Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 30310 del 18/12/2017
Civile Sent. Sez. 2 Num. 30310 Anno 2017
Presidente: MATERA LINA
Relatore: CORRENTI VINCENZO
SENTENZA
sul ricorso 20872-2013 proposto da:
BACCHELLI
ANGELO
BCCNGL40L20C351Y,
elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GAVORRANO 12 SC B INT 4,
presso lo studio dell’avvocato MARIO GIANNARINI,
rappresentato e difeso dall’avvocato SILVANA RICCA;
– ricorrente contro
2017
2338
BACCHELLI 1DA;
–
intimata
–
avverso la sentenza n. 1060/2013 della CORTE D’APPELLO
di CATANIA, depositata il 24/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
Data pubblicazione: 18/12/2017
udienza del 28/09/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato RICCA Silvana difensore del ricorrente
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso:
FATTI DI CAUSA
Con sentenza 12.1.2008 il Tribunale di Catania, decidendo sulla
domanda di divisione ereditaria e su altre domande avanzate da
13.1.2001 si era aperta la successione di Innocenza Di Mauro,
deceduta in Catania in pari data e che la stessa era regolata per
legge, rigettava tutte le domande di Angelo Bacchelli, dichiarava
l’inefficacia del provvedimento cautelare 28 aprile 2006 e disponeva
lo svincolo in favore dell’attore dell’importo di euro 500 versato
mediante deposito giudiziario, compensava le spese e poneva a
carico dell’attore quelle di ctu mentre la Corte di appello, con
sentenza 24.5.2013, rigettava il gravame dell’attore con condanna
alle spese rilevando che, in primo grado l’attore non aveva
provveduto, nei termini assegnatigli, a produrre documentazione
comprovante la consistenza dell’asse ereditario, non essendo la
documentazione prodotta all’atto della costituzione idonea a tal fine.
Essendo la parte incorsa in decadenze e preclusioni, la produzione
mancante non poteva essere integrata in appello.
Non risultava provata l’esistenza di donazioni indirette operate dalla
de cuius in favore della figlia Ida Bacchelli, con riferimento al rogito
dell’11.10.1951, con cui la convenuta ( che all’epoca aveva sei anni),
rappresentata dal padre, aveva acquistato la nuda proprietà di un
\
Angelo Bacchelli nei confronti della sorella Ida, dichiarava che il
terreno (per il prezzo di lire 350.000), il cui usufrutto invece era stato
acquistato dalla madre (per lire 100.000).
Non vi era prova, infatti, che il denaro fosse stato versato dalla
necessaria fosse stata fornita dal padre o dal nonno).
Per le stesse ragioni doveva essere rigettata la domanda tesa a far
dichiarare la donazione indiretta con riferimento agli immobili
realizzati sul terreno acquistato nel 1951.
Doveva essere rigettata anche la domanda di pagamento
dell’indennità spettante ex art. 985 cc all’usufruttuaria (nella specie la
de cuius) per miglioramenti, non essendovi la prova che le opere
fossero state eseguite con denaro di Innocenza Di Mauro.
Andava disattesa la domanda di risarcimento
dei danni per il
maggiore uso dell’area comune ricadente nella particella 983,
derivanti dalla trasformazione delle finestre in porte, non
rinvenendosi in tale trasformazione alcuna diminuzione del valore
dell’edificio.
Andava rigettata, infine, anche la domanda di risarcimento dei danni
per l’unilaterale creazione del vincolo a parcheggio su una porzione
dell’area comune, non avendo l’appellante assolto l’onere di
dimostrare la sussistenza e l’entità materiale dell’asserito danno.
Ricorre Angelo Bacchelli con sette motivi, illustrati da memoria, non
resiste controparte.
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madre, essendo possibili ipotesi alternative ( ossia che la provvista
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si denunziano violazione degli artt. 345 III cpc, 152
cpc, 713 cc per la ritenuta tardività della produzione in primo grado e
Col secondo motivo si lamentano violazione degli artt. 2727, 2729,
737 cc ed omesso esame di fatto decisivo in relazione al rigetto del
motivo di appello sulla non provata esistenza di donazioni indirette
operate dalla defunta in favore della figlia Ida Bacchelli in relazione
all’acquisto del terreno, particella 553, in Catania con atto
11.10.1951.
Col terzo motivo si denunziano violazione degli artt. 2727 e 2729,
omesso esame di fatto decisivo e violazione dell’obbligo di
motivazione ex art. 111 Cost. in ordine al motivo di appello
sull’ingiustizia della decisione di primo grado sulla domanda di
accertamento della donazione indiretta degli immobili costruiti su
terreno oggetto di compravendita 11.10.1951
Col quarto motivo si lamenta violazione dell’art. 112 cpc, omessa
pronunzia sulla domanda diretta a comprendere nella comunione
ereditaria le costruzioni facenti parte dell’edificio in Catania, realizzato
a seguito di sconfinamento nella particella 983.
Col quinto motivo si lamentano le stesse violazioni del terzo motivo
sul rigetto della domanda di pagamento dell’ indennità ex art. 985 cc
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della inammissibilità della medesima in appello.
spettante alla usufruttuaria Innocenza Di Mauro per i miglioramenti
apportati al bene.
Col sesto motivo si lamenta la violazione degli artt. 1102 e 1122 cc in
maggior uso dell’area comune ricadente nella particella 983,
derivante dalla trasformazione delle finestre in porte.
Col settimo motivo si denunzia omesso esame di fatto decisivo sulla
domanda di danno per l’unilaterale creazione di vincolo a parcheggio
su una porzione dell’area comune.
Ciò premesso, si osserva:
Il primo motivo merita accoglimento.
E’ sufficiente al riguardo richiamare il principio di diritto affermato
dalla recente S.U. 4.5.2017 n. 10790 secondo cui, nel giudizio di
appello costituisce prova nuova indispensabile ai sensi dell’art. 345
III cpc, nel testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83 del
2012, conv. con mod. dalla legge n. 134 del 2012, quella di per sé
idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione
fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o
confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel
che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a
prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria
negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo
grado.
relazione al rigetto della domanda per il risarcimento dei danni per il
Nella specie, pertanto, la Corte territoriale non poteva ritenere
inammissibile la produzione in appello di nuovi documenti in base al
mero rilievo che la parte in primo grado era incorsa in preclusioni
documentazione, nel senso innanzi precisato.
Sul secondo motivo la Corte di appello ha condiviso la tesi del
Tribunale secondo cui ben poteva ipotizzarsi che le somme sborsate
per l’acquisto del bene non appartenessero a Ida Bacchelli, che
all’epoca aveva sei anni, ma ciò non bastava a ritenere la donazione
dalla madre essendo possibili ipotesi alternative, ossia che la
provvista fosse stata fornita dal padre o dal nonno e per le stesse
ragioni andava rigettata la domanda diretta a far valere la donazione
indiretta con riferimento agli immobili realizzati sul terreno acquistato
nel 1951, oggetto del terzo motivo di ricorso.
Trattasi di valutazioni di merito sottratte al sindacato di questa Corte,
dovendosi rammentare che, in tema di presunzioni, è riservata
all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito la sussistenza
sia dei presupposti per il ricorso a tale mezzo di prova sia dei requisiti
di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per
valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, ovverosia
come circostanze idonee a consentire illazioni che ne discendano
secondo il criterio dell’id quod prerumque accidit ( ex multis Cass.
istruttorie, ma avrebbe dovuto valutare l’indispensabilità della
4.5.2005 n. 9225, Cass. 8.11. 2002 n. 15706, Cass. 2.10. 2000 n.
13001).
Ed in realtà, le censure mosse dai ricorrenti con i motivi in esame, al
riesame del merito della vicenda, in spregio ai limiti di cognizione
tipici del giudizio di legittimità.
Il quarto motivo è infondato, in quanto la Corte di appello si è
pronunziata sulla domanda proposta dall’attore, ritenendo non esservi
la prova della consistenza dell’asse ereditario.
Sul quinto motivo la sentenza ha statuito mancare la prova che le
opere siano state eseguite con denaro di Innocenza Di Mauro.
Trattasi di apprezzamenti di merito non sindacabili in questa sede e le
deduzioni del ricorrente, dirette a sostenere che le opere realizzate
nel terreno acquistato nel 1951 sono state finanziate
presuntivamente con risorse messe a disposizione dalla madre del
Bacchelli, vanno disattese per considerazioni analoghe a quelle svolte
in relazione al secondo e terzo motivo.
Sul sesto motivo la sentenza ha sancito che la trasformazione delle
finestre in porte non ha comportato diminuzione di valore dell’edificio.
Le censure mosse dal ricorrente, al di là della formale denunzia di
violazione di legge, mirano sostanzialmente ad ottenere una diversa
valutazione delle emergenze processuali, dimenticando che spetta
solo al giudice di merito individuare le fonti del proprio
di là del titolo della rubrica, tradiscono il reale intento di ottenere un
convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la
concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute
idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o
Sul settimo motivo la sentenza ha sancito non essere stato fornita
prova sulla sussistenza e l’entità materiale del danno.
La censura va disattesa per analoghe considerazioni trattandosi di
sostanziali doglianze di merito in ordine alla valutazione espressa
circa la mancata dimostrazione, da parte dell’appellante, della
sussistenza e dell’entità dell’asserito danno.
Donde l’accoglimento del primo motivo del ricorso ed il
rigetto dei restanti.
Per l’effetto la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo
accolto, con rinvio anche per le spese ad altra sezione della Corte di
appello di Catania che si atterrà al principio di diritto innanzi
enunciato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, rigetta gli altri, cassa la
sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per
le spese, alla Corte di appello di Catania, altra sezione.
Roma, 28 settembre 2017.
il presidente
L
all’altro mezzo di prova.
ano Giudizi
a NERI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
18 DIC. 2017
Roma,