Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3031 del 10/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 10/02/2010, (ud. 22/12/2009, dep. 10/02/2010), n.3031

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA G. VERDI, presso lo studio dell’avvocato TURCO Chiara, (c/o

l’Ufficio della Funzione Affari Legali e Societari), che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ANTONIO

MANCINI 4/B, presso lo studio dell’avvocato FASANO GIOVANNANTONIO,

che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5098/2006 della corte d’appello di ROMA,

depositata il 22/11/2006 R.G.N. 7792/02;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

22/12/2009 dal Consigliere Dott. BANDINI Gianfranco;

udito l’Avvocato TURCO CHIARA;

udito l’Avvocato FASANO RAFFAELA per delega FASANO GIOVANNANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per improcedibilita’ in subordine

rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Roma, accogliendo parzialmente il ricorso proposto da A.L., dipendente dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato con qualifica operaia, nei confronti del proprio datore di lavoro, condanno’ quest’ultimo al pagamento della somma dovuta a titolo di conguaglio del TFR ritenendo che nella relativa base di calcolo andassero ricomprese le somme percepite per lavoro straordinario. Con sentenza del 14.6 – 22.11.2006, la Corte d’Appello di Roma, in parziale accoglimento del gravame proposto dall’ A., riconobbe il diritto dell’appellante all’inclusione della retribuzione percepita per lavoro straordinario nel calcolo della 13^ e 14^ mensilita’ (condannando per l’effetto l’Istituto al pagamento delle ulteriori somme dovute a tali titoli), ritenendo tuttavia che, alla luce delle previsioni contrattuali collettive, il compenso per lavoro straordinario dovesse essere computato soltanto fino alla data di entrata in vigore del CCNL 1992 (ossia fino al 31.10.1992); rigetto’ nel resto l’impugnazione principale, nonche’ quella incidentale svolta dalla parte datoriale.

Avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa ha proposto ricorso per Cassazione fondato su due motivi.

L’intimato A.L. ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo parte ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia omesso ogni pronuncia in ordine alla questione sollevata in via subordinata circa la limitazione del calcolo del TFR al novembre 1992 ai sensi del CCNL del 1992.

Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia violazione del CCNL grafici e del regolamento del personale in ordine al ricalcolo della 13^ e 14^ mensilita’, nonche’ degli artt. 1362 e 1363 c.c., lamentando l’erroneita’ dell’interpretazione data dalla Corte territoriale all’art. 21 del CCNL vigente sino all’ottobre 1992, dovendo ritenersi che il riferimento a quanto complessivamente percepito per la prestazione lavorativa non poteva essere letto in senso omnicomprensivo, ma, piuttosto, all’insieme dei compensi fissi.

2. Il primo motivo investe questione non trattata nella sentenza impugnata.

Trova pertanto applicazione il principio secondo cui i motivi del ricorso per Cassazione devono investire, a pena d’inammissibilita’, questioni che siano gia’ comprese nel tema del decidere del giudizio d’appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimita’ questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio, con la conseguenza che il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilita’ per novita’ della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto e con quali specifiche frasi in esso contenute l’abbia proposta dinanzi al giudice di merito, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare ex actis la veridicita’ di tale asserzione, prima di esaminarne il merito (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 7194/2000;2140/2006).

Tale onere nella specie non e’ stato assolto, non avendo la parte ricorrente precisato in ricorso i termini e i modi attraverso i quali, avverso la decisione assunta sul punto dal primo Giudice, sarebbe stato formulato uno specifico motivo di appello, a tanto evidentemente non bastando la generica indicazione sull’essere stata sollevata in via di appello incidentale la questione dell’incidenza del CCNL del 1992 e dei successivi, in base ai quali era da escludersi la computabilita’ del lavoro straordinario ai fini del calcolo del TFR. Il motivo all’esame e’ quindi da ritenersi inammissibile.

3. In ordine al secondo motivo, deve premettersi che, prevedendo l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 nel testo novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2 (applicabile ratione temporis alla presente controversia) il ricorso per Cassazione anche per violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, in tali ipotesi questa Corte, analogamente a quanto gia’ in precedenza stabilito in tema di interpretazione dei contratti collettivi nazionali di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, puo’ procedere alla diretta interpretazione dei contratti, secondo i criteri di cui all’art. 1362 c.c. e segg., procedendo all’esame dell’intero contratto ex art. 1363 c.c. e non delle sole clausole denunciate.

4. Deve preliminarmente affrontarsi la questione, sollevata dal PG e, comunque, rilevabile d’ufficio, inerente al deposito per intero dei contratti collettivi su cui il ricorso si fonda, essendosi la parte ricorrente limitata a riportare in ricorso il testo di alcuni articoli, o di loro parti, e di allegare al ricorso medesimo solo parti dei predetti contratti.

L’art. 369 c.p.c., comma 2, (nel testo attualmente vigente, applicabile nella presente controversia ratione temporis) recita che:

“Insieme con il ricorso debbono essere depositati sempre a pena di improcedibilita’…4) gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”.

Questa Corte ha gia’ avuto modo di osservare che tale norma impone alla parte un onere di produzione che ha per oggetto il contratto nel suo testo integrale (cfr, ex plurimis, Cass., n. 15495/2009), riferendosi ai “contratti o accordi collettivi” senza fornire alcun elemento che possa consentire di effettuare una produzione parziale, limitata a singole clausole, singoli articoli o parti di articoli del contratto, dovendo inoltre essere letta congiuntamente al disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 laddove e’ previsto che il ricorso deve contenere la specifica indicazione… dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”.

Tale scelta legislativa e’ coerente con i principi generali dell’ordinamento, che non consentono a chi invoca in giudizio un contratto di produrre solo una parte del documento, nonche’ con i canoni di ermeneutica contrattuale (art. 1362 c.c. e segg.) e, in particolare, con la regola di interpretazione complessiva delle clausole (art. 1363 c.c.), che implica la necessita’ di avere a disposizione il testo nella sua interezza.

Ne consegue che, nonostante l’avvenuta riproduzione nel ricorso delle disposizioni che regolano la materia per cui e’ causa, proprio la mancanza del testo integrale non consente di escludere che in altre parti del contratto vi siano disposizioni indirettamente rilevanti per l’interpretazione esaustiva dell’argomento trattato Da cio’ l’improcedibifita’ del motivo all’esame.

5. Per quanto esposto il ricorso va dunque dichiarato improcedibile.

La non ancora avvenuta formazione, al momento della proposizione del ricorso, di un preciso orientamento ermeneutico in ordine alla portata del disposto dell’art. 369 c.p.c., comma 2, consiglia la compensazione delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara improcedibile il ricorso e compensa le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 22 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2010

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