Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30321 del 21/11/2019

Cassazione civile sez. III, 21/11/2019, (ud. 13/09/2019, dep. 21/11/2019), n.30321

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15825-2016 proposto da:

S.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI, 132, presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO AGNESE,

rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO ZORZI;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, già EQUITALIA NORD SPA

(OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore e per

esso l’Avv. LISETTA CUBEDDU, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FLAMINIA 135, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI GIAMMARIA,

rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE PARENTE, MAURIZIO

CIMETTI;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI PADOVA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2058/2015 del GIUDICE DI PACE di PADOVA,

depositata il 24/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/09/2019 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

RILEVATO

che:

S.N. ha impugnato per cassazione, con ricorso fondato su otto motivi ed illustrato da memoria, la sentenza del Giudice di Pace di Padova 24.12.2015 n. 2058, con cui venne rigettata l’opposizione da lui proposta avverso la cartella di pagamento (OMISSIS), dell’importo di Euro 4.081,10, avente ad oggetto il recupero di sanzioni irrogate per violazioni al codice della strada;

il Giudice di Pace, qualificata la domanda come “opposizione agli atti esecutivi” ex art. 617 c.p.c., l’ha dichiarata inammissibile per tardività.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo il ricorrente lamenta che il Giudice di pace ha erroneamente disposto il mutamento del rito;

tale motivo è inammissibile per difetto di interesse, dal momento che l’erronea scelta del rito applicabile, da parte del giudice di merito, non è di per sè causa di nullità del procedimento nè della sentenza, se da tale erronea scelta non sia derivato un pregiudizio al diritto di difesa (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 1448 del 27/01/2015, Rv. 633965 – 01);

col secondo motivo il ricorrente lamenta che il giudice di pace, qualificando la domanda attorea come “opposizione all’esecuzione”, ex art. 617 c.p.c., ha pronunciato in per ciò solo in una materia per la quale non era competente;

tale motivo è inammissibile per difetto di interesse: infatti, per affermare che il giudice di pace ha pronunciato al di fuori della propria competenza per materia, bisognerebbe presupporre che quella proposta dall’odierno ricorrente fosse effettivamente un’opposizione ex art. 617 c.p.c.; ma ciò è proprio quanto viene negato dal ricorrente, il quale sostiene che la propria opposizione andava qualificata come una normale opposizione L. n. 689 del 1981, ex artt. 22-23; il ricorrente dunque non ha giuridico interesse a sentir affermare che il Giudice di pace ha qualificato in modo erroneo una domanda sulla quale, se l’avesse qualificata correttamente, sarebbe stato senz’altro competente a decidere;

col terzo motivo il ricorrente lamenta che il giudice di pace ha omesso di pronunciarsi su tutti i motivi di opposizione;

tale motivo è manifestamente infondato, dal momento che il giudice di pace, avendo ritenuto l’opposizione tardiva, non era tenuto a sindacare i singoli motivi di opposizione;

con una seconda censura, pur essa contenuta nel terzo motivo, il ricorrente lamenta comunque l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha fatto decorrere il termine di 20 giorni, di cui all’art. 617 c.p.c., dal 26 marzo 2015, data di notificazione dell’avviso di pagamento; deduce in contrario il ricorrente che quella notificazione doveva ritenersi nulla perchè non effettuata a mani del destinatario; perchè non fu seguita dalla spedizione dell’avviso a mezzo lettera raccomandata, e comunque perchè all’agente della riscossione era inibito avvalersi, per la notifica, del servizio postale;

anche questa censura è manifestamente infondata; la notificazione della cartella esattoriale può infatti avvenire anche a mezzo di lettera raccomandata (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 16949 del 24/07/2014, Rv. 632505 – 01), e la ritenuta validità della notifica effettuata a mezzo del servizio postale assorbe l’esame delle ulteriori censure;

col quarto motivo il ricorrente lamenta l’omessa pronuncia del Giudice di pace sull’eccezione con cui aveva invocato l'”improcedibilità” della pretesa di pagamento erariale, per mancato invio dell’invito di cui al D.L. n. 132 del 2014, art. 3;

il motivo è manifestamente infondato: il suddetto adempimento deve infatti essere compiuto da chi chiede il pagamento della sanzione, non certo da chi vi si oppone;

col quinto motivo il ricorrente torna a invocare il vizio di omessa pronuncia sui alcuni dei suoi motivi di opposizione, ed in particolare il quinto (con cui lamentava l’illeggibilità della sottoscrizione e l’assenza di potere in capo al firmatario dell’atto); il sesto (con cui lamentava l’omessa indicazione dell’autorità competente a provvedere sull’impugnazione dell’atto e l’indicazione delle modalità e dei termini di essa); il settimo (con cui lamentava la mancata o tardiva allegazione degli atti prodromici); e l’ottavo (con cui lamentava la mancata indicazione delle modalità di calcolo dell’importo preteso); soggiunge che in ogni caso a causa delle suddette carenze sarebbe stato scusabile l’errore sui termini e sulle forme di proposizione;

tale motivo è inammissibile per plurime ragioni;

in primo luogo, è inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, per omessa trascrizione del contenuto degli atti su cui si fonda il ricorso;

in secondo luogo è inammissibile perchè non indica in quali termini ed in quale atto introdusse nel presente giudizio la questione della sussistenza d’un errore scusabile, la cui appartenenza al thema decidendum non risulta dalla sentenza impugnata;

col sesto motivo il ricorrente lamenta l’omessa pronuncia, da parte del Giudice di pace, del secondo motivo della propria opposizione, col quale lamentava la nullità della notifica della cartella di pagamento e l’invalidità del titolo esecutivo;

il motivo è inammissibile nella parte in cui lamenta l’omessa pronuncia, per le ragioni già indicate con riferimento al terzo motivo di ricorso; e comunque infondato, alla luce di quanto già esposto in merito alla validità della notifica eseguita dall’agente della riscossione;

col settimo motivo il ricorrente lamenta che il Giudice di pace ha omesso di pronunciarsi sul motivo di opposizione con cui aveva invocato la prescrizione della pretesa erariale;

tale motivo è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi: il Giudice di pace, infatti, non ha omesso di pronunciarsi sull’eccezione di prescrizione, ma ha semplicemente ritenuto che tali doglianze fossero state tardivamente proposte; nè il ricorrente ha validamente censurato la qualificazione della domanda, limitandosi a invocare o l’omessa pronuncia, o l’erronea scelta del rito, o “l’incompetenza” del giudice adito;

esso è, altresì, inammissibile per difetto di autosufficienza, a causa della omessa indicazione delle date esatte dell’exordium praescriptionis e degli atti interruttivi;

l’ottavo motivo lamenta l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha liquidato le spese di soccombenza in misura paritaria per entrambe le controparti, ed è manifestamente inammissibile, essendo la quantificazione delle spese un apprezzamento riservato al giudice di merito;

le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo;

il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

P.Q.M.

la Corte di cassazione:

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna S.N. alla rifusione in favore di Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di S.N. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2019

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