Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30313 del 18/12/2017


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 30313 Anno 2017
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: PICARONI ELISA

ORDINANZA

sul ricorso 21363-2013 proposto da:
SQUILLACIOTI

TERESA

ANTONELLA

SQLTSN67E65E328C,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 50,
presso lo studio dell’avvocato EMANUELA MAZZOLA, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORGIO
CASTELLANO;
– ricorrente contro
2017

ASSOCIAZIONE SPORTIVA JESSICA TEAM;
– intimata –

2379

avverso la sentenza n. 1225/2012 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 09/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 04/10/2017 dal Consigliere Dott. ELISA

Data pubblicazione: 18/12/2017

P I CARON I .

FATTI DI CAUSA
1. La Corte d’appello di Torino, con sentenza depositata il
9 luglio 2012, ha rigettato l’appello proposto da Teresa
Antonella Squillacioti avverso la sentenza del Tribunale di
Saluzzo n. 290 del 2007, e nei confronti di Associazione

1.2. Il Tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo che
intimava all’Associazione il pagamento dell’importo di euro
19.024,00, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di saldo del
compenso per l’attività professionale svolta dall’arch.
Squillacioti, e, in accoglimento della domanda riconvenzionale
proposta dall’opponente, aveva condannato l’opposta al
pagamento dell’importo di euro 1.549,38, oltre interessi, a
titolo di restituzione di indebito.
2.

La Corte d’appello ha confermato la decisione

rilevando, per un verso, che la professionista non aveva
provato di avere svolto ulteriore attività rispetto a quella
riconosciuta dalla controparte e già pagata, per altro verso, che
l’Associazione aveva diritto di ripetere le somme versate a
fronte di attività non eseguite.
3. Teresa Antonella Squillacioti ricorre per la cassazione
della sentenza sulla base di un motivo. L’Associazione Sportiva
Jessica Team è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso deve essere rigettato.
1.2.

Con

l’unico motivo la

ricorrente denuncia

insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo,
costituito dalla valutazione della Corte d’appello secondo cui la
parcella posta a fondamento dell’ingiunzione di pagamento non
conteneva il riferimento ad attività ulteriori rispetto a quelle
indicate nella fattura pagata dalla controparte.
i

Sportiva Jessica Team.

2. La doglianza è inammissibile.
2.1. La ricorrente lamenta l’erronea valutazione degli
elementi acquisiti al processo, contestando anche l’attendibilità
dei testi, nonché la mancata nomina di CTU al fine di chiarire il
contenuto della produzione documentale a suo dire travisata

fattuali, aventi valenza decisiva, sarebbero stati trascurati dalla
stessa Corte.
La denuncia di insufficienza della motivazione si risolve,
pertanto, nella sollecitazione del riesame dell’intero materiale
istruttorio, e in definitiva nella richiesta di un nuovo
accertamento in fatto, che è estraneo alla natura del giudizio di
legittimità.
2.2. Secondo la giurisprudenza formatasi con riferimento
all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. nel testo previgente
(antecedente alla riformulazione attuata dall’art. 54 del
decreto-legge n. 83 del 2012, convertito dalla legge 7 agosto
2012, n. 134), applicabile ratione temporis al ricorso in esame,
la motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto
qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante
dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di
elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione,
ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso
della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha
indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo
convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità
rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul
valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi
delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in
un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del
convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una
2

dalla Corte d’appello, senza peraltro indicare quali elementi

nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed
ai fini del giudizio di cassazione (per tutte, Cass. Sez. U
25/10/2013, n. 24148).
3. Il ricorso è rigettato senza pronuncia sulle spese, in
assenza di attività difensiva della parte intimata. Sussistono i

PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115
del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,
a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in
data 4 ottobre 2017.
Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,

18 D1C. 2017

presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

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