Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30319 del 22/11/2018

Cassazione civile sez. III, 22/11/2018, (ud. 09/10/2018, dep. 22/11/2018), n.30319

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 9661/2017 proposto da:

PROVINCIA NAPOLETANA DEI PADRI SCOLOPI, in persona del suo legale

rappresentante PADRE A.L., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE CASTRO PRETORIO, 122, presso lo studio dell’avvocato

TONIO DI IACOVO, che rappresenta e difende giusta procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SECONDA UNIVERSITA’ STUDI NAPOLI;

– intimata –

nonchè da:

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI

già AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SECONDA UNIVERSITA’ STUDI

NAPOLI, in persona del Direttore Generale Dott. D.M.M.,

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, V. FRANCESCO SAVERIO NITTI 11, presso lo studio dell’avvocato

STEFANO GAGLIARDI, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO

NARDONE giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente incidentale –

contro

PROVINCIA NAPOLETANA DEI PADRI SCOLOPI, in persona del suo legale

rappresentante PADRE A.L., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE CASTRO PRETORIO, 122, presso lo studio dell’avvocato

TONIO DI IACOVO, che la rappresenta e difende giusta procura

speciale in calce al ricorso principale;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 3377/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 19/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/10/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

Fatto

PREMESSO

La Corte d’appello di Napoli con sentenza in data 19.10.2016 n. 3377 ha dichiarato inammissibile la impugnazione proposta da Provincia Napoletana dei Chierici Regolari Poveri della Madre di Dio delle Scuole Pie, in quanto i motivi di gravame dedotti erano privi del requisito di specificità come definito dagli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo introdotto dal D.L. n. 83 del 2912, art. 54, conv. in L. n. 134 del 2012.

La Corte territoriale ha ritenuto altresì inammissibile l’appello principale, in quanto difettava la prova che l’ente religioso impugnante fosse la stessa parte legittimata ad impugnare, non essendo stata fornita alcuna prova della trasformazione o modifica di denominazione della Provincia Napoletana dei Padri Scolopi, costituitasi in primo grado. Ha dichiarato altresì inammissibile (rette inefficace) l’appello incidentale tardivo proposto dalla Azienda Ospedaliera Universitaria della Università degli Studi di Napoli.

Il Giudice di appello, “in ogni caso”, ha esaminato nel merito i motivi di impugnazione dell’appello principale ritenendoli infondati, atteso che il ritardo in cui era incorsa la Azienda Ospedaliera Universitaria nel versamento della caparra, dovuta in base al preliminare di locazione stipulato in data 16.9.2008, e nella approvazione delle modifiche da apportare ai locali dell’immobile locato, non era stato considerato dalle parti come inadempimento colposo imputabile, avendo queste stipulato in data 7.7.2009 un successivo accordo volto a disciplinare ex novo le scadenze temporali per il pagamento – dell’importo residuo – della caparra e per la consegna dei lavori di modifica dei locali: mentre l’Azienda ospedaliera aveva provveduto a rispettare il termine per il versamento della caparra, la Provincia religiosa era rimasta invece inadempiente all’obbligo di consegna dei locali, risultando quindi legittimo il recesso esercitato dalla Azienda ospedaliera ed infondata la domanda proposta da quest’ultima di risoluzione del contratto preliminare. Doveva comunque ritenersi infondata anche la pretesa risarcitoria della Azienda ospedaliera, oggetto di motivo dell’appello incidentale, atteso che l’ente pubblico si era limitato a chiedere ed aveva ottenuto il “doppio della caparra” in funzione della liquidazione forfetaria del danno.

La sentenza di appello è stata impugnata per cassazione, con cinque motivi, dalla Provincia Napoletana dei Padri Scolopi. Ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo, la Azienda ospedaliera.

Diritto

RILEVATO

Che nelle more della adunanza 9 ottobre 2018 fissata per la trattazione della causa, i procuratori delle parti, con atto sottoscritto da entrambi e depositato presso la Cancelleria di questa Corte in data 28.9.2018, ha formulato istanza congiunta di rinvio essendo in corso di svolgimento trattative tra le parti volte alla definizione transattiva della lite.

P.Q.M.

Dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA