Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30316 del 18/12/2017


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 30316 Anno 2017
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: CRISCUOLO MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 1309-2013 proposto da:
AZIENDA AGRICOLA IL CASELLINO DI EDUARDO SALVIA & C
SAS 01431110137, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO
VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio dell’avvocato
STUDIO GREZ, rappresentato e difeso dall’avvocato
DOMENICO BENUSSI giusta procura in calce al ricorso nonché
dall’avvocato Eva Marri giusta procura speciale notarile del 20
settembre 2017 ;
– ricorrente contro

COMUNE RIGNANO SULL’ARNO, elettivamente domiciliato in
ROMA, LARGO DEI LOMBARDI 4, presso lo studio dell’avvocato
ALESSANDRO TURCO, rappresentato e difeso dall’avvocato
GAETANO VICICONTE in virtù di procura a margine del
controricorso;
c-•

– controricorrente –

Data pubblicazione: 18/12/2017

avverso la sentenza n. 1514/2011 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE, depositata il 24/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 20/10/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Lette le memorie depositate dalle parti.

L’azienda agricola Il Casellino di Eduardo Salvia & C. s.a.s.
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze il Comune
di Rignano sull’Amo, deducendo di essere unica proprietaria di
un vasto complesso immobiliare sito nel comune convenuto, di
cui fa parte un edificio denominato “Il Casellino” al quale si
accede tramite una stradella da tempo parzialmente inagibile,
avendo pertanto provveduto alla sua parziale chiusura
mediante l’apposizione di un cancello a monte del fabbricato, e
cioè fra quest’ultimo e la fattoria di Petriolo.
Tuttavia tale apposizione era stata sanzionata ai sensi del
codice della strada dal Prefetto, nonostante l’adozione di tali
provvedimenti sanzionatori fosse del tutto illegittima, in quanto
la strada non era caratterizzata dall’uso pubblico.
Chiedeva pertanto accertarsi l’inesistenza di una servitù di uso
pubblico e la natura non vicinale della strada che si diparte alla
via Provinciale Torri Volognano – Rosano, che conduce sino al
Casellino, e che prosegue fino al confine della proprietà.
Nella resistenza dell’amministrazione comunale, ed all’esito
dell’istruttoria, il Tribunale adito con la sentenza n. 876 del 9
novembre 2005 accoglieva la domanda attorea, con la
condanna del convenuto anche al rimborso delle spese di lite.
A seguito di appello del Comune, la Corte d’Appello di Firenze,
con la sentenza n. 1514 del 24/11/2011 riformava la decisione
gravata dichiarando l’esistenza di una servitù di uso pubblica

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RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

sulla strada oggetto di causa, con il conseguente suo carattere
vicinale.
Rilevava la Corte distrettuale che le critiche mosse dal Comune
alla valutazione delle risultanze istruttorie erano fondate.
Una volta richiamati i caratteri che secondo la giurisprudenza

vicinale pubblica, la mancata inclusione della strada negli
elenchi pubblici non era dirimente, incidendo tale omissione
solo sul diverso atteggiarsi dell’onere della prova.
Alla luce del complesso delle deposizioni testimoniali, doveva
ritenersi maggiormente attendibile la tesi a favore
dell’esistenza di un uso pubblico della strada da parte dei
cittadini, anche se non avevano niente a che vedere né con
l’azienda agricola né con le civili abitazioni raggiunte dalla
strada.
I testi addotti da parte del Comune avevano, infatti,
confermato l’utilizzo della strada da parte della collettività, e le
loro deposizioni non potevano reputarsi inficiate da quelle dei
testi indicati dalla società.
Ed, invero, anche a prescindere dal fatto che i testi di parte
attrice erano dipendenti della stessa, le deposizioni degli altri
testi invece trovavano una conferma documentale in una
missiva inviata al Sindaco da parte del presidente di
un’associazione venatoria con la quale ci si doleva della
chiusura della strada, missiva che avvalorava l’utilizzo
collettivo della stessa.
Tale lettera attestava quindi in forma indiretta, ma
significativa, non soltanto un uso abituale e frequente della
strada per l’esercizio di attività ludiche da parte di una
generalità di persone abitanti in zone limitrofe, ma confortava

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devono esser presenti affinché possa parlarsi di una strada

anche che tale uso pubblico era divenuto patrimonio acquisito
e percepito come tale dai cittadini della zona.
Né poteva apparire rilevante il numero, la quantità e la
frequenza dell’uso, trattandosi di una strada vicinale
campestre, non paragonabile ad una strada di scorrimento, ma

da parte dei cittadini per soddisfare i propri interessi.
La strada de qua, inoltre, come attestato anche dai rilievi del
consulente di parte convenuta, si presenta per larghi tratti
percorribile con mezzi meccanici e comunque con fuoristrada,
essendo in ogni caso assicurato il passaggio pedonale.
Il complesso di tali risultanze permette quindi di ritenere
fondato l’appello.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società
attrice sulla base di tre motivi.
Il Comune di Rignano sull’Arno resiste con controricorso.
Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa
applicazione della legge n. 2248 all. F del 1865, nonché della
legge n. 126 del 1958 e del D. Lgs. n. 285/1992 (Codice della
Strada), nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio.
Si assume che nessuno de requisiti che la giurisprudenza
richiede per la sussistenza di una strada vicinale è presente
nella fattispecie, considerato che la strada non è più idonea a
soddisfare esigenze di pubblico interesse, come peraltro
confermato dalla CTU che attesta come la stessa sia utilizzabile
solo nella parte che collega il Casellino alla strada provinciale,
essendo invece in pessimo stato di manutenzione nel suo
prosieguo. Inoltre, la stessa si presenta in larga parte parallela
alla strada provinciale, sicchè non si comprende oggi quale
utilità possa assicurare.

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per la quale conta unicamente la concreta possibilità di utilizzo

Il motivo è infondato.
La ricorrente non contesta l’individuazione dei requisiti che la
costante giurisprudenza ha individuato per la sussistenza di
una strada vicinale, come peraltro ribaditi anche dalla decisione
gravata, e cioè (cfr. Cass. n. 16864/2013): a) il passaggio

persone qualificate dall’appartenenza ad una comunità
territoriale; b) la concreta idoneità della strada a soddisfare
esigenze di generale interesse, anche per il collegamento con
la pubblica via; c) l’esistenza di un titolo valido a sorreggere
l’affermazione del diritto di uso pubblico, ma deduce che nella
vicenda gli stessi non potrebbero essere riscontrati.
Orbene, ribadita la non vincolatività dell’inserimento della
strada negli elenchi pubblici ai fini della risoluzione della
controversia (cfr. Cass. S.U. n. 1624/2010, a mente della
quale l’iscrizione di una strada nell’elenco delle vie pubbliche o
gravate da uso pubblico non ha natura costitutiva e portata
assoluta, ma riveste funzione puramente dichiarativa della
pretesa del Comune, ponendo una semplice presunzione di
pubblicità dell’uso, superabile con la prova contraria della
natura della strada e dell’inesistenza di un diritto di godimento
da parte della collettività mediante un’azione negatoria di
servitù. Ne consegue che la controversia circa la proprietà,
pubblica o privata, di una strada, o circa l’esistenza di diritti di
uso pubblico su una strada privata, è devoluta alla
giurisdizione del giudice ordinario, giacché investe
l’accertamento dell’esistenza e dell’estensione di diritti
soggettivi, dei privati o della pubblica amministrazione), il
motivo si risolve nella sostanza in una non consentita richiesta
di rivalutazione dei fatti, mirando essenzialmente a contestare
la ricostruzione in fatto operata dal giudice di merito,

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,/

esercitato “jure servitutis publicae” da una collettività di

assumendosi, in contrasto con quanto accertato dalla Corte
d’Appello, sulla scorta di una complessiva valutazione del
materiale istruttorio, che non sarebbero presenti i requisiti
sopra indicati affinchè possa parlarsi di una strada vicinale
pubblica.
peraltro, come questa Corte ha più volte sottolineato,

compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o
non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella
decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura
degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al
fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella
compiuta dai giudici del merito (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 3267
del 12/02/2008, Rv. 601665), dovendo invece la Corte di
legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto
delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento
probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del
provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del
ragionevole e del plausibile; ciò che, come dianzi detto, nel
caso di specie è dato riscontrare.
Inoltre il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di
legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. consiste nella deduzione di
un’erronea ricognizione della fattispecie astratta di una norma
di legge e, perciò, implica necessariamente un problema
interpretativo della stessa, con la conseguenza che il ricorrente
che presenti la doglianza é tenuto a prospettare quale sia stata
l’erronea interpretazione della norma in questione da parte del
giudice che ha emesso la sentenza impugnata, a prescindere
dalla motivazione posta a fondamento di questa (Cass., Sez.
L., sentenza n. 26307 del 15 dicembre 2014, Rv. 633859). Al

contrario, se l’erronea ricognizione riguarda la fattispecie
concreta, il gravame inerisce alla tipica valutazione del giudice

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E

di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo
ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. (Cass., Sez. 5, sentenza n.
8315 del 4 aprile 2013, Rv. 626129).
Il motivo deve quindi essere rigettato.
Il secondo motivo denunzia la violazione delle medesime

applicazione dell’art. 842 c.c., e l’omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il
giudizio, laddove la sentenza impugnata ha ritenuto che la
strada de qua avesse natura vicinale pubblica, pur in mancanza
di iscrizione nell’elenco comunale, valorizzando le risultanze
della prova testimoniale ed in particolare le deposizioni dei testi
addotti dal Comune, trascurando la circostanza che gli stessi
erano dei cacciatori o rappresentanti di associazione venatoria.
Trattasi di soggetti ai quali l’art. 842 c.c. riserva una peculiare
facoltà di accesso ai fondi, sicchè la possibilità che gli stessi
potessero percorrere la strada non dimostrava l’esistenza di un
pubblico passaggio come richiesto per il riconoscimento della
servitù di uso pubblico.
Inoltre alcuna rilevanza poteva essere attribuita alla
deposizione del teste Galardi, che non frequentava i luoghi da
oltre cinquanta anni.
Il terzo motivo di ricorso sempre denunziando la violazione
delle norme di legge di cui al primo motivo, lamenta altresì
l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un
fatto decisivo per il giudizio, ed in particolare per quanto
attiene alla valutazione di minore attendibilità dei testi addotti
dalla ricorrente, che risulta avvalorata dall’inveritiero
convincimento che gli stessi fossero dipendenti della società,
laddove il teste Ricci non ha mai ricoperto tale qualità, mentre
il teste Massino non lo era alla data della deposizione.

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norme di cui al primo motivo, nonché la violazione e falsa

I due motivi di ricorso che per la loro evidente connessione
possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati e
vanno disattesi.
Ed, invero, il motivo si palesa in primo luogo carente del
requisito della specificità ex art. 366 co. 1 n. 6 c.p.c., nella

risultanze istruttorie, come operata dal giudice di merito,
omette di riportare in ricorso il puntuale contenuto delle
deposizioni rese dai testi, anche al fine di poter effettivamente
apprezzare la limitazione emergente dalle deposizioni dei testi
di parte convenuta, al solo utilizzo del viale in chiave venatoria.
Ma anche a voler superare tale profilo, va ricordato che
secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. da
ultimo Cass. n. 16056/2016) l’esame dei documenti esibiti e
delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei
documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio
sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che
di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di
quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione,
involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito,
il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una
fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite
che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento,
senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a
confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi
implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene
non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili
con la decisione adottata.
Pertanto è insindacabile, in sede di legittimità, il “peso
probatorio” di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al
quale il giudice di secondo grado sia pervenuto ad un giudizio

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parte in cui pur contestando la complessiva valutazione delle

logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo
giudice (così Cass. n. 13054/2014 ed in senso sostanzialmente
conforme Cass. n. 11511/2014).
E’ quindi evidente che i motivi nel loro insieme mirano a
contestare la valutazione di attendibilità della prova

appello, mascherando sotto la dedotta violazione di legge
quella che in realtà è una censura di merito.
Né appare suscettibile di poter trovare accoglimento la diversa
prospettazione del vizio di motivazione, posto che, anche a
voler sorvolare circa la mancata integrale riproduzione del
tenore delle deposizioni testimoniali rese, che impedisce a
questa Corte di poter riscontrare dal ricorso stesso il vizio del
ragionamento del giudice di appello, quest’ultimo ha in realtà
adeguatamente e congruamente motivato in merito alle ragioni
per le quali ha inteso privilegiare il racconto dei testi addotti da
parte convenuta.
In primo luogo, come si ricava dalla lettura della sentenza
impugnata, anche i testi asseritamente indicati come meri
cacciatori (Aglietti e Tornai) avrebbero però riferito di accessi
non solo con finalità esclusivamente venatoria, avendo peraltro
aggiunto come a completare il quadro istruttorio favorevole
alla tesi del Comune, si poneva anche la deposizione del teste
Galardi che ha riferito di un transito sui luoghi che non era
correlato alla caccia.
Quanto invece alla diversa questione della erronea qualifica di
dipendenti assegnata ai testi di parte attrice, giova rilevare che
la Corte d’Appello non ha fondato il giudizio di maggiore
attendibilità degli altri testi su tale circostanza, come conferma
l’espressione utilizzata nella premessa della valutazione
comparativa delle dichiarazioni (“anche prescindendo dal rilievo

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testimoniale così come in concreto compiuta dal giudice di

che i due testi indotti dalla Azienda Agricola Il Casellino erano
due dipendenti della società e come tali potrebbero essere stati
motivati da un proprio personale interesse a « compiacere>>
il proprio datore di lavoro”), quanto in base alla diversa
valutazione per la quale quanto riferito dai testi di parte

inoltrato al Sindaco dal Presidente di un’associazione privata di
Rosano, che si doleva dell’avvenuta chiusura della strada ad
opera della società, confortando in tal modo il convincimento
circa l’utilizzo della via da parte di una generalità di persone
con il convincimento che tale uso rispondesse al
soddisfacimento di esigenze di carattere generale.
Anche tali motivi vanno quindi rigettati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle
spese in favore dei controricorrenti che liquida in complessivi C
2.700,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari
al 15 °A) sui compensi ed accessori come per legge;
Così deciso nella camera di consiglio del 20 ottobre 2017
Il Presidente

ario

Giudiziario
NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

8 DK. 2017

convenuta aveva trovato conforto anche nel documento

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