Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30320 del 22/11/2018

Cassazione civile sez. III, 22/11/2018, (ud. 12/10/2018, dep. 22/11/2018), n.30320

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 7554/2017 R.G. proposto da:

Z.F., rappresentato e difeso dall’Avv. Mario Bejor

Gajani;

– ricorrente –

contro

UNIPOL SAI SPA, nella qualità di IMPRESA DESIGNATA DAL FONDO DI

GARANZIA VITTIME DELLA STRADA, in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Carla

Silvestri, con domicilio eletto in Roma, via Guglielmo Mengarini 88,

presso lo studio di quest’ultima;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 55/2016 del Tribunale di Forlì, depositata il

21/01/2016 e dell’ordinanza ex art. 348 bis-ter c.p.c., della Corte

d’Appello di Bologna, n. 268/2017, depositata il 16/01/2017.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 12 ottobre

2018 dal Consigliere Dott. Marilena Gorgoni.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Z.F., asserendo di essere rimasto vittima, alle ore 0,50 circa del (OMISSIS), mentre, intento in una manovra di sorpasso, era alla guida di una Seat Ibiza, di proprietà di M.C. (trasportata), di un incidente provocato da un’auto non identificata che speronava la Seat Ibiza e ne provocava la caduta in un fossato adiacente alla carreggiata, conveniva in giudizio UNIPOL SAI ASSICURAZIONI, nella qualità di Impresa designata dal Fondo di garanzia delle vittime della strada, per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti, ammontanti ad Euro 246.120,58.

Il Tribunale di Forlì, con sentenza n. 55/2016, rigettava la richiesta attorea, ritenendo che la responsabilità esclusiva del sinistro, sulla base del verbale dell’incidente redatto dagli agenti di Pubblica Sicurezza e delle carenze probatorie di parte attrice, fosse da imputarsi proprio a Z.F. che aveva effettuato una manovra di sorpasso non consentita e vieppiù senza considerare la scivolosità della strada, le sue caratteristiche e lo stato dei luoghi.

La Corte d’Appello di Bologna, con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., n. 268/2017, pubblicata il 16/01/2017, dichiarava inammissibile il ricorso in appello di Z.F., ritenuto che l’impugnazione non avesse una ragionevole probabilità di essere accolta, perchè, anche a prescindere dal divieto di sorpasso, la dinamica dell’incidente riferita dall’appellante e, in particolare, la presenza sul teatro di un’auto non identificata e la sua responsabilità esclusiva nella causazione dell’evento, erano del tutto sfornite di prova.

Avverso l’ordinanza n. 268/2017 della Corte d’Appello di Bologna e la sentenza n. 55/2016 del Tribunale di Forlì propone ricorso per Cassazione Z.F. fondato complessivamente su sette motivi, i primi quattro dei quali investono l’ordinanza della Corte d’Appello, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso Unipol Sai assicurazioni spa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità dell’ordinanza e/o del procedimento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e art. 11 Cost., comma 7, per violazione degli artt. 100,329,342,343,345 e 346 c.p.c. e dell’art. 24 Cost..

1.1. Il ricorrente lamenta il fatto che l’appellato si sia limitato a riproporre le eccezioni formulate nel giudizio di primo grado, anzichè proporre appello incidentale condizionato, così determinando la formazione del giudicato interno, ex art. 329 c.p.c., sul fatto che l’incidente si era verificato per effetto dello scontro con una Opel nera non identificata. Unipol Sai avrebbe, a suo giudizio, dovuto proporre ricorso incidentale condizionato nei confronti della motivazione della sentenza di primo grado che così ricostruiva la dinamica dell’incidente: “giungendo nel tratto precedente alla curva destrorsa dove vige il divieto di sorpasso, Z. iniziava il sorpasso di una Opel corsa nera che viaggiava zigzagando e giungendo nei pressi della curva questo veicolo urtandolo lateralmente lo faceva sbattere verso sinistra, catapultandolo all’interno del fossato”.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la nullità dell’ordinanza e/o del procedimento di appello, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e art. 111 Cost., per violazione degli artt. 329,342 e 345 c.p.c..

2.1. La Corte d’Appello avrebbe violato il principio della domanda, pronunciandosi su una questione, quella del coinvolgimento di un’auto non identificata, non oggetto di impugnazione.

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la nullità dell’ordinanza e/o del procedimento di appello, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e art. 111 Cost., per violazione dell’art. 101, art. 348 ter c.p.c., comma 1, art. 352 c.p.c. e art. 24 Cost..

3.1. La Corte d’Appello avrebbe violato il contraddittorio, essendo stata la decisione sull’inammissibilità dell’appello pronunciata con ordinanza presa senza che le parti fossero sentite al riguardo.

4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la nullità dell’ordinanza e/o del procedimento di appello, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e art. 111 Cost., per violazione dell’art. 101 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 4, artt. 342,348 bis, 352 c.p.c. e dell’art. 24 Cost..

4.2. La Corte d’Appello avrebbe sottoposto a critica non le censure contenute nell’atto di appello, ma indirettamente, attraverso l’asserita insufficienza probatoria delle istanze formulate con l’atto di appello, la decisione di primo grado nella parte non sottoposta a gravame.

5. Con il quinto motivo il ricorrente imputa alla sentenza n. 55/2016 del Tribunale di Forlì di aver violato e/o falsamente applicato l’art. 148 C.d.S. e gli artt. 1227 e 2843 c.c..

5.1. Il Tribunale avrebbe errato nell’attribuire rilievo alla violazione del divieto di sorpasso, essendo l’incidente stato causato non dal sopravvenire di un’auto nel senso posto di marcia, ma da una collisione con un’auto che procedeva nella sua stessa direzione, sicchè difettava il nesso causale tra il proprio comportamento e l’evento.

6. Con il sesto motivo il ricorrente censura la sentenza del Tribunale di Forlì, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver violato l’art. 2054 c.c., commi 1 e 2, art. 148 C.d.S., comma 6 e art. 154 C.d.S., commi 1 e 3.

6.1. Il Tribunale non avrebbe tenuto conto della condotta del conducente del veicolo che, sbandando a sinistra, anzichè tenere rigorosamente la destra, mentre Z. era intento nella manovra di sorpasso, avrebbe violato gli artt. 148 e 154 C.d.S..

7. Con il settimo ed ultimo motivo il ricorrente imputa al giudice di prime cure di aver violato l’art. 2054 c.c., comma 2, che, ponendo una pari responsabilità dei conducenti coinvolti, avrebbe dovuto essere applicato nel caso di specie, ove era stata ritenuta non ricostruibile la dinamica dell’incidente.

8. Ritenuto necessario acquisire il fascicolo di ufficio, al fine di verificare tanto il rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 348 ter c.p.c., comma 3, quanto di quelle di cui all’art. 348 ter c.p.c., comma 1, la Corte dispone l’acquisizione del fascicolo d’ufficio e il rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvio la causa a nuovo ruolo per acquisire il fascicolo d’ufficio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 12 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2018

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