Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30318 del 18/12/2017


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 30318 Anno 2017
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: CRISCUOLO MAURO

Data pubblicazione: 18/12/2017

ORDINANZA
sul ricorso 494-2013 proposto da:
BUOGO ROBERTO BGURRT74T23G645S, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA 8, presso lo studio
dell’avvocato GIOVANNI FRANCESCO BIASIOTTI MOGLIAZZA,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GIORDANO DORIGO giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro

STEFANI FAUSTINA, MORO GIOVANNI, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA VILLA SACCHETTI N. 9, presso lo
studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che li rappresenta e
difende in virtù di procura a margine del controricorsor>,,,•
– controricorrenti nonchè contro

STEFANI EVELINA;

vv,

- intimata –

avverso la sentenza n. 2497/2011 della CORTE D’APPELLO di
VENEZIA, depositata il 23/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 20/10/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Buogo Roberto conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di
Treviso – sezione distaccata di Conegliano, Stefani Faustina,
Moro Giovanni e Stefani Evelina, deducendo di essere
proprietario di una porzione di villa bifamiliare in Combai di
Miane contraddistinta in catasto con il mappale n. 369, che
costituiva fondo dominante rispetto alla proprietà dei convenuti
Stefani Faustina e Moro Giovanni, titolari dell’altra porzione
della villa, contrassegnata in catasto con il mappale n. 864,
giusta servitù costituita con atto di divisione per notaio Dussin
di Montebelluna del 6 giugno 1979.
Lamentava che la servitù, sempre esercitata a piedi e con
veicoli sul tratto di selciato antistante il fabbricato, era stata
limitata nell’esercizio dai convenuti, che avevano collocato
alcune fioriere, poi rimosse a seguito della proposizione di un
ricorso possessorio.
Lamentava altresì che Stefani Evelina, proprietaria di un
distinto fondo limitrofo, aveva ampliato la sua costruzione,
accorpando abusivamente parte della proprietà attorea.
Concludeva quindi affinché la Stefani ed il Moro fossero
condannati ad eliminare le fioriere, in quanto impeditive del
libero esercizio della servitù, e Stefani Evelina fosse
condannata al pagamento del doppio del valore dell’area
occupata.
Si costituivano Stefani Faustina e Moro Giovanni che negavano
il diritto dell’attore a transitare dinanzi all’ingresso padronale

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RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

della loro abitazione, atteso il tenore dell’atto costitutivo della
servitù che prevedeva che la stessa dovesse seguire il tracciato
della preesistente carreggiata, con la conseguenza che il diritto
del Buogo andava esercitato sul retro del fabbricato.
Stefani Evelina, non negando lo sconfinamento, deduceva di

finitimo, poi acquistato dall’attore, concludendo per il rigetto
della domanda.
Il Tribunale accoglieva la domanda dell’attore nei confronti di
Stefani Faustina e di Moro Giovanni, dichiarando che la servitù
di passaggio andava esercitata sulla parte antistante – lato sud
del fabbricato, per un’ampiezza corrispondente all’area
pavimentata, condannando gli stessi convenuti alla rimozione
di una quarta fioriera sita in loco.
A seguito di appello proposto dai convenuti e di appello
incidentale del Buogo, la Corte d’Appello di Venezia con la
sentenza n. 2497 del 23 novembre 2011, in riforma della
decisione gravata, rigettava la domanda attorea, accertando
che la servitù di transito di cui al menzionato atto di divisione
non poteva essere esercitata sul lato sud del fabbricato
insistente sul mappale n. 864, ed in accoglimento dell’appello
incidentale accertava che il fabbricato costruito da Stefani
Evelina insisteva parzialmente sul mappale n. 369,
compensando quindi le spese del giudizio di appello.
La sentenza di secondo grado, dopo aver disatteso le doglianze
degli appellanti in ordine alla mancata escussione di altri testi,
rilevava che il contratto di divisione, costitutivo della servitù
oggetto di causa, faceva riferimento per il tracciato, ad una
preesistente carreggiata che portava alla strada comunale,
carreggiata che però non era stato possibile individuare anche
a seguito delle indagini compiute dall’ausiliario d’ufficio.

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essere stata autorizzala dalla precedente proprietaria del fondo

Né poteva prendersi a riferimento la strada di cantiere creata
durante l’esecuzione dei lavori di costruzione della villa, posto
che le parti avrebbero diversamente fatto riferimento a tale
strada, e tenuto conto anche del fatto che, attesa la pendenza
del terreno da edificare, e l’esigenza di creare la strada de qua

coincidere con quella originaria di cui si faceva menzione
nell’atto.
La Corte poi rilevava che allo stato l’accesso alle abitazioni
delle parti può avvenire da due diverse direzioni, e che mentre
quella da nord consente di raggiungere direttamente il garage
del Buogo, quella da sud impone di fronteggiare l’ingresso
principale degli appellanti, sino a condurre all’ingresso
pedonale dell’attore.
In tal caso il Buogo per accedere al garage deve girare intorno
al fabbricato, compiendo alcune manovre con l’auto per entrare
nel box, mentre con il diverso tracciato da nord, l’accesso è più
rapido, sebbene per accedere poi all’abitazione debba utilizzare
una porta secondaria oppure proseguire sul lato est
dell’abitazione fino a raggiungere dall’esterno la porta
principale.
La tesi secondo cui la servitù coincideva con il passaggio da
nord era stata confermata anche dalla teste Stefani Daniela,
dante causa dell’attore, la quale aveva però aggiunto che la
sorella per tolleranza le permetteva di transitare a piedi sul lato
sud; inoltre, anche a voler reputare tale deposizione
inattendibile, per il rapporto di parentela che lega la teste ad
una delle parti, secondo la Corte di merito, tenuto conto del
progetto di costruzione della casa, già in corso di realizzazione
al momento della divisione, doveva reputarsi che le parti
avessero inteso far riferimento al passaggio da nord, sia

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per stoccare il materiale di costruzione, la stessa non poteva

perché in tal modo si accedeva direttamente ai garages, sia
perché la soluzione alternativa avrebbe determinato il
passaggio indiscriminato di autoveicoli in una zona che per la
sua conformazione pianeggiante e per essere posta innanzi agli
ingressi pedonali principali, si prestava a riunioni conviviali nel

utilizzazioni queste poco compatibili con il passaggio.
Né era possibile interpretare diversamente la volontà delle
parti, e cioè nel senso che la stradina fosse quella antistante le
porte pedonali poste a sud, in quanto ciò avrebbe determinato
un notevole ed ingiustificato aggravio per il fondo servente,
esistendo una comoda strada che consentiva di accedere
all’abitazione del Buogo direttamente dai garages.
Per l’effetto la sentenza d’appello ha rigettato la domanda
dell’attore, ritenendo assorbiti gli altri motivi dell’appello
principale.
In

relazione invece all’appello incidentale del

Buogo,

concernente la domanda proposta nei confronti di Stefani
Evelina, la decisione di seconde cure riteneva che la limitazione
della domanda al solo accertamento dello sconfinamento era
una riduzione della originaria domanda, e che andava accolta,
stanti le ammissioni della stessa convenuta, dovendosi poi
procedere alla precisa individuazione della misura dello
sconfinamento nell’eventuale causa che l’attore intenderà
proporre in vista della demolizione del manufatto che insiste
sulla sua proprietà,
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso Buogo
Roberto sulla base di due motivi.
Stefani Faustina e Moro Giovanni resistono con controricorso.
Stefani Evelina non ha svolto attività difensiva.

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periodo estivo ed all’alloggiamento di piante ornamentali,

Preliminarmente occorre evidenziare che il ricorrente ha
deliberatamente dichiarato che non ha inteso in alcun modo
impugnare la decisione di secondo grado relativamente alla
statuizione adottata sulla diversa domanda avanzata in primo
grado nei confronti di Stefani Evelina, la cui evocazione in

litis ex art. 332 c.p.c., dovendosi quindi escludere la
fondatezza dell’eccezione d’improcedibilità o inammissibilità
dell’impugnazione sollevata dai controricorrenti limitatamente
alla evocazione in giudizio anche di Stefani Evelina.
Va del pari disattesa l’eccezione preliminare d’inammissibilità
del ricorso sollevata dai controricorrenti per la pretesa nullità
della procura speciale per la proposizione del ricorso,
dovendosi dare continuità all’orientamento di questa Corte per
il quale la previsione di cui all’art. 83, comma 3, cod. proc.
civ., nell’attribuire alla parte la facoltà di apporre la procura in
calce o a margine di specifici e tipici atti del processo, fonda la
presunzione che il mandato così conferito abbia effettiva
attinenza al grado o alla fase del giudizio cui l’atto che lo
contiene inerisce, per cui la procura per il giudizio di cassazione
rilasciata in calce o a margine del ricorso, in quanto corpo
unico con tale atto, garantisce il requisito della specialità del
mandato al difensore (Cass. n. 15538/2015), dovendosi
pertanto escludere che alcune delle espressioni presenti nella
procura, quale quella della possibilità del ricorso alla
mediazione ovvero l’enucleazione di alcuni poteri attribuiti al
difensore, siano tali da rendere la procura assolutamente
incompatibile con l’intento di conferire i poteri rappresentativi
per il giudizio di legittimità.
Il primo motivo di ricorso denunzia ai sensi dell’art. 360 co. 1
nn. 3 e 5 c.p.c. l’omessa pronuncia della Corte d’Appello sulla

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questo giudizio è avvenuta esclusivamente come denuntiatio

domanda del ricorrente di determinare il percorso della servitù
in base ai criteri sussidiari degli artt. 1065 e 1066 c.c., nel caso
in cui non fosse stato possibile farlo sulla base delle previsioni
del titolo costitutivo.
Si sostiene che il giudice di appello, ha immotivatamente

concluso per l’impossibilità di stabilire il percorso,
“appoggiandosi” soltanto alla lettera del titolo costitutivo.
Inoltre aveva motivato per la soluzione avversata dal ricorrente
facendo riferimento ad un progetto della villa bifamiliare, mai
versato in atti, e concedendo alle controparti l’uso della zona
lastricata, senza che ne avessero fatto richiesta, e per
assicurare solo finalità di divertimento e non economiche.
Il secondo motivo denunzia, sempre ai sensi dell’art. 360 co. 1
nn. 3 e 5 c.p.c., la violazione dell’art. 1028 c.c., in quanto il
giudice deve cercare un punto di equilibrio fra i due interessi
contrapposti del fondo dominante e servente, avendo la
sentenza invece privilegiato l’amenità del fondo servente a
discapito della comodità del fondo dominante.
Si reitera la denuncia di omessa pronuncia sull’applicazione dei
criteri di cui agli artt. 1065 e 1066 c.c., nonchè la deduzione
secondo cui il giudice di appello si sarebbe avvalso di un
progetto non versato in atti, discostandosi immotivatamente
dalle conclusioni del CTU.
I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati
per la loro connessione, sono infondati e vanno quindi
disattesi.
La sentenza gravata, proprio partendo dalle considerazioni del
CTU, che aveva appunto ribadito di non essere stato in grado
di poter dimostrare quale fosse il percorso della preesistente
careggiata alla quale le parti avevano fatto riferimento nell’atto

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ritenuto di discostarsi della conclusioni del CTU che aveva

costitutivo della servitù (il che esclude che possa affermarsi
che la sentenza abbia disatteso le conclusioni dell’ausiliario
d’ufficio), chiamata a determinare quale fosse il percorso
tramite il quale assicurare il passaggio in favore del fondo
dell’attore, ha valutato comparativamente le due diverse

di ognuna, ha optato per quella che consente l’accesso al
garage dell’immobile del Buogo sul lato nord.
A tal fine, ha ritenuto di non poter dare seguito alle indicazioni
provenienti dalla deposizione della teste Stefani Daniela,
precedente proprietaria dell’abitazione del Buogo, ma ha
manifestato le ragioni della propria preferenza, evidenziando
che, nel momento in cui la servitù era concessa per il
passaggio con ogni mezzo, era ragionevole ritenere che si
fosse fatto riferimento al passaggio dal lato nord, in quanto ciò
permetteva di accedere direttamente ai garages ed impediva il
transito continuo (provocato invece dall’accesso dal lato sud) in
una zona pianeggiante disponibile sulla quale si affacciavano gli
ingressi pedonali principali delle due abitazioni, di cui si
compone la villa bifamiliare, zona che si prestava ad attività
conviviali, specie in estate, nonché ad alloggiare piante
ornamentali, attività che sarebbero state pregiudicate dal
passaggio veicolare.
Tali essendo il contenuto e la ratio della decisione impugnata, i
motivi si palesano, come detto, del tutto privi di fondamento.
Ed, invero, va ricordato che la presente vicenda ha ad oggetto
una controversia sulla servitù di carattere petitorio, mirando
appunto ad accertare, e non già ai fini della tutela possessoria,
che pure era stata oggetto di una diversa controversia
intentata dal ricorrente, quale fosse l’effettivo contenuto del
diritto di servitù derivante dal titolo dell’8 giugno 1979.

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soluzioni che si fronteggiavano, ed evidenziati i pro ed i contro

In tal senso, ed in assenza di possibilità di riscontrare in fatto
gli elementi ai quali le parti contraenti avevano fatto
riferimento al momento della conclusione del contratto, si è
imposta un’attività di interpretazione della volontà delle parti
che è insindacabile in sede di legittimità.

l’interpretazione del titolo costitutivo ai fini della
determinazione del contenuto, dell’estensione e delle modalità
di esercizio della servitù costituisce giudizio di merito sottratto
al sindacato di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta
motivazione ( conf. Cass. n. 3148/80, Cass. n. 4298/1987).
In tale prospettiva, si palesa quindi immediatamente destituita
di fondamento la pretesa del ricorrente di dover procedere alla
corretta interpretazione del titolo valendosi della previsione di
cui all’art. 1066 c.c., atteso che, secondo i precedenti di questa
Corte (cfr. Cass. n. 14088/2010) l’estensione di una servitù
convenzionale e le modalità del suo esercizio devono essere
desunte dal titolo, da interpretarsi con i criteri dettati dagli art.
1362 e segg. cod. civ., non potendo assumere alcun rilievo il
possesso, che è criterio idoneo per stabilire il contenuto
soltanto delle servitù acquistate per usucapione.
Ne deriva che, attesa la natura pacificamente convenzionale
della servitù oggetto di causa, e non avendo il presente
giudizio natura possessoria, appare del tutto inconferente il
richiamo di parte ricorrente alla previsione di cui all’art. 1066
c.c., che invece risulta invocabile nel caso in cui debba
assicurarsi la tutela del possesso della servitù (cfr. Cass. n.
8909/2016; Cass. n. 15971/2011; Cass. n. 2628/1984, che
appunto ribadisce il limite applicativo della norma de qua alle
sole ipotesi in cui venga in gioco il possesso come stato di
fatto).

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In tal senso si è infatti, affermato che (cfr. Cass. n. 744/1983)

I giudici di merito, chiamati appunto a determinare l’estensione
e le modalità di esercizio della servitù convenzionale, hanno
quindi fatto puntuale applicazione dei principi di questa Corte
(cfr. Cass. n. 7564/2017) secondo cui, ove non sia possibile
con il ricorso ai criteri di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. desumerle

caso di specie, per la sopravvenuta carenza degli elementi
identificativi delle modalità di esercizio della servitù), occorre
far applicazione del combinato disposto degli artt. 1063, 1064
e 1065 c.c., in forza dei quali il diritto comprende quanto
necessario per farne uso e deve essere esercitato in modo da
consentire di soddisfare il bisogno del fondo dominante, con il
minor aggravio per il fondo servente.
Nella fattispecie, l’interpretazione del titolo da parte della Corte
d’Appello è stata appunto ispirata al principio del cd. minimo
mezzo (cfr. ex multis Cass. n. 3524/1982) che impone di
ritenere che la servitù sia stata costituita in guisa da soddisfare
il bisogno del fondo dominante con il minore aggravio del fondo
servente, criterio sussidiario destinato a prevalere nel caso in
cui permangano dubbi nell’interpretare il titolo (cfr. Cass. n.
8261/2002).
A tal fine il giudice (cfr. Cass. n. 8122/1991) deve tenere
conto, con riferimento all’epoca della convenzione, dello stato
dei luoghi, della naturale destinazione dei fondi e di tutti gli
elementi mediante i quali di norma è possibile individuare le
esigenze del fondo dominante che le parti hanno inteso
soddisfare con la costituzione della servitù, senza che, di
conseguenza, gli sia consentito di introdurre particolari
modalità, che, non indicate dalle parti, non siano
corrispondenti ad uno specifico tipo di servitù previsto dalla
legge (conf. Cass. n. 4238/1987).

Ric. 2013 n. 00494 sez. 52 – ud. 20-10-2017 -10-

dal titolo, per la mancanza di sufficienti indicazioni ( o come nel

I giudici di merito con valutazione in fatto, non sindacabile in
questa sede, hanno appunto provveduto ad effettuare la
comparazione tra i vantaggi e gli svantaggi reciprocamente
subiti da parte del fondo dominante e del fondo servente, a
seconda della soluzione prospettabile, ritenendo, e proprio in

la soluzione auspicata dagli appellanti fosse la più idonea ad
assicurarne il rispetto.
Da un lato si è, infatti, sottolineato che, attesa l’utilità offerta
dalla servitù di passaggio, l’accesso da nord assicurava di poter
immediatamente accedere al garage della proprietà del Buogo,
realizzandosi in tal modo l’utilità che la servitù stessa mira a
soddisfare, e dall’altro, si è evidenziato che non veniva ad
essere gravata una porzione del fondo servente che per le sue
caratteristiche intrinseche verrebbe a ricevere un pregiudizio
non giustificabile, in presenza di un transito veicolare.
Il riferimento alla condizione attuale dei luoghi ed alle
possibilità di sfruttamento, anche per finalità edonistiche
(riunioni conviviali o alloggiamento di piante ornamentali) tiene
conto della destinazione dei luoghi, tenuto conto che si tratta di
area sulla quale affacciano solo ingressi pedonali delle due
abitazioni.
Inoltre, il riferimento al progetto, lungi dal significare la
valorizzazione di un elemento probatorio che si denunzia non
essere stato versato in atti, mira solo a precisare che, attesa
l’attuale conformazione delle proprietà (con la suddetta
presenza dell’area pianeggiante e la collocazione degli accessi
pedonali), poiché la divisione dalla quale scaturiva il diritto di
servitù era intervenuta durante la fase di costruzione della villa
bifamiliare, il futuro assetto dei luoghi doveva essere ben
presente alle parti contraenti, sicchè la valorizzazione della

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evidente applicazione del cd. principio del minimo mezzo, che

situazione attuale riflette anche quella che era una
destinazione delle quali le parti erano consapevoli al momento
della stipula dell’atto costitutivo.
Né, infine, appare cogliere nel segno la denunzia di violazione
dell’art. 1028 c.c., sul presupposto che non poteva porsi in

fondo servente qualificabile in termini di mera amenità, atteso
che, se la servitù può essere costituita anche per la maggiore
comodità o amenità del fondo dominante, il rispetto del
principio del minimo mezzo, impone anche di dover apprezzare
il minor sacrificio arrecato al fondo servente, considerando la
maggiore amenità o comodità che quest’ultimo verrebbe a
ricevere con la soluzione meno gravosa.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo.
Nulla a provvedere nei confronti dell’intimata che non ha svolto
attività difensiva in questa sede.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso
delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi C
2.700,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari
al 15 °h) sui compensi, ed accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 20 ottobre 2017
Il Presidente
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comparazione con l’utilità del fondo dominante il vantaggio del

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