Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30311 del 18/12/2017


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 30311 Anno 2017
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: PICARONI ELISA

ORDINANZA
sul ricorso 9663-2013 proposto da:
SERRA LAVORI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
VALLISNERI 11, presso lo studio dell’avvocato PAOLO
PACIFICI, rappresentato e difeso dall’avvocato ELIDO
GUERRINI;

– ricorrente contro
LENCI ANNA MARIA, PROIETTI SILVIA, PASQUINELLI GIUSEPPE,
LENCIONI ALFREDO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
E.Q.VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO
DE ROSA, rappresentati e difesi dall’avvocato PIER
ANTONIO TOMELLINI;

– controricorrenti

avverso la sentenza n. 281/2012 della CORTE D’APPELLO di

Data pubblicazione: 18/12/2017

FIRENZE, depositata il 24/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/10/2017 dal Consigliere Dott. ELISA
PICARONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per

l’estinzione del procedimento per intervenuta rinuncia.

k.

FATTO E DIRITTO

1. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza depositata
il 24 febbraio 2012, ha accolto l’appello proposto da Alfredo
Lencioni, Silvia Proietti, Giuseppe Pasquinelli e Anna Maria
Lenci, in qualità di partecipanti del Condominio Sette Pini in

n. 6956 del 27 ottobre 2006, e nei confronti della Società Serra
lavori s.r.l.
2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la
Società Serra lavori srl, sulla base di quattro motivi. Hanno
resistito con controricorso Alfredo Lencioni, Silvia Proietti,
Giuseppe Pasquinelli e Anna Maria Lenci.
3. In prossimità dell’udienza pubblica, le parti hanno
depositato memoria congiunta, sottoscritta dai difensori, in cui
si dà atto che è stato raggiunto un accordo e si chiede la
declaratoria di cessazione della materia del contendere a spese
compensate.
4. In considerazione del contenuto della memoria e della
la sottoscrizione dei difensori delle parti, entrambi muniti della
facoltà di rinunciare e accettare rinuncia, come da rispettiva
procura a margine del ricorso e del controricorso, la memoria
depositata congiuntamente dalle parti deve essere qualificata
come atto di rinuncia al ricorso e contestuale accettazione, ai
sensi dell’art. 390 cod. proc. civ.
5. Ricorrono i presupposti per la declaratoria di estinzione
del giudizio di legittimità, senza statuizione in ordine alle spese
del predetto giudizio, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,
stante l’intervenuta accettazione.
PER QUESTI MOTIVI

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia al
ricorso.

\

Santa Anna di Lucca, avverso l’ordinanza del Tribunale di Lucca

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 3 ottobre
2017.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

.1

8 DIC 2017
.

Il Presidente

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