Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3031 del 08/02/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 3031 Anno 2018
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: SESTINI DANILO
Data pubblicazione: 08/02/2018

J

ORDINANZA

sul ricorso 96 – 2016 proposto da :
PI SANA

ORIANA,

PIAZZALE

DELLE

dell ‘a vvocato
difesa

elettivamente
BELLE

BELLINO

dall ‘ avvocato

ARTI
ELIO

GUGL IELMO

domiciliata
6,

presso

PANZA,

in
lo

ROMA,
studio

rappresentata

RUSTICO

giusta

e

procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente contro
2017
2316

LIGURIA

ASSICURAZIONI

SPA

BANDIERA

GIUSEPPINA,

BANDIERA MARIO, DI LUCIANO FRANCESCA;

– intimati avverso la sentenza n.

1523/2014 della CORTE D’APPELLO

di CATANIA, depositata il 18/11/2014;

udita

la

cons igli o

relazione della ca usa
del

29/11/2017

dal

svolta nella

Consigliere

camera di

Dott.

DANILO

SESTINI;

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Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.
Rilevato che:
Oriana Pisana e i genitori Angelo Pisana e Rosalba

Pitino

convennero in giudizio Francesco Bandiera e la sua assicuratrice
Liguria Assicurazioni s.p.a. per ottenere il risarcimento dei danni
subiti a seguito del sinistro stradale in cui era rimasto coinvolto il
ciclomotore condotto da Oriana Pisana, che era stato urtato da tergo
dall’autocarro del Bandiera;
il Tribunale di

Modica accertò un concorso di colpa

nella

causazione del sinistro ( quantificandolo nella percentuale del 60°/o a
carico del Bandiera e del residuo 40°/o a carico della conducente del
ciclomotore) e determinò nella misura 40°/o l’entità dell’invalidità
permanente riportata dalla giovane Pisana, accogliendo parzialmente
le richieste risarcitorie degli attori;
a seguito di appello principale di Oriana Pisana e di gravame
incidentale della Liguria Assicurazioni, la Corte di Appello di Catania
ha rigettato il primo, mentre ha accolto il secondo in relazione alla
misura degli interessi (che il primo giudice aveva riconosciuto, con
decorrenza
rivalutata,

dalla

data

anziché sulla

del

sinistro,

somma

sulla

somma

devalutata

integralmente

e progressivamente

rivalutata con cadenza annuale);
Oriana Pisana ha proposto ricorso per cassazione affidato a
quattro motivi; gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Considerato che:
col primo motivo (che deduce «motivazione contraddittoria» ex
art. 360, n. 5 cod. proc. civ.), la ricorrente censura l’affermazione del
concorso di responsabilità assumendo che la Corte ha omesso
«un’approfondita disamina logico-giuridica» degli elementi istruttori
pervenendo all’erronea affermazione di un «improvviso e repentino»
spostamento del ciclomotore a sinistra pur a fronte dell’accertata
«bassa» velocità e, altresì, all’esclusione che si fosse verificato un

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vero e proprio tamponamento benché l’urto avesse interessato

fa

parte anteriore centrale dell’autocarro;
il

motivo è

inammissibile sia

per avere dedotto

un

vizio

motivazionale (in termini di contraddittorietà) ai sensi del vecchio
testo dell’art. 360, n. 5 cod. proc. civ., sia perché, senza individuare
fatti decisivi di cui sia stato omesso l’esame (ai sensi del nuovo testo
della norma), si limita a sollecitare una diversa lettura delle risultanze
istruttorie sull’assunto di una contraddittorietà dei rilievi della Corte
che, peraltro, è del tutto insussistente (giacché la circostanza che il
ciclomotore

procedesse

a

velocità

ridotta

è

compatibile

con

l’affermazione che la deviazione a sinistra sia stata comunque
improvvisa e il fatto che l’urto abbia interessato la parte centrale
dell’autocarro non contrasta con l’affermazione che il ciclomotore non
venne propriamente tamponato, ma urtato sul lato sinistro);
il secondo motivo deduce la violazione o falsa applicazione degli
artt. 2721 cod. civ. e 202 e 244 cod. proc. civ. e censura la Corte per
avere utilizzato dichiarazioni rese ai Carabinieri, a s.i. t., da tale
Vincenzo Giuca, senza che lo stesso fosse stato esaminato come teste
né nel procedimento penale né in quello civile;
la censura è infondata, atteso che, in difetto di tassatività dei
mezzi di prova, il giudice civile può porre a base del proprio
convincimento anche prove c.d. atipiche ed è legittimato ad avvalersi
delle risultanze degli atti delle indagini preliminari svolte in sede
penale, comprese le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia
giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimonia li (cfr. Cass. n.
1593/2017 e Cass. n. 2168/2013);
il terzo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione degli
art. 1223 e 2056 cod. civ. e contesta l’affermazione del concorso dei
due conducenti nella determinazione del sinistro, assumendo che la
corretta applicazione del criterio di “causalità adeguata” avrebbe
comportato l’attribuzione della responsabilità esclusiva al conducente
dell’autocarro;
4

il motivo è infondato, poiché censura l’accertamento del nesso di
causalità materiale (tra condotta ed evento dannoso) con richiamo a
disposizioni che attengono invece al nesso di causalità giuridica (fra
evento e danni allo stesso riconducibili come “conseguenza immediata
e diretta”):

è comunque inammissibile, in quanto volto -nella

sostanza- a sollecitare una rivisitazione del merito;
col

quarto

motivo,

viene

censurata

(sotto

il

profilo

della

violazione o falsa applicazione dell’art. 196 cod. proc. civ. e della
«motivazione insufficiente») la quantificazione (nella misura del 40°/o
anziché in quella richiesta del 65°/o) dei postumi permanenti riportati
dalla ricorrente, assumendosi che la c.t.u. avrebbe dovuto essere
rinnovata a fronte dei puntuali rilievi mossi dal c.t.p. di parte attrice e
della insufficienza delle risposte fornite dal c.t.u.;
la censura -inammissibile laddove lamenta l’insufficienza della
motivazione- è infondato nella parte in cui prospetta come error iuris
la mancata rinnovazione della c.t.u., che costituisce una mera facoltà
del giudice, tanto più a fronte di una motivazione che ha dato atto
della adeguatezza e condivisibilità delle risposte e dei chiarimenti
forniti dal c.t.u. e ha espressamente escluso la necessità di rinnovare
le operazioni di consulenza;
in difetto di attività difensiva da parte degli intimati, non deve
provvedersi sulle spese di lite;
trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013,
sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma l
quater del D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

5

quello dovuto per il ricorso,
articolo 13.
Roma, 29.11.2017

6

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