Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30310 del 30/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/12/2011, (ud. 06/12/2011, dep. 30/12/2011), n.30310

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FELICETTI Francesco – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.G. (C.F.: (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in Roma, via Arenula n. 21, presso lo studio

dell’Avvocato Viviana Callini, rappresentato e difeso dall’Avvocato

PIRAS Marco Andrea per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

BE.CA. (C.F.: (OMISSIS)), BE.FA.

(C.F.: (OMISSIS)) e R.I. (C.F.:

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in Roma, viale

Maresciallo

Pilsudski n. 118, presso lo studio dell’Avvocato Stanizzi Antonio,

rappresentati e difesi dall’Avvocato Piero Rita per procura speciale

a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e

P.M.;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari, Sezione

distaccata di Sassari, n. 405 del 2009, depositata in data 8 luglio

2009;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6

dicembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentiti, per il ricorrente, l’Avvocato Paolo Monte per delega e, per

i resistenti, l’Avvocato Antonio Stanizzi;

sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso

conformemente alla relazione ex art. 380-bis cod. proc. civ..

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che con atto di citazione notificato in data 2 novembre 1995 il sig. B.G. conveniva in giudizio i sig. B. C. e Be.Fa. perchè venisse dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria esistente su un fabbricato sito in (OMISSIS), con assegnazione a se medesimo, in quanto avente diritto alla quota maggiore, dell’intero immobile non divisibile;

che su richiesta dei convenuti il contraddittorio veniva integrato nei confronti degli altri comproprietari dell’immobile R. I. e P.M.;

che con sentenza n. 733 del 2004, il Tribunale di Sassari accoglieva la domanda essendo risultato, a seguito della C.T.U., che l’immobile non era suscettibile di comoda divisione soprattutto per via della normativa urbanistica del Comune di (OMISSIS), che impediva la realizzazione di unità abitative di superficie inferiore a mq 50;

che il medesimo giudice stabiliva che le quote degli altri coeredi convenuti fossero liquidate in Euro 17.097,30;

che avverso tale sentenza Be.Ca., Be.Fa. e R.I. proponevano appello;

che ricostituitosi il contraddittorio, la Corte di Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari accoglieva il gravame e ripartiva l’immobile tra tutti i coeredi;

che per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso B.G. sulla base di un unico motivo;

che hanno resistito, con controricorso, Be.Ca., B. F. e R.I., mentre non ha svolto attività difensiva P.M.;

che essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso con il rito camerale, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al pubblico ministero.

Considerato che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:

“… Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 720 cod. civ., recante la disciplina relativa ad immobili indivisibili, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè vizio di contraddittorietà della motivazione. Richiede altresì che la Corte decida il ricorso nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Il ricorso è manifestamente fondato.

Dopo aver premesso che, “riguardo all’attuale situazione urbanistica dell’immobile de quo si rileva un divieto assoluto di qualunque intervento urbanistico nella zona nella quale ricade l’immobile in questione” e dopo aver citato giurisprudenza che specifica come il concetto di comoda divisibilità postuli anzitutto la “materiale possibilità di attuazione della ripartizione” (Cass. n. 12498 del 2007) e che il “frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote suscettibili di autonomo e libero godimento che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote” (Cass. n. 12406 del 2007), la Corte d’appello giunge alla conclusione per cui l’immobile è da ritenersi divisibile.

Conclusione illogica e contraddittoria. Non si vede, infatti, come possa considerarsi materialmente attuabile una divisione che contrasti con il piano regolatore comunale e come possa considerarsi economicamente di pari valore disporre di un immobile adibibile ad unità abitativa (quale è il fabbricato de quo nella situazione odierna) rispetto al disporre di un immobile non suscettibile di tale destinazione (quale sarebbe il fabbricato in oggetto, in virtù del P.R.G. del Comune di (OMISSIS), ove subisse il frazionamento richiesto dai controricorrenti) .

In proposito, va ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “per determinare il concetto di comoda divisibilità di un immobile occorre non solo avere riguardo alla possibilità di realizzare la materiale divisione, ma è necessario altresì considerare la eventualità che dal frazionamento possa conseguire un deprezzamento dell’originario valore intrinseco del bene o la formazione di quote gravate di pesi, servitù e limitazioni eccessive, assicurando, quindi, che ai vari proprietari vengano attribuite porzioni idonee alla funzione economica dell’intero in relazione alla sua destinazione obiettiva e non agli intenti di utilizzazione di alcuni dei condividenti (La Corte suprema ha, nella specie, dichiarato legittima la decisione del giudice del merito, il quale aveva dichiarato indivisibile un’area fabbricabile sul presupposto che, date le prescrizioni del locale regolamento edilizio, nel caso di frazionamento non sarebbe stato possibile eseguire costruzioni sulle singole porzioni e aveva disatteso l’osservazione di alcuni tra i condividenti, secondo cui sarebbe stato possibile utilizzare come giardini le frazioni relative) (Cass. n. 3922 del 1978).

Sussistono quindi le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, perchè il ricorso deve essere rigettato”.

Rilevato che hanno depositato memoria entrambe le parti;

che deve preliminarmente osservarsi che, per evidente errore materiale, la proposta si conclude con la prognosi di rigetto del ricorso, laddove la motivazione svolta nel corso della relazione è univocamente orientata nel senso dell’accoglimento del ricorso stesso;

che le deduzioni svolte dai resistenti non appaiono idonee ad indurre a diverse conclusioni;

che in particolare, vanno disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso, atteso che la denuncia del ricorrente non presuppone una diversa valutazione in ordine alla sussistenza o non del requisito della comoda divisibilità del bene, ma pone un problema di coerenza interna della motivazione della sentenza impugnata, alla luce delle indicazioni degli strumenti urbanistici vigenti nel Comune di (OMISSIS), e non eccede quindi i limiti del sindacato di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5;

che d’altra parte, proprio la deduzione dei controricorrenti in ordine alle modificazioni che si assume essere intervenute negli indicati strumenti urbanistici avrebbe richiesto una adeguata valutazione da parte della Corte d’appello di detti strumenti, al fine di verificarne la incidenza sulla ammissibilità della creazione, per effetto della divisione, di autonome unità immobiliari;

che in conclusione, il Collegio condivide la proposta di decisione del relatore;

che il ricorso deve dunque essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, la quale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 6 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2011

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