Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3032 del 10/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 10/02/2010, (ud. 22/12/2009, dep. 10/02/2010), n.3032

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA G. VERDI, presso lo studio dell’avvocato TURCO Chiara, (c/o

l’Ufficio della Funzione Affari Legali e Societari), che la

rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.O.;

– intimato –

e sul ricorso n. 13284/2008 proposto da:

P.O., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI

27, presso lo studio dell’avvocato CEROCCHI MARCO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato MARRONE PAOLO, giusta mandato a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA G. VERDI, presso lo studio dell’avvocato CHIARA TURCO, (c/o

l’Ufficio della Funzione Affari Legali e Societari), che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 7260/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/03/2007 r.g.n. 8361/03;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

22/12/2009 dal Consigliere Dott. CURZIO Pietro;

udito l’Avvocato TURCO CHIARA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per improcedibilita’ in subordine

rigetto dei ricorsi.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza pubblicata il 9 marzo 2007 in riforma della sentenza di primo grado, che aveva respinto il ricorso di P.O., accogliendo l’eccezione di prescrizione, condanno’ l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato al ricalcolo, con l’integrazione dello straordinario percepito sino al 1992, del TFR e di tredicesima, quattordicesima e ferie in favore del P..

2. L’Istituto propone ricorso per Cassazione articolato in due motivi. L’intimato ha depositato controricorso con ricorso incidentale.

3. Con il primo motivo del ricorso principale l’Istituto denunzia “violazione e falsa applicazione degli artt. 2934 e 2943 c.c., errore in procedendo nella valutazione dei documenti di causa”.

4. Si contesta l’interpretazione fornita dalla Corte della disciplina della interruzione della prescrizione. Il P. e’ cessato dal servizio il 6 agosto 1993. La sua prima richiesta di ricalcolo del TFR e degli istituti collaterali e’ del 15 maggio 1995. L’istanza di convocazione per il tentativo di conciliazione fu portata a conoscenza dell’Istituto il 27 novembre 2000, quindi oltre un quinquennio dopo l’atto interruttivo.

5. Tutto si gioca sulla sussistenza o meno di un atto interruttivo intermedio tra le due date, che la difesa del lavoratore indica nella nota datata 7 dicembre 1999 avente ad oggetto “Coresi ed altri c./IPZS”.

6. Il giudice di primo grado ha ritenuto tale atto inidoneo ad interrompere la prescrizione, mentre la Corte lo ha considerato idoneo.

7. La scelta del giudice di secondo grado non puo’ essere condivisa.

L’art. 2943 c.c., di cui l’Istituto ricorrente assume la violazione riconosce efficacia interruttiva della prescrizione oltre che alla proposizione della domanda in giudizio, anche ad “ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore”.

8. Nel caso in esame si e’ in presenza di un atto riguarda altra controversia promossa dal altri lavoratori nei confronti dell’Istituto. In un inciso si legge: “Vogliamo confermare l’arrivo via mail dei conteggi effettuati dal Poligrafico relativi alla proposta di transazione per ricorrenti di cui alla nota stessa. Vi preghiamo di volerci fornire analoghi conteggi anche per i ricorrenti P.O.,…..onde verificare anche per tali ricorrenti la possibilita’ di una definizione transattiva”. E’ incontroverso che l’atto non e’ firmato dal P. ed e’ sottoscritto da un procuratore che all’epoca non aveva alcun mandato rilasciato dal P.. E’ incontroverso che l’atto riguarda altri lavoratori ricorrenti in giudizio, mentre il P. intraprendera’ il giudizio, assumendo la veste di ricorrente, solo nel 2001.

9. La mancanza di sottoscrizione da parte del P., la carenza di un mandato rilasciato dal P. al difensore che lo ha sottoscritto ed il contenuto dell’atto volto solo a richiedere la formulazione di conteggi anche per il P. al fine di verificare la possibilita’ di una transazione sono tutti elementi che escludono l’idoneita’ di tale lettera ad interrompere la prescrizione. L’interpretazione della norma codicistica fornita dalla Corte viola il disposto dell’art. 2943 c.c..

10. Pertanto il primo motivo del ricorso deve essere accolto. Cio’ rende superfluo l’esame del secondo motivo, concernente la pretesa erronea interpretazione della contrattazione collettiva (motivo formulato in violazione dell’art. 369 c.p.c. che impone di depositare il testo integrale dei contratti collettivi sui quali il ricorso si fonda).

11. Assorbito rimane anche il ricorso incidentale, con il quale si chiede l’estensione dell’accoglimento della domanda (che invece deve essere rigettata integralmente per prescrizione del diritto) anche ad epoca successiva alla entrata in vigore del ccnl del 1992.

12. Le oscillazioni nei due gradi del giudizio di merito giustificano la compensazione delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo e il ricorso incidentale. Cassa, e decidendo nel merito, conferma la sentenza di primo grado anche per le spese. Compensa le spese del giudizio di legittimita’.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010

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