Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30319 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, (ud. 29/11/2011, dep. 30/12/2011), n.30319

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12730-2008 proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PACE FABIO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che. la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7/22/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di TORINO del 15.2.07, depositata il 28/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito per il ricorrente l’Avvocato Fabio Pace che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito per la controricorrente l’Avvocato Alessandro De Stefano che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ENNIO

ATTILIO SEPE che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne il trattamento impositivo della somma erogata dal fondo di previdenza complementare aziendale FONDENEL/P.I.A. al dirigente Enel in quiescenza A.G., iscritto al fondo da epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale.

Secondo il contribuente tale somma costituendo la capitalizzazione di un trattamento di previdenza integrativa aziendale derivante dalla trasformazione di una pregresso rapporto di assicurazione sulla vita – andrebbe classificata come reddito da capitale ai sensi dell’art. 42, comma 4, TUIR (nella numerazione in vigore fino al 31.12.03, a cui ci si continuerà a riferire in tutte le citazioni del TUIR) e sarebbe soggetta a tassazione con l’aliquota del 12,5%, fissata dalla L. n. 482 del 1985, art. 6 per i capitali corrisposti in dipendenza di contratto di assicurazione suda vita. Secondo l’Agenzia delle Entrate, per contro, tale somma – risultando dalla capitalizzazione di una pensione o, comunque, costituendo una somma percepita una tantum in dipendenza dalla cessazione del rapporto di lavoro – sarebbe soggetta a tassazione separata ex art. 16, lett. a) e art. 7, comma 2, TUIR. Poichè la ritenuta IRPEF operata all’atto dell’erogazione della somma è stata calcolata alla stregua delle disposizioni di cui agli artt. 16 e 17 TUIR (e dunque con la medesima aliquota applicata sul TFR), il contribuente ha chiesto all’Agenzia delle Entrate il rimborso della differenza tra la ritenuta operata dal sostituto d’imposta e l’importo risultante dall’applicazione dell’aliquota del 12,5% e il conseguente silenzio-rifiuto dell’Ufficio è stato da lui impugnato davanti alla Giustizia tributaria.

La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ha respinto la domanda di rimborso della contribuente e avverso tale sentenza quest’ultima propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, denunciando, col primo motivo, la violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3) per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 42, comma 4 – TUIR, della L. n. 482 del 1985, art. 6, del D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5, convertito in L. n. 30 del 1997, e degli artt. 16 e 17 del TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986); col secondo motivo, il difetto di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5).

L’Agenzia si è costituita con controricorso, contestando la fondatezza del ricorso.

La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 29.11.11, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare è opportuno sottolineare che, poichè l’oggetto del presente giudizio è una domanda di rimborso del contribuente, quest’ultimo riveste la qualità di attore in senso non soltanto formale – come nei giudizi di impugnazione di un atto impositivo – ma anche sostanziale (cfr. Cass. 13057/04. Cass. 22567/04, Cass. 10797/10).

Da tale rilievo discende una duplice conseguenza: per un verso, l’onere di allegare e provare i fatti ai quali la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato in domanda grava sul contribuente;

per altro verso, le argomentazioni con le quali l’Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o contesta che i medesimi siano qualificabili giuridicamente nei termini proposti dal contribuente, costituiscono mere difese, come tali non soggette ad alcuna preclusione processuale; salva l’ipotesi di formazione di un giudicato interno o – ove in concreto ne ricorrano i presupposti – l’applicazione del principio di non contestazione. Quanto a tale ultimo principio, va altresì sottolineato che esso non può essere invocato per sostenere l’assunto secondo cui la mancata contestazione, da parte dell’Ufficio, dei contenuti della certificazione rilasciata dal sostituto d’imposta Enel sulla composizione della somma erogata al contribuente implicherebbe ammissione della quantificazione del rendimento finanziario operata in detta certificazione.

In proposito va precisato, per un verso, che il difetto di specifica contestazione dei conteggi funzionali alla quantificazione del credito oggetto della pretesa dell’attore, allorchè il convenuto si limiti a negare in radice l’esistenza di tale eredito, può avere rilievo solo quando si riferisca a fatti non incompatibili con le ragioni della contestazione sull’an debeatur (Cass. SSUU 761/02); per altro verso, che il principio di non contestazione opera sul piano della prova, cosicchè nel processo tributario (nel quale pure e certamente applicabile, vedi Cass. 1540/07) esso non elide l’operatività dell’altro principio – operante sul piano dell’allegazione e collegato alla specialità del contenzioso tributario – secondo cui la mancata presa di posizione dell’Ufficio sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva svolti dai contribuente in linea di subordine non equivale ad ammissione delle affermazioni che tali motivi sostanziano, nè determina il restringimento del thema decidendum ai soli motivi contestati, posto che la richiesta di rigetto dell’intera domanda del contribuente consente all’Ufficio impostore, qualora le questioni da quello dedotte in via principale siano state rigettate, di scegliere, nel prosieguo del giudizio, le diverse argomentazioni difensive da opporre alle domande subordinate avversarie (cfr. Cass. 7789/06).

Svolta tale premessa, osserva la Corte che i due motivi di ricorso – che, per la loro intima connessione, possono essere trattati congiuntamente – pongono la questione de regime fiscale delle somme corrisposte a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale erogato dal fondo previdenziale FONDENEL/P.I.A. Tale questione è stata recentemente chiarita dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 13642 del 2011, resa in controversia analoga, che ha affermato il seguente principio: “In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui all’art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 del TUIR, solo per quanto riguarda la “sorte capitale” corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dal gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui all’art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 del TUIR”.

Alla stregua di tale principio, il meccanismo impositivo di cui alla L. n. 482 del 1985, art. 6 (aliquota del 12,5% sulla differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo) si applica a coloro che siano iscritti al fondo di previdenza complementare aziendale FONDENEL/P.I.A. da epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, sulle somme percepite a titolo di liquidazione in capitale del. trattamento di previdenza integrativa aziendale, solo limitatamente agli importi maturati entro il 31.12.2000 che provengano dalla liquidazione del rendimento finanziario del capitale; per tale intendendosi, come espressamente precisato nella parte motiva della citata sentenza delle Sezioni Unite (ultima parte del penultimo periodo del paragrafo 6.1), il “rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato”.

Il ricorso va quindi giudicato fondato, perchè la sentenza gravata ha errato nello statuire che l’intera somma percepita dal contribuente a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale è soggetta al regimo impositivo della tassazione separata e, quindi, alla medesima aliquota del TFR;

la Commissione Tributaria Regionale avrebbe invece dovuto distinguere, nell’ambito della suddetta somma, la parte derivante dal rendimento maturato fino al 31.12.2000 generato dalla gestione sul mercato, da parte dei Fondo, del capitale accantonalo (quantificando il relativo importo in base agli investimenti concretamente effettuati dal Fondo sul mercato finanziario, alla stregua delle norme contrattuali via via applicabili, e delle plusvalenze con essi realizzati) e applicare a tale parte l’aliquota del 12,50%, secondo il meccanismo impositivo, sopra richiamato, dettato dalla L. n. 482 del 1985, art. 6.

La sentenza va quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale che procederà – previa disamina dei meccanismi di funzionamento del fondo FONDENEL/P.I.A. nel corso degli anni – ad accertare se e quando, sulla base delle norme contrattuali applicabili, i capitali rivenienti dalla contribuzione siano stati effettivamente investiti sul mercato finanziario, quali siano stati i risultati dell’investimento ed in qual modo sia stata determinata l’assegnazione delle eventuali plusvalenze alle singole posizioni individuali; sulla scorta di tale indagine, quantificherà la parte della somma complessivamente erogata al contribuente che corrisponda al rendimento netto maturato lino al 31.12.2000 derivante dalla gestione sul mercato finanziario del capitale accantonato mediante la contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro e, quindi, calcolerà l’imposta dovuta dal contribuente (e, conseguentemente, l’ammontare del suo credito restitutorio) applicando solo a tale parte l’aliquota del 12,5%, secondo la disciplina dettata dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; fermo restando, per il residuo, il regime di tassazione separata di cui all’art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 del TUIR. In definitiva, i ricorso va accollo e, per l’effetto, la sentenza gravata va cassata con rinvio, dovendosi rimettere le parti alla Commissione Tributaria Regionale perchè questa si pronunci sulla domanda restitutoria del contribuente determinando l’imposta da costui dovuta secondo i principi sopra enunciati. Spese al merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia le parti alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, in altra composizione, che si atterrà ai principi di cui in motivazione e regolerà anche le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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