società che, svolgendo attività di intermediario finanziario e soggetta
quindi ai controlli delle autorità preposte, aveva visto seriamente
esposta la propria credibilità indipendentemente dal fatto che non
siano state disposte sanzioni nei confronti delle Poste.
2. Per la cassazione propone ricorso la lavoratrice con due
motivi; resistono le Poste con controricorso corredato da

preavviso tenuto conto del ruolo ricoperto dalla Pizzo di responsabile

RG /2015

memoria. La Corte ha autorizzato la motivazione semplificata
della presente sentenza.
Ragioni della decisione

3. Con il primo motivo si allega la violazione degli artt. 2119;

2001. Non era stato dimostrato il danno verificatosi in
conseguenza della condotta ascritta alla lavoratrice: l ‘art. 54
comma IV lettera 3) e l ‘art. 54 comma quinto lettera c) , che si
riferivano entrambe ad ipotesi di negligenza e trascuratezza, si
differenziavano in relazione all ‘esistenza di danni che erano
richiesti dall ‘ ultima ipotesi come presupposto per l ‘ irrogazione di
una sanzione espulsiva. Inoltre la condotta della Pizzo non era
stata intenzionale e le segnalazioni previste erano state in realtà
inviate.
4.

Il motivo appare infondato: circa l ‘esistenza di un grave

danno alla società la Corte di appello ha già risposto con una
motivazione congrua e logicamente coerente che questa Corte
condivide che la condotta contestata aveva procurato gravi danni
alla società che svolgendo attività di intermediario finanziario e
soggetta quindi ai controlli delle autorità preposte aveva visto
seriamente esposta la propria credibilità indipendentemente dal
fatto che non siano state disposte sanzioni nei confronti delle
Poste. Pertanto è emerso che l ‘ Ufficio ove era preposta la Pizzo ha
I■Wq fut

sistematicamente non

le disposizioni anticiclaggio sino a

consentire in un caso, piuttosto significativo, ben 10 prelievi
consecutivi in sette minuti per 31.000 euro da parte della stessa
persona, senza che per queste operazioni la responsabile
dell ‘ Ufficio (la ricorrente come detto)

avesse presD i

provvedimenti dovuti: appare evidente ed incontestabile

il

gravissimo danno reputazionale arrecato alla società che
3

2104 e 2105 cod. civ. e degli artt. 52,53, 54 e 80 CCNL Poste

RG /2015

effettivamente è idoneo a comprometterne l’affidabilità a
prescindere da eventuali sanzioni da parte delle autorità di
controllo, visto gli interessi pubblici in gioco e la dimostrata non
operatività delle norme anticiclaggio nell’Ufficio gestito dalla Pizzo.
Per quanto riguarda la condotta ascritta la Corte di appello ha già

stata effettuato dalla sig.ra Pezzullo addetta allo sportello, la Pizzo
k.

era la direttrice, come detto, dell’ufficio avrebbe dovuto rilevare le
anomalie verificatesi anche perché preposta al controllo dei
movimenti di cassa e quindi pienamente a conoscenza
dell’accaduto. La Pizzo era stata formata sulla specifica materia
antiriciclaggio e perfettamente a conoscenza della relativa
normativa. Pertanto la condotta è molto grave e risulta
pienamente integrata l’ipotesi disciplinare prevista dalla
contrattazione collettiva.
5. Con il secondo motivo si allega l’omesso esame circa un
fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra
le parti. Non erano state provate tutte le contestazioni di
irregolarità; in molti casi l’entità dei prelievi non superava i
minimi indicati nelle istruzioni del Ministero per le segnalazioni; in
altri casi le segnalazioni erano state effettuate, per le segnalazioni
di operazioni sospette si era richiesto di accorparle a cadenza
semestrale. Si trattava di pochi episodi privi di gravità anche nel
loro complesso. La condotta ascritta e provata non era tale da
giustificare il licenziamento con preavviso.
6. Il motivo appare inammissibile nella prima parte perché
sviluppa censure di merito e dirette ad una ” rivalutazione del
fatto” non compatibili con la nuova formulazione dell’art. 360 n. 5
cod. civ. proc.: il fatto, nel suo complesso, è già stato valutato dal
giudice di merito con una motivazione che certamente eccede di
molto i limiti costituzionali essendo congrua, puntuale e correlata
4

osservato che, anche se la maggior parte delle operazioni era

RG /2015

a specifici elementi ( cfr. Cass. sez. un. n. 8052 e 8053/2014).
Circa il secondo punto le doglianze appaiono parimenti
inammissibili perché la gravità del fatto è stata ampiamente e
dettagliatamente esaminata dalla Corte di appello ed in ogni caso
infondate in quanto sul punto valgono le considerazioni già svolte

ricoperto dalla ricorrente, la ripetuta violazione delle norme
sull’antiriciclaggio non può che rivestire le caratteristiche di
gravità correttamente attribuitegli dalla Corte di appello con
motivazione congrua e ineccepibile sul piano logico ed
argomentativo.
7. Si deve quindi rigettare il proposto ricorso: le spese del
giudizio di legittimità- liquidate come al dispositivo- seguono la
soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel
testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi,
ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.
PQM

Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 4.500,00 per
compensi , euro 200,00 per esborsi, spese generali al 15% ed
accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel
testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, la Corte dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma il 14.6.2017

11

Il Presidente

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in ordine al privo motivo in quanto, tenuto conto del ruolo

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