Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30312 del 30/12/2011
Cassazione civile sez. trib., 30/12/2011, (ud. 09/11/2011, dep. 30/12/2011), n.30312
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE – (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
FASANO SAS DI PASQUALE FASANO & C.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 104/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI del 24/10/08, depositata il 24/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI;
è presente il P.G. in persona del Dott. ALFREDO POMPEO VIOLA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che è stata depositata la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:
“1. – La controversia attiene alla comunicazione di un diniego di condono ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis.
Con l’impugnata sentenza la commissione tributaria regionale della Campania, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla Fasano s.a.s., ha riconosciuto l’efficacia del condono da questa operato ai sensi del citato art. 9-bis, sul rilievo che il ridetto condono dovevasi ritenere perfezionato con la quietanza, in caso di rateizzazione, della prima rata allegata alla dichiarazione, non essendo invece previsto il diniego per l’ipotesi dell’omesso versamento delle rate successive, e fatto salvo il recupero coattivo dei versamenti omessi.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre l’agenzia delle entrate, con un motivo concluso da idoneo quesito, inteso a denunciare violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, artt. 9- bis, 7, 8, 9, 15, 16, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, (per essere stata erroneamente sostenuta l’inesistenza di conseguenze nel caso di omesso o tardivo versamento delle rate del condono). La società non ha svolto difese.
2. – Non risulta, dagli atti regolamentari, la prova del perfezionamento della notifica del ricorso per cassazione, avvenuta a mezzo del servizio postale.
3. – Subordinatamente alla prova detta, il motivo appare manifestamente fondato, dal momento che la L. n. 289 del 2002, art. 9- bis si riferisce alla definizione dei ritardati od omessi versamenti d’imposta risultanti dalle dichiarazioni annuali per le quali il termine di versamento sia scaduto anteriormente al 31.10.2003; essa suppone l’inapplicabilità delle sanzioni per il solo caso di integrale e tempestivo pagamento del dovuto, anche se rateizzato.
Secondo una consolidata giurisprudenza di questa Corte, che qui si condivide, non è estensibile al meccanismo de quo la disciplina prevista dall’art. 16 della stessa legge, attinente alla definizione delle liti fiscali pendenti (cfr. già Cass. 18353/2007; Cass. 20966/2010 e altre successive conf.). Sicchè la definizione prevista dall’art. 9-bis si può ritenere perfezionata solo in caso di integrale pagamento del dovuto entro le scadenze stabilite dalla legge. Sulla base delle esposte considerazioni, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e definito, ove sia offerta la prova della rituale notifica del medesimo, con pronunzia di manifesta fondatezza.”;
– che la ricorrente ha prodotto documentazione comprovante il perfezionamento della notifica del ricorso spedito alla sede della società;
– che il collegio condivide il contenuto della relazione, donde l’impugnata sentenza deve essere cassata e, ai sensi dell’art. 384 cpv. c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può la Corte decidere la causa nel merito, rigettando l’impugnazione avverso il diniego di condono;
– che le spese dei gradi di merito possono essere compensate per giusti motivi, atteso il solo recente consolidamento della giurisprudenza nel senso sopra detto; mentre le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l’impugnazione avverso il diniego di condono;
compensa le spese dei gradi di merito e condanna l’intimata alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.500,00 oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, su relazione del cons. Dott. Terrusi (est.), il 9 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011