Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30317 del 21/11/2019

Cassazione civile sez. III, 21/11/2019, (ud. 13/09/2019, dep. 21/11/2019), n.30317

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14251-2016 proposto da:

L.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NICOLO’

GIORGI 39, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA PANTALONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE LUCHENA;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, già EQUITALIA SUD SPA

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE 39,

presso lo studio dell’avvocato PASQUALE VARI’, che la rappresenta e

difende;

ROMA CAPITALE, (OMISSIS) in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21,

presso lo studio dell’avvocato GIORGIO PASQUALI, che lo rappresenta

e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 24387/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 03/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/09/2019 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

RILEVATO

che:

L.A. nel 2013 propose opposizione dinanzi al Giudice di pace di Roma avverso la cartella esattoriale (OMISSIS);

l’opposizione, accolta in primo grado, venne dichiarata inammissibile dal Tribunale di Roma con sentenza 3.12.2015 n. 24387;

L.A., dopo avere proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, con istanza in data 7.8.2019 ha chiesto che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese, a causa del sopravvenuto annullamento d’ufficio dei carichi.

Diritto

CONSIDERATO

che:

l’annullamento della pretesa erariale ha fatto venir meno l’interesse a ricorrere e la carenza di interesse rende il ricorso inammissibile;

che i fatti sopra descritti giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti.

P.Q.M.

la Corte di cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere;

(-) compensa integralmente tra tutte le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2019

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