Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3032 del 11/02/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 3032 Anno 2014
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso 19578-2008 proposto da:
TURI QUARK S.a.S. DI GABRIELE DI CARLO & C, Gestione
Hotel Michelangelo, P.IVA 00992560672, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA TOSCANA 1, presso lo studio
dell’avvocato CERULLI IRELLI GIUSEPPE, che la
2013
3736

rappresenta e difende unitamente all’avvocato VALENTE
SERGIO QUIRINO, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

I.N.P.S.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

Data pubblicazione: 11/02/2014

SOCIALE,

C.F.

80078750587

in persona del

suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in
proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.p.A.
Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.
C.F. 05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA,

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli
avvocati MARITATO LELIO, CALIULO LUIGI, CORETTI
ANTONIETTA, giusta delega in atti;
– controri correnti –

avverso la sentenza n. 84/2008 della CORTE D’APPELLO
di L’AQUILA, depositata il 10/03/2008, R.G.N. 226/07;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/12/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;
udito l’Avvocato GIUSEPPE CERULLI IRELLI;
udito l’Avvocato EMANUELE DE ROSE perrITELIO MARITATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura

RG 19578-08
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza di cui si chiede la cassazione la Corte di Appello
dell’Aquila, confermando la sentenza del Tribunale di Teramo, rigetta
l’opposizione, proposta dalla società Turi Quark di Gabriele Carlo & C.,
a cartella esattoriale emessa per crediti INPS conseguenti ad omissione
contributiva.
A fondamento del decisum la Corte del merito pone il rilievo secondo il
quale i soggetti, cui si riferisce l’omissione contributiva, vanno
considerati quali lavoratori subordinati e non associati in
partecipazione come sostenuto dalla società, poiché al di là delle
pattuzioni negoziali, è emerso “sulla base delle dichiarazione dei testi
e dlla documentazione versata in atti uno stabile inserimento tra i
suddetti lavoratori e l’impresa del datore di lavoro ( gestione del Hotel
Michelangelo di Teramo)con loro organico e stabile inserimento
nell’organizzazione imprenditoriale ( senza alcun rischio e possibilità
di controllo) e contestuale assoggettamento al potere direttivogerarchico-disciplinare del medesimo datore, nonché con corresponsione di
una retribuzione mensile fissa e mancanza di un effettivo rendiconto di
gestione”.
Avverso questa sentenza la detta società ricorre in cassazione sulla base
di tre censure.
Resiste con controricorso l’INPS in proprio e quale mandatario della
SCCCI spa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la prima censura la società, deducendo violazione e falsa

1

r

applicazione degli artt. 24 e 35 Cost., 24 Dlgs n.46 del 1999 e 115 cpc,
pone i seguenti interpelli:l.”la produzione del contratto di associazione
in partecipazione e la sua conferma in sede testimoniale a cura delle
medesime parti negoziali costituisce una prova sufficiente e
astrattamente in grado di contrastare il valore del verbale ispettivo?”;

tema di opposizione a cartella esattoriale, garantisce adeguati margini
di difesa ai sensi dell’art. 24 Cost. in considerazione della modalità di
redazione del verbale ispettivo dell’Ente impositore e del criterio di
favore ai sensi dell’art. 35 Cost. espressamente applicato in sentenza?”.
Con il secondo motivo la società, allegando omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione deduce in “sintesi” che “sussiste nessuna
effettiva motivazione in grado di giustificare la estensione della
condanna ai rapporti di associazione in partecipazione intercorsi con i
Sig.ri Marinelli e Zecchini”.
Con la terza critica la società, assumendo

“error in procedendo:nullità

del procedimento per violazione dell’art. 116 cpc”, formula il seguente
quesito:”il principio di libera valutazione delle prove ex art. 116 cpc
trova eccezione o comunque un limite e/o un temperamento concettuale
nelle norme d’interpretazione del contratto ai sensi degli artt. 1362 e
ss cc, nelle norme sulla efficacia della scrittura privata dettate dagli
artt. 2702 e ss cc e nelle norme ad esse collegate?.
Le censure, che in quanto strettamente connesse dal punto di vista
logico-giuridico vanno trattate unitariamente, sono infondate.
Va, innanzitutto, premesso che i motivi vanno valutati, ex art.366 bis

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2.”il procedimento predisposto dall’art. 24 Dlgs 26/02/1996 n. 46, in

cpc – applicabile

ratione temporis

alla presente controversia – alla

stregua dei formulati quesiti di diritto e di fatto, non potendo questi
essere integrati dalle argomentazioni poste a base delle censure ( per
tutte V. da ultimo Cass. S.U. 5 luglio 2011 n. 14661 e 16 luglio 2012 n.
12104).
ratio decidendi della

sentenza impugnata si basa, per un verso sul rilievo che, ai fini della
qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato è necessario
tener conto non tanto del nomen iurs quanto, piuttosto, del suo concreto
atteggiarsi, e dall’altro sulla fondante considerazione che le prove
testimoniali, anche relativamente alla posizione dei Sig.ri Marinelli e
Zecchini, escludono la sussistenza di un rapporto di associazione in
partecipazione essendo – per i lavoratori – rimasta provata, da un lato
l’assenza di rischio e la mancanza di un effettivo rendiconto di
gestione, e dall’altro, il loro organico e stabile inserimento nella
organizzazione imprenditoriale con sottoposizione al potere “direttivo-.
ge+chico-disciplinare” del datore di lavoro.
Tanto comporta, in primo luogo, che è del tutto inconferente il
riferimento, da parte della società ricorrente, alle regole di
ermeneutica contrattuale essendo estranea alla decisione qualsiasi
interpretazione del contratto richiamato, fondandosi la stessa sulle
dichiarazioni testimoniali.
Del resto, questa Corte ha più volte ribadito che per la qualificazione
del contratto di lavoro come autonomo o subordinato – ai fini della quale
il nomen luris attribuito dalle parti al rapporto può rilevare solo in

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Tanto precisato va in primo luogo rilevato che la

concorso con altri validi elementi differenziali o in caso di non
concludenza degli altri elementi di valutazione – occorre accertare se
ricorra o no il requisito tipico della subordinazione, intesa come
prestazione dell’attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione
dell’imprenditore e perciò con l’inserimento nell’organizzazione di

continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell’impresa
e le modalità di erogazione della retribuzione non assumono rilievo
determinante, essendo compatibili, sia con il rapporto
di lavoro subordinato, sia con quelli di lavoro autonomo parasubordinato
(V. per tutte Cass. 23 gennaio 2009 n.. 1717 e nello stesso senso, con
precipuo riferimento all’autoqualificazione del rapporto, Cass. 27
febbraio 2007 n. 4500).
A tale principio la Corte del merito si è rigorosamente attenuta
rilevando – anche per quanto riguarda la posizione dei Sig.ri Marinelli e
Zecchini – che il concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro dedotto in
causa, pur formalmente instaurato quale rapporto di associazione in
partecipazione, è stato caratterizzato da una prestazione di lavoro
tipicamente subordinata resa sotto la direzione del datore di lavoro e
con pieno inserimento delle relative prestazioni lavorative
nell’organizzazione di quest’ultimo. Quanto alla valutazione delle
dichiarazioni testimoniali va ribadito che al giudice del merito
spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio
convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne
l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive

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questo, mentre gli altri caratteri dell’attività lavorativa, come la

risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare
la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente
prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi
tassativamente previsti dalla legge), mentre al giudice di legittimità
non è conferito il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda

sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logicoformale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito (Cass. 12
febbraio 2008 n. 3267 e 27 luglio 2008 n.2049).E nella stessa ottica i
giudici di legittimità hanno, altresì, precisato che nel caso in cui nel
ricorso per cassazione venga prospettato come vizio di motivazione della
sentenza un’ insufficiente spiegazione logica relativa all’apprezzamento,
operato dal giudice di merito, di un fatto principale della controversia,
il ricorrente non può limitarsi a prospettare una possibilità o anche una
probabilità di una spiegazione logica alternativa, essendo invece
necessario che tale spiegazione logica alternativa del fatto appaia come
l’unica possibile (Cfr. in tali sensi Cass. 12 febbraio 2008 n. 3267
Cass. 27 luglio 2008 n.20499).
Alla luce di tali principi cardini del nostro ordinamento processuale
risulta, conseguentemente, del tutto infondata la critica concernete la
valutazione delle dichiarazioni testimoniali. Con detta censura, infatti,
si mira sostanzialmente ad ottenere, in sede di legittimità, una diversa
valutazione, rispetto a quella operata dal giudice del merito, delle
emergenze istruttorie la cui valutazione risulta sorretta da congrua e
logica motivazione.

processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo,

Anche la giurisprudenza più recente della Cassazione ha, d’altronde,
ribadito, ai sensi dell’art. 360 bis, 1 0 comma, cpc che, ai fini della
qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, è
censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri
generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce

da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, la
valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice del
merito ad includere il rapporto controverso nell’uno o nell’altro schema
contrattuale ( Cass. 4 maggio 2011 n. 9808).
Né può essere sottaciuto, sotto altro profilo, che il verbale ispettivo,
nell’economia della motivazione posta a base della decisione impugnata,
non ha un ruolo determinante fondandosi la statuizione essenzialmente
sulle dichiarazioni rese dai testi escussi in sede giudiziaria, sicché
sono privi di rilevanza i dubbi di legittimità costituzionali sollevati,

ex art. 24 e 35 della Costituzione, con riferimento al diritto di difesa
in relazione alla possibilità per l’opponente “di sovvertire le
risultanze del verbale ispettivo attraverso i riscontri processuali”,
atteso anche che non può certamente ritenersi leso il diritto di difesa
laddove la valutazione operata dal giudice delle emergenze istruttorie
non corrispondokall’aspettative della parte.
Sulla base delle esposte considerazioni il ricorso va, in conclusione,
rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

accertamento di fatto, come tale incensurabile in detta sede, se sorretto

fl

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento
delle spese del giudizio di legittimità liquidate in E. 100,00 per
esborsi ed E.3000,00 per compensi oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 dicembre 2013

Il Presidente

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