Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30318 del 21/11/2019

Cassazione civile sez. III, 21/11/2019, (ud. 13/09/2019, dep. 21/11/2019), n.30318

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14436-2016 proposto da:

F.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GHIRZA 13,

presso lo studio dell’avvocato SIMONETTA FILIPPUCCI, rappresentato e

difeso dall’avvocato F.D.;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI TERNI in persona del legale rappresentante, domiciliato ex

lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO GENNARI;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA CENTRO SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 976/2015 del TRIBUNALE di TERNI, depositata il

03/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/09/2019 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

RILEVATO

che:

F.D. ha impugnato per cassazione la sentenza 3.12.2015 n. 976 del Tribunale di Terni, con la quale – in riforma della sentenza di primo grado – è stata dichiarata inammissibile l’opposizione da lui proposta avverso una cartella di pagamento, emessa per la riscossione di sanzioni amministrative irrogate per violazioni del codice della strada;

il ricorso si fonda su quattro motivi ed è illustrato da memoria;

ha resistito con controricorso il Comune di Terni;

il Tribunale ha fondato il rigetto dell’opposizione sul rilievo che il verbale di contestazione dell’infrazione fosse stato regolarmente notificato, sicchè l’opponente avrebbe dovuto proporre tempestiva opposizione contro di esso, e non poteva fare valere le sue doglianze impugnando la cartella di pagamento.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il primo motivo di ricorso, se pur formalmente unitario, contiene cinque censure le quali – anche a prescindere da qualsiasi rilievo sull’ammissibilità di un ricorso redatto con tale tecnica, negata da Sez. 2, Sentenza n. 26790 del 23/10/2018 – sono tutte manifestamente inammissibili od infondati;

con la prima censura infatti il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia trascurato di rilevare che l’appello proposto dal comune di Terni avverso la sentenza di primo grado si sarebbe dovuto dichiarare inammissibile;

tale censura è manifestamente infondata, dal momento che l’appellabilità delle sentenze del Giudice di pace in materia di opposizioni a sanzioni amministrative è stata introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26 il quale ha abrogato l’u.c. della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23 (Sez. 2 -, Ordinanza n. 26613 del 22/10/2018, Rv. 651008 – 01); che l’art. 27, comma 5 citato D.Lgs. stabilisce che “le disposizioni dell’art. 26 si applicano alle ordinanze pronunciate ed alle sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto”, e che il D.Lgs. n. 40 del 2006 è entrato in vigore il 2.3.2006, mentre la sentenza del Giudice di pace venne depositata il 31.5.2010;

con la seconda censura il ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe male interpretato la sua domanda, ritenendo che egli avesse proposto una opposizione avverso il verbale, mentre in realtà aveva inteso far valere la “tardività della cartella” e la “confusione/incertezza” della stessa;

tale censura è inammissibile ex art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6, dal momento che il ricorso non espone quali vizi il ricorrente avesse prospettato in primo grado;

con una terza censura il ricorrente invoca la nullità della sentenza d’appello, per essere priva dell’indicazione delle conclusioni delle parti;

tale censura è manifestamente infondata, dal momento che l’omessa indicazione delle conclusioni delle parti non è causa di nullità della sentenza (Sez. 2 -, Sentenza n. 11150 del 09/05/2018, Rv. 648052 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 2237 del 04/02/2016, Rv. 638823 01; Sez. 3, Sentenza n. 18609 del 22/09/2015, Rv. 636980 – 01);

con una quarta censura il ricorrente sostiene che la sentenza sarebbe nulla perchè non indica le ragioni della decisione, nè cita la giurisprudenza di legittimità cui dichiarò di volersi uniformare;

tale censura è manifestamente infondata, chiara ed inequivoca essendo la ratio decidendi la sentenza d’appello e cioè che l’opposizione era inammissibile per tardività;

con una quinta censura il ricorrente lamenta che il tribunale non si è pronunciato sull’eccezione di tardività della produzione documentale compiuta dal Comune di Terni in primo grado;

tale censura è inammissibile ex art. 366 c.p.c., n. 6, dal momento che il ricorrente non precisa se l’eccezione fu reiterata in appello; quali fossero i documenti che si assume tardivamente depositati; dove si trovano ora; perchè erano rilevanti;

col secondo motivo il ricorrente censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto provata l’avvenuta notifica del verbale di contestazione; sostiene che tale decisione sarebbe erronea per diverse ragioni:

1) perchè il Tribunale ha ritenuto dimostrata l’avvenuta notifica sulla base di un avviso di ricevimento prodotto solo in fotocopia;

2) perchè il Tribunale ha ritenuto che la sottoscrizione presente sull’avviso di ricevimento dovesse essere tempestivamente contestata, mentre in realtà nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa non esisterebbero preclusioni;

3) perchè il Tribunale ha ritenuto “atto pubblico” il suddetto avviso di ricevimento, con conseguente necessità della querela di falso;

4) perchè il Tribunale non ha comunque considerato che, non essendo stato mai prodotto l’originale, non era possibile proporre la querela di falso;

5) perchè il Tribunale non ha considerato che, una volta compiuto il disconoscimento della sottoscrizione da parte dell’opponente (nota bene, nella memoria conclusionale), l’amministrazione convenuta nulla ha replicato, così “riconoscendo il disconoscimento”.

che tutte le censure appena riassunte sono manifestamente infondate, in quanto:

(-) l’avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta è un atto pubblico, e la sua contestazione esige la querela di falso (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 8082 del 21/03/2019, Rv. 653384 – 01; principio ribadito a partire da Sez. 1, Sentenza n. 4733 del 18/12/1957, Rv. 881910 01);

(-) la mancata produzione del documento in originale non esonera la parte interessata dall’onere di proporre querela avverso la fotocopia non disconosciuta (Sez. 3 -, Ordinanza n. 32219 del 13/12/2018, Rv. 651950 – 01);

(-) in mancanza di deroghe espresse previste dalla legge, il disconoscimento della fotocopia deve essere tempestivo in qualsiasi tipo di giudizio (arg. ex Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 21339 del 14/10/2011, Rv. 619606 – 01: “la copia fotostatica della procura alle liti rilasciata al difensore di una delle parti si ha per riconosciuta se la controparte non la disconosca, in modo formale, ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c. (applicabili in difetto di previsione di un distinto regime del disconoscimento della copia fotografica ai sensi dell’art. 2719 c.c.), nella prima udienza o risposta successive alla sua produzione”;

col terzo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per omessa lettura della decisione, adottata ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c.;

il motivo è infondato, dal momento che dall’epigrafe della sentenza d’appello risulta che essa è stata pronunciata ai sensi dell’art. 281 quater c.p.c., e non art. 281 sexies c.p.c.;

col quarto motivo il ricorrente lamenta che il Tribunale ha liquidato in modo eccessivo le spese di lite;

il motivo è infondato, dal momento che per le spese del giudizio di appello il parametro massimo di cui al D.M. n. 55 del 2014 era pari ad Euro 1.172 ed il Tribunale ne ha liquidati 660; mentre per le spese del primo grado è irrilevante stabilire se il tribunale abbia correttamente applicato la tariffa di cui al D.M. 140 del 2012, invece che quella di cui al D.M. n. 55 del 2014, dal momento che anche se si fosse dovuta applicare quest’ultima, la ò somma liquidata dal tribunale per il primo grado di giudizio (359 Euro) è stata comunque inferiore al massimo tariffario previsto dal D.M. n. 55 del 2014 (ovvero Euro 607); lo stabilire, poi, se il giudice di merito abbia correttamente ritenuto di applicare il compenso medio, invece che quello minimo, è valutazione non sindacabile in sede di legittimità;

che le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo;

che il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

P.Q.M.

la Corte di cassazione:

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna F.D. alla rifusione in favore del Comune di Terni delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 845, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2019

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