Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3032 del 08/02/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 3032 Anno 2018
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: SESTINI DANILO

Ud. 29/11/2017

ORDINANZA

CC

sul ricorso 153-2016 proposto da:
FERRARO RAFFAELE, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA BUCCARI,3, presso lo studio dell’avvocato MARIA
TERESA ACONE, rappresentato e difeso dagli avvocati
SEBASTIANO VICINANZA, MODESTINO ACONE, PASQUALE ACONE
giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
2017
2317

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA in persona del suo
procuratore Dott. ROBERTO GARAVAGLIA, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72 presso lo
studio dell’Avvocato BERNARDO DE STASIO, rappresentata
e difesa in calce al controricorso;

1

Data pubblicazione: 08/02/2018

- controricorrente contro
MARESCA

GENNARO,

ISTITUTO

NAZIONALE

PER

L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
01165400589;

avverso la sentenza n. 3785/2015 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 28/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 29/11/2017 dal Consigliere Dott. DANILO
SESTINI;

2

– intimati –

Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.
Rilevato che:
Raffaele Ferraro convenne in giudizio Gennaro Maresca e la sua
assicuratrice Milano Assicurazioni s.p.a. per ottenere il risarcimento
dei danni che assumeva di aver subito a seguito di un sinistro
stradale provocato dal Maresca, che, in manovra di retromarcia, si

urtare il ciclomotore condotto dall’attore e provocandone la caduta;
contumace il Maresca, si costituì in giudizio la compagnia
assicuratrice contestando, fra l’altro, la stessa verificazione del
sinistro;
nel giudizio intervenne l’INAIL per ottenere il rimborso delle
somme erogate per l’infortunio;
il Tribunale affermò l’esclusiva responsabilità del Maresca e
condannò i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni; respinse,
invece, la domanda dell’INAIL;
avverso la sentenza proposero distinti appelli l’INAIL e il Ferraro,
mentre la Milano Assicurazioni propose impugnazione incidentale;
la Corte di Appello di Napoli ha accolto il gravame incidentale,
escludendo che l’attore avesse «dato adeguata prova del fatto storico
del sinistro»: ha rigettato, pertanto, la domanda del Ferraro e ha
dichiarato assorbiti gli appelli principali;
ha proposto ricorso per cassazione il Ferrar°, affidandosi a due
motivi illustrati da memoria; ha resistito, con controricorso, la
UNIPOLSAI Assicurazioni s.p.a. (già Fondiaria Sai, incorporante la
Compagnia Milano di Assicurazioni).
Considerato che:
col primo motivo -che denuncia l’«omesso esame circa un fatto
decisivo (ovvero circa più fatti decisivi) per il giudizio, oggetto di
discussione tra le parti»- il ricorrente censura specifiche affermazioni
compiute dalla Corte per escludere che fosse risultato provato il fatto
storico del sinistro;
3

era immesso sulla pubblica via alla guida di un autocarro, andando ad

più precisamente:
in relazione al luogo in cui si era verificato il sinistro, contesta
che l’attore avesse dichiarato al c.t.u. che il fatto era avvenuto in via
Trasaella anziché in via Nastro d’Argento (come indicato in citazione)
e riproduce la relazione di consulenza in cui risulta indicata via Nastro
d’Argento; allega, inoltre, una certificazione rilasciata dal Comune di

strada Nastro d’Argento a Sant’Agnello e a Colli di Fontanelle;
contesta, altresì, la sussistenza di una effettiva contraddizione
circa il senso di marcia del ciclomotore del Ferraro e quello della teste
Esposito, evidenziando che la Corte era incorsa, al riguardo in un
evidente equivoco, essendo «ben possibile che entrambi
[percorressero] la stessa via in direzione di Colli della Fontanella in
sensi di marcia opposti ma con univoca direzione»;
in relazione alla compilazione del modello di constatazione
amichevole, evidenzia che la mancata impugnazione della
sottoscrizione del Maresca comportava che il documento dovesse
valere quale prova sia nei confronti dello stesso Maresca che della
compagnia assicuratrice;
in merito alla attendibilità delle deposizioni delle due testimoni,
evidenzia che la Esposito non era moglie del Ferraro al momento del
sinistro (avvenuto nel 2002), giacché il matrimonio era stato
celebrato solo nel 2006 (come da estratto allegato); quanto, invece,
alla teste Guarracino, ha rilevato che il prudente apprezzamento del
giudice «non può concretarsi nel puro e semplice sospetto o più
ancora nel pregiudizio»;
il motivo è sotto vari profili inammissibile e, nel complesso,
comunque infondato;
va innanzitutto rilevata l’inammissibilità (ex art. 372 cod. proc.
civ.) della produzione della certificazione rilasciata dal Comune di
Sant’Agnello in data 9.11.2015 e dell’estratto del registro degli atti di
matrimonio datato 5.11.2015, trattandosi di documenti non prodotti
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Sant’Agnello da cui emerge che Trasaella è un centro collegato dalla

nei precedenti gradi del processo e non riguardanti la nullità della
sentenza o l’ammissibilità del ricorso;
quanto all’erronea affermazione che nella relazione di c.t.u. non
risultava indicata via Nastro d’Argento, il travisamento della prova
ascritto alla Corte non attiene ad un’informazione probatoria su un
fatto decisivo, dal momento che concerne uno solo fra i tanti elementi

irreversibile la struttura del percorso argomentativo del giudice di
merito» (Cass. n. 10749/2015);
quanto -poi- alla contraddizione relativa al senso di marcia
tenuto dal Ferraro e quello della Esposito, la censura non evidenzia
elementi idonei ad inficiare l’assunto della Corte, in quanto si limita
ad evidenziare una non meglio precisata possibilità che entrambi i
veicoli percorressero la stessa via con un’unica direzione, ancorché in
sensi di marcia opposti;
va, comunque, escluso che l’errore su uno o su entrambi i punti
di cui sopra valga a rendere privo di rilevanza il contrasto evidenziato
dalla Corte sulla conformazione della strada e sulla ubicazione del
varco in corrispondenza del quale sarebbe avvenuto il sinistro (la
teste Guarracino lo pone in un rettilineo mentre il Ferraro in «mezza
curva»);
le deduzioni del ricorrente in merito al modulo di constatazione
amichevole risultano incomplete in quanto non investono l’articolata
disamina della Corte sulle incongruenze delle dichiarazioni rese sul
punto dalla teste Esposito, considerate fra gli indici della
inattendibilità della teste;
né può considerarsi di qualche interesse la circostanza che la
Esposito non fosse coniugata col Ferraro all’epoca del sinistro, giacché
la Corte ha evidentemente tenuto conto del rapporto di coniugio
all’epoca in cui è stata resa la testimonianza;
del tutto generiche sono poi le contestazioni relative alla ritenuta
inattendibilità della teste Guarracino, dato che la deduzione che la
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evidenziati dalla Corte e, pertanto, non è idonea a mettere «in crisi

Corte si sarebbe affidata ad un mero sospetto o ad un pregiudizio non
si confronta col rilievo della reticenza della teste (che non aveva
dichiarato di risiedere allo steso numero civico del Ferraro) e con la
considerazione della Corte secondo cui era «alquanto improbabile che
gli unici testimoni del sinistro siano stati la moglie del Ferraro ed una
sua vicina di casa che si trovavano a passare occasionalmente alle

in definitiva, la censura di omesso di fatti decisivi risulta dunque
infondata in quanto non riferita a circostanze singolarmente decisive
e volta, nella sostanza, a sollecitare una diversa lettura degli elementi
che la Corte ha valutato per ritenere non adeguatamente provato il
fatto storico del sinistro;
il secondo motivo -che denuncia «violazione e falsa applicazione
dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. (art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.)»
censura la sentenza per avere ritenuto il sinistro «fasullo», in
violazione «del principio dell’onere della prova e del principio della
valutazione delle prove da parte del giudice del merito»; più
specificamente, il ricorrente rileva che l’incompletezza del modulo di
constatazione amichevole non poteva comportane l’irrilevanza
probatoria, bensì, a tutto concedere, «la degradazione a prova libera
delle dichiarazioni confessorie», cosicché anche tale modulo doveva
concorrere a «fornire la dimostrazione che il sinistro è esistito nel suo
elemento storico fattuale»;
il motivo è inammissibile, dato che non illustra specifiche
violazioni delle norme richiamate in rubrica, attinenti alla
distribuzione dell’onere probatorio o al criterio che il giudice avrebbe
dovuto nella valutazione delle prove (cfr. Cass., S.U. n. 16598/2016 e
Cass. n. 11892/2016), ma le postula sull’assunto della necessità di
una diversa valutazione del compendio probatorio (anche in relazione
al modulo di constatazione);
le spese di lite seguono la soccombenza;

6

7,15 del mattino» nel luogo dell’incidente;

trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013,
sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1
quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese di lite, liquidate in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle
15%,

al rimborso degli esborsi

(liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso
articolo 13.
Roma, 29.11.2017

spese forfettarie nella misura del

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