Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30321 del 22/11/2018

Cassazione civile sez. III, 22/11/2018, (ud. 23/10/2018, dep. 22/11/2018), n.30321

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 17325/2016 proposto da:

B.O., domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZINE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE DI TIZIO giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA MONTE PASCHI SIENA SPA;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 13546/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 01/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/10/2018 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

B.O. esponeva che con ordinanza 1 luglio 2017 n. 13546 questa Corte aveva dichiarato inammissibile una domanda dallo stesso proposta, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., avverso un provvedimento con cui il tribunale aveva sospeso un processo di opposizione all’esecuzione introdotto dal Monte dei Paschi di Siena s.p.a. per contestare il suo diritto di procedere alle vie coattive per eccesso della somma intimata sulla base di un titolo giudiziale;

il tribunale aveva rilevato che a fondamento dell’opposizione esecutiva vi era la determinazione del preciso ammontare del credito del B. in forza di una sentenza di primo grado la cui efficacia esecutiva era stata sospesa in sede di appello, sicchè l’esito di quest’ultimo giudizio avrebbe dovuto ritenersi antecedente logico giuridico indispensabile per la decisione della menzionata opposizione;

questa Corte dava atto della proposizione del regolamento di competenza avverso il provvedimento di sospensione del giudizio ex art. 615 c.p.c., ma lo dichiarava inammissibile posto che tale doveva considerarsi il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., avverso le statuizioni di sospensione dell’esecuzione nell’ambito delle opposizioni esecutive, nonchè avverso l’ordinanza di confermi o revoco delle 5ospensicme in sede di reciamn, trattandosi, nel primo caso, di provvedimenti soggetti a reclamo e, nel secondo caso, di provvedimenti non definitivi;

di questa decisione chiede la revocazione B.O. formulando un motivo.

Rilevato che:

con l’unico motivo il deducente prospetta l’errore di fatto, rilevante ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4, poichè questa Corte sarebbe incorsa in una svista percettiva su due presupposti di fatto, ossia che si trattasse di un ricorso straordinario e che avesse ad oggetto un provvedimento di sospensione dell’esecuzione, mentre si trattava di regolamento di competenza avverso un provvedimento sospensivo del giudizio oppositivo;

aggiunge il deducente che il ricorso ex art. 42 c.p.c., era nel merito fondato, come rilevato anche dal pubblico ministero nelle conclusioni scritte del procedimento “a quo”, posto il giudice dell’opposizione all’esecuzione, anche nell’ipotesi in cui la provvisoria esecutività della sentenza fatta valere come titolo esecutivo sia stata sospesa ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., non è tenuto a disporre la sospensione del processo di opposizione, a norma dell’art. 295 c.p.c., in attesa della definizione della controversia cui la sentenza si riferisce, non sussistendo pregiudizialità tra gli accertamenti oggetto dei due giudizi.

Rilevato che:

il ricorso è ammissibile in quanto proposto nel termine annuale dalla pubblicazione del provvedimento, applicabile “ratione temporis”, atteso che il nuovo termine semestrale per la proposizione della domanda di revocazione, si applica ai ricorsi depositati successivamente all’entrata in vigore del D.L. 31 agosto 2016, n. 169, art. 1, quale convertito dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

deve pertanto fissarsi, per la decisione del ricorso, la pubblica udienza, a norma dell’art. 391 bis c.p.c., comma 4.

P.Q.M.

La Corte rinvia alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2018

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