Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30317 del 22/11/2018

Cassazione civile sez. III, 22/11/2018, (ud. 25/09/2018, dep. 22/11/2018), n.30317

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 26165/2016 proposto da:

VILLA DELLE QUERCE SPA, in persona del rappresentante legale p.t.

Dott. U.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SARDEGNA 50, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE MERILLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato SERGIO TURRA’ giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.M., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato LUIGI ALDO CUCINELLA giusta procura in calce al

controricorso;

ALLIANZ SPA, in persona dei suoi procuratori speciali Dott.ssa

GE.AN., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONIDA BISSOLATI 76,

presso lo studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO che la

rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

V.M., SOMPO JAPAN NIPPONKOA INSURANCE COMPANY OF EUROPE

LIMITED, BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED;

– intimate –

avverso la sentenza n. 3611/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 12/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/09/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

Fatto

RILEVATO

che:

Nel 2005, V.M. convenne in giudizio, dinanzi il Tribunale di Napoli, la casa di cura Villa delle Querce S.p.a. (già Villa delle Querce S.r.l.) e il Dott. G.M., al fine di sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni patiti a seguito dell’operazione di mastoplastica riduttiva eseguita dal medico presso la struttura sanitaria.

Si costituì la Villa delle Querce, chiedendo l’autorizzazione alla chiamata in causa delle compagnie assicuratrici Ina – Assitalia S.p.a. e Sompo Japan Nipponkoa Insurancc Company of Europe Ltd. (già Yasuda Kasai), eccependo la nullità dell’atto di citazione, non essendo dato conoscere a che titolo venisse richiesta la propria condanna, l’infondatezza e l’incongruenza della pretesa. In via subordinata, chiese che il Tribunale, previa graduazione della colpa, affermasse l’esclusiva responsabilità del G., ponendo a carico dello stesso ogni obbligazione risarcitoria.

Si costituirono anche il Dott. G., contestando la pretesa e chiedendo l’autorizzazione alla chiamata in causa delle proprie compagnie assicuratrici Assicurazioni Generali S.p.a. e Allianz S.p.a., nonchè le Assicurazioni d’Italia e la Sompo Japan, le quali contestarono la sussistenza della garanzia.

Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 7682/2013, accolse la domanda, condannando in solido la struttura sanitaria ed il medico al pagamento, in favore dell’attrice, della somma di Euro, 81.166,67, oltre rivalutazione, interessi e spese di lite e la Allianz alla parziale manleva del Dott. G.. Rigettò invece la domanda di garanzia del medico nei confronti della Assicurazioni Generali, nonchè la domanda di garanzia della casa di cura nei confronti della Assicurazioni d’Italia e della Sompo Japan.

2. La decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza n. 3611/2016 depositata il 12 ottobre 2016.

La Corte territoriale ha, tra l’altro, disatteso l’appello proposto dalla Villa delle Querce, la quale aveva lamentato che il Tribunale non si fosse pronunciato sulla sua domanda di ripartizione, fra il sanitario e la casa di cura, della responsabilità per i danni subiti dalla V., con affermazione della responsabilità esclusiva del Dott. G..

Al riguardo, la Corte ha osservato che il primo giudice ha condivisibilmente affermato, seguendo l’indirizzo enunciato in numerose pronunce di legittimità, che la responsabilità del medico si estende automaticamente, ai sensi dell’art. 1228 c.c., anche alla struttura che ha consentito al chirurgo di svolgervi la propria opera, alla quale vanno ascritte le conseguenze dell’illecito materialmente consumato dall’ausiliario, escludendo dunque che la responsabilità per i danni causati alla V. potesse essere attribuita solamente al sanitario che aveva eseguito gli interventi.

Quanto alla graduazione delle colpe, secondo la Corte non si può fare differenza fra chi ha eseguito male l’intervento chirurgico e chi, in virtù del contratto di spedalità stipulato con la paziente, doveva assicurare alla stessa la prestazione sanitaria richiesta da parte di personale abile ed idoneo a praticarla.

3. Avverso tale sentenza propone ricorso in Cassazione la Villa delle Querce S.p.a., sulla base di due motivi.

3.1. Resistono con controricorso il Dott. G.M. e la Allianz S.p.a. Gli intimati signora V.M., Sompo Japan Nipponkoa Company of Europe Ltd. e Berkshire Hathaway International Insurance Ltd. non hanno svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4.1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la “violazione e falsa applicazione del disposto di cui all’art. 132 c.p.c.. Motivazione apparente”.

Con la comparsa di costituzione in primo grado, la ricorrente aveva espressamente richiesto che, nell’ipotesi di accoglimento della domanda attorca, si procedesse, in relazione ai rapporti interni tra coobbligati al risarcimento, all’attribuzione dell’intera responsabilità al sanitario.

I giudici del merito (il Tribunale prima e la Corte d’appello, poi, confermando la pronuncia di primo grado) si sarebbero invece limitati a ribadire la sussistenza della solidarietà obbligatoria nei confronti della danneggiata, senza motivare in alcun modo sulle ragioni del rigetto della domanda della graduazione della colpa sul piano interno.

4.2. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente si duole della “violazione e falsa applicazione del disposto di cui agli artt. 1298,1299 e 2055 c.c.”.

Al fine di contrastare la presunzione di pari responsabilità, di cui all’art. 2055 c.c., la Villa delle Querce aveva rilevato come, dall’esame della c.t.u., emergesse l’esclusiva responsabilità del G. nella causazione dell’evento.

Sussiste quindi la prova della graduazione della colpa in misura diversa da quanto previsto in via presuntiva dall’art. 2055 c.c..

Pertanto, la casa di cura, avendo pagato nel corso di causa una somma di denaro eccedente la quota di responsabilità a sè ascrivibile (Euro, 32.871,60, pari al 50% del danno), avrebbe diritto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1298 e 1299 c.c., ad ottenere il rimborso dall’altro creditore.

Il mancato esercizio dell’azione di regresso nell’ambito del presente procedimento non osterebbe alla pronuncia richiesta, potendo la stessa valere in vista del regresso.

5. In considerazione del fatto che la questione relativa all’azione di regresso nelle obbligazioni solidali sollevata dal ricorrente ha rilevanza nomofilattica la Corte ritiene di rinviare la causa all’udienza pubblica della terza sezione civile.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa all’udienza pubblica della Sezione Terza Civile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2018

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