Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30319 del 21/11/2019

Cassazione civile sez. III, 21/11/2019, (ud. 13/09/2019, dep. 21/11/2019), n.30319

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15575-2016 proposto da:

N.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI S. ANGELA

MERICI 16, presso lo studio dell’avvocato ALVARO SPIZZICHINO,

rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELA FARESE;

– ricorrente –

contro

FIORIDEA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore

T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE FEDERICI 2,

presso lo studio dell’avvocato MARIA CONCETTA ALESSANDRINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO SPIRITO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1307/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 31/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/09/2019 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

RILEVATO

che:

N.A. propose opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi avverso l’esecuzione iniziata in suo alloi dalla società Fioridea s.r.l. (nella sentenza impugnata, “Floridea”, ma non vi è contrasto sulla identificazione soggettiva della controricorrente);

a sostegno dell’opposizione dedusse che l’esecuzione era fondata su un assegno bancario protestato, del quale egli risultava girante, e che la firma di girata era apocrifa:

l’opposizione venne rigettata dal Tribunale di Napoli;

la Corte d’appello di Napoli con sentenza 31.3.2016 n. 1307accolse parzialmente il gravame proposto da N.A., ritenendo, sulla base d’una consulenza disposta d’ufficio, autentica la firma di girata dell’opponente;

la sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da N.A. con ricorso fondato su tre motivi;

ha resistito con controricorso la Fioridea s.r.l., nelle more posta in liquidazione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo il ricorrente lamenta che erroneamente il Tribunale accolse l’istanza di verificazione della scrittura privata richiesta dalla Fioridea (disponendo una c.t.u. e ritenendo, sulla base di essa, autentica la sottoscrizione apposta per girata da N.A. sull’assegno posto a fondamento dell’esecuzione);

secondo il ricorrente la suddetta istanza di verificazione della scrittura privata non poteva essere accolta perchè non supportata da giuridico interesse ex art. 100 c.p.c.: la creditrice, infatti, avendo ottenuto un decreto ingiuntivo fondato sulla medesima ragione di credito per la quale era stato tratto l’assegno, avrebbe duplicato il titolo esecutivo, sicchè era per essa irrilevante – questo il senso della censura – far accertare l’autenticità dell’assegno;

il motivo è inammissibile perchè il ricorso, in violazione del precetto di cui all’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6, non indica:

-) nè a tacitazione di quale rapporto causale l’assegno venne emesso;

-) nè sulla base di quali rapporti contrattuali il decreto ingiuntivo venne chiesto e pronunciato;

-) nè se il decreto ingiuntivo sia stato opposto oppure no;

il motivo sarebbe comunque infondato nel merito, perchè l’esecuzione sulla base dell’assegno è stata iniziata nei confronti di N.A., mentre il decreto ingiuntivo è stato chiesto ed ottenuto nei confronti della società Eurofleurs s.r.l., sicchè mancando identità del debitore non può nemmeno parlarsi di duplicazione del titolo;

col secondo motivo il ricorrente lamenta che la Corte d’appello avrebbe motivato in modo solo apparente la parte della decisione in cui condivise l’opinione del c.t.u. circa l’autenticità della sottoscrizione dell’assegno;

il motivo è inammissibile, dal momento che censura una tipica valutazione di merito, nè la motivazione può dirsi inesistente;

col terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione del principio di non contestazione; espone a tal riguardo che la Corte d’appello ha ritenuto non dimostrata, da parte dell’opponente, la eccessività delle spese liquidate dalla creditrice nell’atto di precetto, senza considerare che la deduzione dell’erroneità del relativo calcolo non era stata contestata dalla Floridea;

il motivo è infondato;

infatti, una volta invocata dall’opponente l’erroneità della liquidazione delle spese, la Floridea ha replicato ribadendo la correttezza di essa: e questa condotta costituisce una “mera difesa”, ovvero la pura negazione della eccezione di controparte, la quale non richiedeva ulteriori illustrazioni e bastava di per sè ad evitare l’operatività del principio di non contestazione;

le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo;

il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

P.Q.M.

la Corte di cassazione:

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna N.A. alla rifusione in favore di Fioridea s.r.l. in liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 4.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2, importi tutti che si distraggono in favore dell’avv. Maurizio Spirito, il quale ha dichiarato ex art. 93 c.p.c., comma 1, di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di N.A. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2019

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