Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3032 del 06/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 06/02/2017, (ud. 24/11/2016, dep.06/02/2017),  n. 3032

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27646-2015 proposto da:

B.H. in qualità di legale rappresentante della ditta Al Volo

di A.M. & C. snc ed in qualità di erede del marito

A.M., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA della SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato MAURO CASELOTTI, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

T.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1061/2015 della CORTE D’APPELLO) di VENEZIA,

depositata il 22/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- E’ stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., datata 1.9.16 e regolarmente notificata ai difensori delle parti (a mezzo p.e.c. il 22.10.16), relativa al ricorso avverso la sentenza della corte di appello di Venezia 22.4.15, n. 1061, del seguente letterale tenore:

“1.- B.H., nella duplice qualità di legale rappresentante della Al Volo di A.M. & C snc e di erede del marito A.M., ricorre a questa Corte, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stato respinto l’appello della società contro il rigetto delle domande accessorie dispiegate, con la invece accolta opposizione all’esecuzione mobiliare fondata su assegno azionato da T.D., per le restituzioni ed i danni dipendenti dagli inadempimenti di questi ad un contratto con cui aveva a quella concesso in affitto un’azienda per un bar pizzeria in (OMISSIS). Non svolge attività difensiva l’intimato.

2.- Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360-bis cod. proc. civ. (inserito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. a) parendo dovervisi dichiarare inammissibile.

3.- Pare superflua l’illustrazione dei motivi: il primo, rubricato “mancata restituzione dei canoni percepiti da T. in esecuzione del contratto di affitto d’azienda dichiarato risolto – falsa applicazione dell’art. 1458 c.c. – art. 360 c.p.c., n. 3”; il secondo, rubricato “mancata riconduzione dell’irregolarità della condotta di espulsione dei fumi e dei vapori alla mancata voltura delle autorizzazioni commerciali da T. al ricorrente – falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. – nullità della sentenza o del procedimento – art. 360 c.p.c., n. 4; – ritenuti non applicabili a T. la mancata apertura del locale e il suo mancato utilizzo – falsa applicazione art. 1218 c.c. – art. 360 c.p.c., n. 3″.

4.- Infatti, per nessuno dei due il ricorso riproduce quando cioè con quali atti e dove essi si trovino – e soprattutto in quali termini le relative questioni siano state sottoposte ai giudici del merito, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura in sede di legittimità (per l’ipotesi di questione non esaminata dal giudice del merito: Cass. 2 aprile 2004, n. 6542; Cass. 10 maggio 2005, n. 9765; Cass. 12 luglio 2005, n. 14599; Cass. 11 gennaio 2006, n. 230; Cass. 20 ottobre 2006, n. 22540; Cass. 27 maggio 2010, n. 12992; Cass. 25 maggio 2011, n. 11471; Cass. 11 maggio 2012, n. 7295; Cass. 5 giugno 2012, n. 8992; Cass. 22 gennaio 2013, n. 1435; Cass. 3 aprile 2015, n. 6840).

5.- E tanto a tacere del fatto che:

– da un lato, non uno dei presupposti di fatto che si lamentano malamente pretermessi o erroneamente considerati risultano riprodotti in ricorso in osservanza dei requisiti del n. 6 dell’art. 366 cod. proc. civ. (con ulteriori profili di inammissibilità, sui quali, per tutti, v.: Cass., ord. 26 agosto 2014, n. 18218; Cass., ord. 16 marzo 2012, n. 4220; Cass. 1 febbraio 1995, n. 1161; Cass. 12 giugno 2002, n. 8388; Cass. 21 ottobre 2003, n. 15751; Cass. 24 marzo 2006, n. 6679; Cass. 17 maggio 2006, n. 11501; Cass. 31 maggio 2006, n. 12984; Cass., ord. 30 luglio 2010, n. 17915, resa anche ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.; Cass. 31 luglio 2012, n. 13677; tra le altre del solo 2014: Cass. 11 febbraio 2014, nn. 3018, 3026 e 3038; Cass. 7 febbraio 2014, nn. 2823 e 2865 e ord. n. 2793; Cass. 6 febbraio 2014, n. 2712, anche per gli errores in procedendo; Cass. 5 febbraio 2014, n. 2608; 3 febbraio 2014, nn. 2274 e 2276; Cass. 30 gennaio 2014, n. 2072);

– dall’altro lato, che le valutazioni in fatto sull’effettiva utilizzazione del bene, a giustificazione della debenza o spettanza dei canoni, sono incensurabili in sede di legittimità, come altrettanto incensurabili, soprattutto nel sistema delineatosi dopo la riforma dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 con la limitazione al minimo costituzionale del controllo sulla motivazione, sono le determinazioni del giudice del merito in ordine all’applicazione o meno delle presunzioni od al peso da attribuire a ciascuno degli elementi probatori, siano essi desunti da fatti principali o da fatti secondari (per tutte: Cass. Sez. Un., 12 ottobre 2015, n. 20412, che ribadiscono il consolidato insegnamento che riserva al giudice del merito l’apprezzamento in via esclusiva del merito nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre, pur astrattamente possibili o logicamente non impredicabili; v. pure: Cass. 19 luglio 2016, n. 14714; Cass. 30 dicembre 2014, n. 27543; Cass. 9 giugno 2014, n. 12928; Cass. 20 aprile 2012, n. 6260; Cass. 30 agosto 2004, n. 17365; Cass. 10 maggio 2000, n. 6023).

6.- Del ricorso non può che proporsi al Collegio la declaratoria di inammissibilità, senza necessità di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità per non avervi svolto attività difensiva l’intimato; e va applicato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 quanto a contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione), salvo che sia provata l’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2.- Non sono state presentate conclusioni scritte, nè le parti sono comparse in camera di consiglio per essere ascoltate.

3.- A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni, avverso le quali del resto nessuna delle parti ha ritualmente mosso alcuna critica osservazione.

4.- Va infatti qualificata tardiva e quindi radicalmente inammissibile, tanto da non poter essere nemmeno presa in considerazione, la memoria della ricorrente: essa è stata depositata solo il 21.11.16, mentre il relativo termine, da computarsi a ritroso e dovendo essere rispettato per intero a tutela della potenziale controparte e comunque della facoltà di esame in capo al Collegio, di cinque giorni prima della data dell’adunanza del 24 novembre, era venuto a scadere, in luogo di sabato 19, il precedente venerdì 18.

5.- L’inammissibilità della memoria rende superfluo il rilievo che effettivamente sussistono nel ricorso (non potendo valere a colmarle alcun atto successivo e tanto meno la memoria, quand’anche fosse stata tempestiva) le lacune evidenziate nella relazione, tra cui quelle relative alla carente indicazione della specifica sede processuale dell’adduzione e dello sviluppo delle tesi difensive, qui svolte, dinanzi ai giudici dei gradi di merito.

6.- Pertanto, ai sensi degli arti. 380-bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso va dichiarato inammissibile, ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, per non avervi svolto attività difensiva l’intimato.

7.- Non può, infine ed in quanto risulta infine provata, in base alla documentazione versata pur tardivamente in atti, l’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, trovare applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: ai sensi di tale disposizione, il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto – senza possibilità di ulteriori valutazioni discrezionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante integralmente soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma. 1-bis dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA