Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30318 del 22/11/2018

Cassazione civile sez. III, 22/11/2018, (ud. 28/09/2018, dep. 22/11/2018), n.30318

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 16112/2017 proposto da:

ASSICURATRICE MILANESE SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore Avv. MA.PI., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA COLA DI RIENZO, 212, presso lo studio dell’avvocato TIZIANO

MARIANI, rappresentata e difesa dall’avvocato MORGANA DE CASTRO

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.M.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

LUNGARINA 65, presso lo studio dell’avvocato MARINA VALENTINETTI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GENNARO

CONTARDI giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

EUROSANITA’ SPA, G.G.B., BERKSHIRE HATHAWAY

INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA,

GENERALI ITALIA SPA (OMISSIS);

– intimati –

nonchè da:

G.G.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO DI NATALE,

che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

M.M.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

LUNGARINA 65, presso lo studio dell’avvocato MARINA VALENTINETTI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GENNARO

CONTARDI giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

GENERALI ITALIA SPA (OMISSIS), UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA BERKSHIRE

HATHAWAY INTERNATIONALINSURANCE LIMITED, EUROSANITA’ SPA,

ASSICURATRICE MILANESE SPA;

– intimati –

nonchè da

M.M.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

LUNGARINA 65, presso lo studio dell’avvocato MARINA VALENTINETTI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GENNARO

CONTARDI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

EUROSANITA’ SPA, in persona del presidente avv. m.m.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI 6 giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

GENERALI ITALIA SPA (OMISSIS), UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, BERKSHIRE

HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED, EUROSANITA’ SPA,

ASSICURATRICE MILANESE SPA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 2549/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/09/2018 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

M.M.I. conveniva in giudizio la Eurosanità s.p.a., quale proprietaria di una casa di cura in (OMISSIS), e il Dottor G.G.B., esponendo che era stata sottoposta, nel (OMISSIS), a un inutile intervento di biopsia per neoplasia della mammella consistito in un’ampia resezione di tessuto mammario, mentre poi era risultata una mera mastopatia fibrocistica, con la conseguenza di un’importante cicatrice residuata in uno a un deficit tessutale e a una lateralizzazione del capezzolo. Chiedeva, pertanto, il ristoro dei danni anche non patrimoniali;

si costituiva Eurosanità s.p.a. controdeducendo che si era limitata a mettere a disposizione la struttura senza assumere altre obbligazioni del cui inadempimento non poteva quindi rispondere, e che, nel merito, l’intervento si era reso necessario anche in considerazione della storia clinica della paziente caratterizzata da una recidiva neoplastica al seno sinistro, e in quanto l’analisi effettuata con ago aspirato non aveva dato esiti sufficienti;

si costituiva in giudizio G.G.B. controdeducendo di aver eseguito un ampio esame bioptico per disporre di margini tessutali di sicurezza, stante la storia medica della M.;

il tribunale, davanti al quale si costituivano anche le assicurazioni Berkshire Hathaway International Insurance ltd e Assicurazioni Generali s.p.a., chiamate in manleva da G. e Assicurazione Milanese s.p.a. e Unipol Assicurazioni s.p.a., chiamate dalla società Eurosanità, accoglieva la domanda rilevando un inadempimento consistente nella colposa resezione in eccesso di tessuti, e, per quanto qui ancora rileva, liquidando il corrispondente danno alla persona secondo le previsioni di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 139;

la corte di appello respingeva il gravame di G. confermando la sua ritenuta responsabilità, ma riformava la decisione di prime cure applicando, per la liquidazione del danno, di conseguenza incrementata, il sistema delle c.d. tabelle milanesi; escludendo nei rapporti interni tra Eurosanità e G. la corresponsabilità della prima; e liquidando all’attualità le spese mediche future accertate come prevedibili e necessarie;

avverso questa decisione ricorre per cassazione Assicurazione Milanese s.p.a. formulando tre motivi e depositando (tardivamente) memoria, e M.M.I. articolando due motivi e depositando memoria;

G.G.B. ha aderito al ricorso della Assicurazione Milanese e ha proposto un motivo di ricorso incidentale condizionato illustrato da memoria;

resistono con controricorso M.M.I. ed Eurosanità s.p.a.;

Rilevato che:

il ricorso di M.M.I., come eccepito dalla difesa di G.G.B., dev’essere notificato a Berkshire Hathaway International Insurance ltd e Assicurazioni Generali s.p.a., chiamate in manleva dallo stesso G.G.B., nonchè Unipol Assicurazioni s.p.a., chiamata in manleva da Eurosanità s.p.a., sussistendo, in relazione a tali chiamate, un litisconsorzio di tipo processuale;

Rilevato che:

il rinvio a nuovo ruolo dev’essere al contempo disposto alla pubblica udienza in relazione al tema sollevato dal primo motivo di ricorso con cui la Assicurazione Milanese s.p.a., prospetta la violazione e falsa applicazione del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, art. 3, comma 3, quale convertito dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, L. 8 marzo 2017, n. 24, art. 7,artt. 1223,1226,2043,2056, c.c., poichè la corte di appello avrebbe errato nel liquidare il danno alla persona, in relazione al fatto accaduto nel (OMISSIS), secondo le c.d. tabelle milanesi invece che secondo la richiamata e sopravvenuta disciplina speciale, in quanto norma statale precipuamente diretta ad assicurare l’idonea uniformità di trattamento.

P.Q.M.

La Corte dispone l’integrazione del contraddittorio nei sensi di cui in parte motiva, onerando la difesa di M.M.I. della notifica alla Berkshire Hathaway International Insurance ltd, alle Assicurazioni Generali s.p.a., nonchè alla Unipol Assicurazioni s.p.a., con termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Rinvia il processo alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2018

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