Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30314 del 18/12/2017


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 30314 Anno 2017
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: PICARONI ELISA

ORDINANZA

sul ricorso 25317-2013 proposto da:
RSSPTL42D11F693D,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE CORTINA

D’AMPEZZO 269,

RUSSO

PANTALEONE

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO DE SANTIS, che
lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

FLORIO ANDREA MARIA quale unico erede dell’Ing.
DOMENICO FLORIO, GASPAROTTI ALESSANDRA, elettivamente
domiciliati in ROMA, P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di
CASSAZIONE rappresentati e difesi dall’avvocato NICOLA
BELSITO;
– controricorrente nonchè contro

Data pubblicazione: 18/12/2017

FALLIMENTO SIAB SRL, FLORIO ANTONIO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 406/2013 della CORTE D’APPELLO
di SALERNO, depositata il 13/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 04/10/2017 dal Consigliere Dott. ELISA

PICARONI.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Salerno, con sentenza depositata
il 13 giugno 2013 e notificata il 29 luglio 2013, ha accolto
l’appello principale proposto da Andrea Maria Florio e
Alessandra Gasparotti, al quale aveva aderito Antonio Florio,

e ha rigettato l’appello incidentale proposto da Pantaleone
Russo avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 3023 del
2008.
1.1. Il giudizio di primo grado era stato introdotto
dall’avv. Russo nei confronti di SIAB di Trotta Marco & C. s.n.c.
– già SIAB dei F.11i Antonio e Domenico Florio s.n.c. – e dei
sigg. Antonio e Domenico Florio, per il pagamento del
compenso per l’attività stragiudiziale svolta a fine di cessione di
un compendio aziendale di proprietà della società.
1.2. Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda
dell’avv. Russo nei confronti di Antonio Florio e di Andrea Maria
Florio, quest’ultimo costituitosi in qualità di erede del padre
Domenico, e aveva rigettato la domanda nei confronti della
curatela del Fallimento SIAB srl, compensando integralmente le
spese di lite.
2. La Corte d’appello ha riformato la decisione sul duplice
rilievo che non era provato lo svolgimento di attività di
consulenza legale da parte dell’avv. Russo a favore dei fratelli
Florio, e che l’accertata estraneità della società, poi dichiarata
fallita, al rapporto controverso rendeva ingiustificata la
compensazione delle spese di lite.
3.

Ricorre per la cassazione della sentenza l’avv.

Pantaleone russo, sulla base di

quattro motivi. Resistono

Andrea Maria Florio e Alessandra Gasparotti. È rimasto

i

nonché l’appello incidentale proposto da Fallimento SIAB s.r.I.,

intimato il Fallimento SIAB srl. Il ricorrente ha depositato
memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
1.2. Con il primo motivo è denunciata violazione e falsa

all’art. 1703 cod. civ., e 2697 cod. civ. e si contesta la
valutazione delle emergenze processuali fatta dalla Corte
d’appello, anche con riferimento al riparto dell’onere della
prova. Il ricorrente riporta la motivazione della sentenza del
Tribunale, che aveva ritenuto raggiunta la prova del
conferimento dell’incarico stragiudiziale all’avv. Russo sul
rilievo che i fratelli Florio, in più occasioni, avevano
riconosciuto e ratificato l’intervento dell’avv. Russo, seppur
inizialmente non sollecitato dagli stessi. D’altra parte, prosegue
il ricorrente, l’effettivo espletamento delle prestazioni
professionali non era stato contestato in corso di causa e, in
senso contrario, Antonio Florio aveva ammesso di essersi
recato presso lo studio dell’avv. Russo al fine di offrirgli un
compenso, peraltro irrisorio. Pertanto gravava sui convenuti
Florio l’onere di dimostrare che non vi era stato conferimento
dell’incarico e che essi avevano rifiutato le prestazioni del
legale.
2. La doglianza è in parte inammissibile e in parte
infondata.
2.1. Il ricorrente, che formalmente deduce violazione di
norme (sul contratto di prestazione d’opera intellettuale e sul
mandato), in realtà sollecita, anche attraverso la valorizzazione
della più favorevole sentenza di primo grado, il riesame
dell’intero quadro probatorio, così da realizzare una surrettizia
trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non
2

applicazione degli artt. 2230 e ss. cod. civ., anche in relazione

consentito, terzo grado di merito (per tutte, Cass. 04/04/2017,
n. 8758).
La Corte d’appello, all’esito della valutazione delle
risultanze istruttorie, ha rilevato che mancava la prova del
conferimento dell’incarico al professionista da parte dei fratelli

dal Tribunale, che non vi erano riscontri sufficienti per
affermare che i sigg. Florio avevano accettato parte dell’attività
svolta dall’avv. Russo.
2.2. Correttamente la Corte d’appello ha ritenuto che
spettava al professionista fornire la prova dell’avvenuto
conferimento dell’incarico ovvero l’accettazione dell’attività
svolta, e quindi non sussiste la denunciata violazione della
regola di riparto dell’onere probatorio.
3. Con il secondo motivo è denunciato vizio di
motivazione e si contesta l’omesso esame dei fatti decisivi e
oggetto di discussione, che erano emersi dalle dichiarazioni dei
testi Francesco Falanga e Michele Dolgetta, nonché
dall’interrogatorio formale di Antonio Florio. Il ricorrente
lamenta che la Corte d’appello «non abbia dedicato neppure
una parola all’esame dei fatti» indicati.
3.1. La doglianza è manifestamente infondata.
La Corte d’appello ha rilevato che le risultanze
processuali, ed in particolare le dichiarazioni testimoniali, non
dimostravano «né l’esistenza di un precedente rapporto di
clientela [dell’avv. Russo] con la società e/o con i fratelli Florio,
né la stipula di un contratto d’opera intellettuale con questi
ultimi, né l’espletamento di attività di consulenza in loro favore
in occasione degli incontri per la vendita del compendio
aziendale, non essendovi alcuna prova di consultazioni orali e
pareri resi dal professionista su specifiche questioni giuridiche»
3

Florio, ed ha ritenuto, in ciò discostandosi da quanto opinato

(pag. 9 della sentenza). Analoghe considerazioni sono state
svolte dalla stessa Corte con riferimento alle dichiarazioni rese
da Antonio Florio in sede di interrogatorio formale (pag. 10
della sentenza).
La palese insussistenza della denunciata omissione

riferimento sia alla consistenza dei fatti (non è riportato il testo
integrale delle deposizioni testimoniali e dell’interrogatorio
formale, ma solo la sintesi contenuta nella motivazione della
sentenza di primo grado), sia alla decisività degli stessi nei
termini enucleati dal diritto vivente (per tutte, Cass., Sez. U.
07/04/2012, n. 8053).
4. Con il terzo motivo è denunciata violazione e falsa
applicazione degli artt. 2230 e ss. cod. civ., anche in relazione
all’art. 1754 ss. cod. civ., 2697 cod. civ. e della tariffa
professionale applicabile ratione temporis.
È contestata l’affermazione della Corte d’appello secondo
cui l’attività svolta dall’avv. Russo sarebbe stata «meramente
materiale», in quanto diretta a condurre a buon fine la vendita
del compendio aziendale – che in seguito era stato venduto con
l’ausilio di un diverso professionista – in assenza di attività di
assistenza legale ovvero di elaborazione di contratti. Il
ricorrente evidenzia l’erroneità del richiamo all’attività di
mediazione, della quale mancava nella specie l’elemento
essenziale dell’imparzialità del soggetto che aveva posto in
contatto le parti ai fini della conclusione dell’affare, e ribadisce
di avere svolto attività stragiudiziale, maturando il diritto al
compenso secondo la tariffa professionale, comprensivo anche
delle voci non riconosciute dal Tribunale.
4.1. La doglianza è inammissibile per carenza di
decisività.
4

assorbe i profili di inammissibilità strutturale del motivo, con

La

ratio decidendi della sentenza impugnata risiede

esclusivamente nell’accertata carenza di prova dello
svolgimento di attività di assistenza legale da parte dell’avv.
Russo, essendo irrilevante stabilire se l’interessamento del
professionista finalizzato alla vendita del complesso aziendale

Per la restante parte, il motivo è diretto a sollecitare una
inammissibile nuova valutazione del quadro probatorio.
5. Con il quarto motivo, che denuncia violazione degli
artt. 2291 e ss., 2293, 2266, 2257 cod. civ., 91 cod. proc. civ.,
anche in relazione all’art. 2697 cod. civ., si contesta la
decisione della Corte d’appello nella parte in cui ha riformato il
regime delle spese processuali, ponendo a carico dell’avv.
Russo quelle sostenute dal Fallimento SIAB srl.
5.1. La doglianza è infondata.
Non è oggetto di discussione la decisione del Tribunale di
rigetto della domanda dell’avv. Russo nei confronti del
Fallimento SIAB srl (estraneità della società in nome collettivo
all’attività svolta dall’avv. Russo), e pertanto sono irrilevanti le
norme in materia di società richiamate dal ricorrente. La
questione verte, infatti, sulla compatibilità tra il rigetto di
quella domanda e la compensazione delle spese disposta dal
Tribunale. In proposito, la Corte d’appello ha rilevato che l’esito
della lite non giustificava la compensazione delle spese,
accogliendo l’appello incidentale proposto sul punto dal
fallimento.
La decisione è immune da censure in quanto costituisce
applicazione del principio di soccombenza, sancito dall’art. 91
cod. proc. civ. Anche nel regime anteriore a quello introdotto
dall’art. 2, comma 1, lett. a) della legge n. 263 del 2005 applicabile ratione temporis alla controversia in esame (iniziata
5

dei Florio configurasse o non attività di mediazione.

nel 1997) – il provvedimento di compensazione parziale o
totale delle spese, fuori dai casi di soccombenza reciproca,
doveva trovare giustificazione nella motivazione della
sentenza, non essendo altrimenti consentito gravare la parte
vittoriosa delle spese sostenute per difendersi (Cass., Sez. U.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente
alle spese del giudizio di legittimità. Sussistono i presupposti
per il raddoppio del contributo unificato.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in
complessivi euro 4.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi,
oltre spese generali e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115
del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,
a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in
data 4 ottobre 2017.
Il Presidente

Funz1 ario Giudiziario

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,

1 8 WC. 2017

30/07/2008, n. 20598).

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